CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 12122/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
iato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 3971/2019 R.G. proposto da [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA](C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato elettivamente domiciliato all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –ricorrente – contro [OSCURATO:PERSONA] (C.F. IMOMGH48M67E5 06F), rappresentata e difesa, giusta procura speciale in calce al ricorso, dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] (C.F. [OSCURATO:CODICE_FISCALE]) del Foro di Bologna elettivamente domiciliata all’indirizzo PEC del difensore iscritto nel REGINDE; –controricorrente– avverso la sentenza del Tribunale di Bologna n. 2399 pubblicata il 4 settembre 2018 e non notificata; Oggetto: Professioni– Rimborso spese – Prova rapporto di mandato Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 21 novembre 2023 dal [OSCURATO:PERSONA]. Osserva in fatto e in diritto Ritenuto che: - c on atto d i citazione notificato il 22 febbraio 2008 l'avv. [OSCURATO:PERSONA] evocava, dinanzi alGiudice di pace di Bologna, [OSCURATO:PERSONA], per sentirla condannare al pagamento dell'importo di euro 818,00 oltre interessi di cui si affermava creditore in dipendenza dell'anticipazione per contributo unificato, marche da bollo e notificazione per l'instaurazione della causa civile nell'interesse della stessa contro l'Ospedale S. [OSCURATO:PERSONA] - giudizio risarcitorio intentato, per conto della convenuta della quale si dichiarava difensore e procuratore, in luogo dell'Avv. [OSCURATO:PERSONA] sua collega e collaboratrice di studio che aveva preferito far apparire tale formalmente soltanto all'esterno, perché non riteneva opportuno apparire difensore della propria segretaria; - instaurato il contraddittorio, nella resistenza della convenuta, il giudice adito, con sentenza n. 39 del 3 febbraio 2009, rigettava la domanda dell’attore e lo condannava alla rifusione delle spese processuali, evidenziando come la documentazione prodotta dalla convenuta fosse esaustiva nel prova re l'inesistenza del credito; -sul gravame interposto dall’[OSCURATO:PERSONA], il Tribunale di Bologna, con sentenza n. 2285 del 25.07.2013, rigettava l’impugnazione e confermava la decisione del giudice di prime cure,con condanna dell'appellante al pagamento in favore di parte appellata del le spese processuali; - avverso siffatta decisione veniva proposto ricorso per cassazione dallo stesso [OSCURATO:PERSONA], sulla base di otto motivi, che, con sentenza n. 20649 del 2016, veniva accolto dalla Corte di legittimità sul rilievo che il Tribunale di Bologna - adito in sede di appello avverso una sentenza pronunciata dal Giudice di pace in un giudizio ad equità c.d. necessaria, trattandosi di domanda contenuta nei limiti di valore di euro 1.100 e non ricorrendo l'ipotesi derogatoria di cui all'art. 113, secondo com ma c.p.c. avrebbe dovuto correttamente dichiarare l'inammissibilità dell'appello, siccome proposto per motivi esorbitanti rispetto ai limiti di cui all'art. 339, terzo com ma c.p.c. (violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia). Di converso il Tribunale non era pervenuto a tale conclusione posto che in motivazione aveva dato atto che si trattava, appunto, di un giudizio diequità con i conseguenti limiti per l'appello. Nel prosieguo della motivazione, poi, il Tribunale aveva specificato di dover procedere al rigetto della domanda per ragioni diverse da quelle enunciate dal Giudice di pace, richiamando, in particolare, il discorso della mancataprova della simulazione. Il Tribunale aveva quindi dichiarato di non ammettere le prove orali richieste in quanto prive di connotazione decisoria, poiché avrebbero solo potuto dimostrare che l'avv. [OSCURATO:PERSONA] aveva materialmente anticipato le somme in questione, il che non era mai stato in contestazione. Nel fare questo, però, la sentenza impugnataoffriva il fianco ai motivi di ricorso che contestavanol'illegittimità della mancata ammissione delle prove, posto che la domanda giudiziale era finalizzata proprio al recupero delle somme asseritamente anticipate. Né assumeva rilievo decisivo la circostanza per la quale non era stata dimostrata l'esistenza di un rapporto professionale, posto che lo stesso Tribunale aveva dichiarato non essere in contestazione che la somma oggetto di causa era stataanticipata dal professionista, sicché erano fondate anche le censure che ponevano in luce la non decisività dell'esistenza di un rapporto professionale. Entro questi termini il ricorso era stato ritenuto fondato; - il giudizio veniva riassunto dall’[OSCURATO:PERSONA] dinanzi al giudice di rinvio, che nel riesaminare la controversia alla luce del principio sopra esposto, confermava il rigetto della domanda attore. A sostegno della decisione il giudice adito sottolineava come la dichiarata volontà dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] di non chiedere compenso e di non volere apparire quale difensore , apportavano una certa confusione sul ruolo del professionista e, in mancanza di coerenti elementi di prova, non era possibile qualificare l'apporto economico dato dall'avv. [OSCURATO:PERSONA] "a beneficio" della causa promossa dall’allora propria collaboratrice contro l'AO Sant'Orsola - Malpighi in termini tali da legittimarne la richiesta di restituzione. In altre parole, posto che, come incontroverso, la difesa era stata formalmente assunta d a altro avvocato e che questi aveva espressamente e formalmente rinunciato "ad ogni pretesa economica" nei confronti della Toma (cfr. lettera 24/11/2008, in atti di parte attrice), ivi comprese le "spese di difesa" (così specificamente la transazione allegata quale doc. 4 nel fascicolo di primo grado della convenuta), doveva ritenersi che il rapporto professionale si era instaurato con l'avv. [OSCURATO:PERSONA], tanto da dare senso ed utilità alla sua dichiarazione di rinuncia. I documenti in atti e l'insieme delle difese non consentivano di chiarire la natura dei rapporti tra le parti ed accertare la pretesa economica vantata dall’attore, che domandava un pagamento per una causa di cui sarebbe rimasto inc erto l’oggetto. In conclusione, non si poteva escludere che il rapporto fosse effettivamente intercorso con la sola avv. [OSCURATO:PERSONA], con la pur fattiva collaborazione del collega di studio avv. [OSCURATO:PERSONA], ma per cortesia di questi nei confronti della propria collega. Né rileva di per sé che l'esborso di quanto necessario per introdurre la causa fosse stato sostenuto personalmente dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], il quale appunto poteva avere inserito anche questo nell'insieme delle cortesie alla collega Pisani, senza avere titolo, dunque, per ripeterle in seguito dalla cliente di quest'ultima. Ancora, non poteva escludersi che la corresponsione della somma era stata effettuata a titolo di mutuo, ma in tal caso difettava la prova della ricorrenza di questo rapporto e, prima ancora, la sua allegazione (il che nuovamente proponeva il tema dell'incerta qualificazione del titolo dell'esborso, con tutto ciò che ne conseguiva sulla sua ripetizione). A ciò si aggiungeva che il tenore della transazione con l'avv. [OSCURATO:PERSONA] (che espressamente menziona onorari e spese), l'esito della lite, completamente infruttuoso e, anzi, dannoso per la Toma (vistasi respingere la domanda e condannare al pagamento delle spese processuali), e la ragione stessa dell'esito (il ritenuto difetto di legittimazione passiva del convenuto), inducevano a ritenere che nelle rinunce della professionista fosse incluso tutto quanto ineriva alla sfortunata vicenda processuale, ivi compreso dunque il pagamento del contributo unificato (a nulla rilevando che al relativo pagamento avessero provveduto altri); - avverso la sentenza del Tribunal e di Bologna ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], sulla base di quattro motivi, cui ha resistito con controricorso [OSCURATO:PERSONA]. Considerato che: - con il primo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 360 n. 5 c.p.c. per omesso integrale esame di un documento costituente un fatto che è stato oggetto della discussione tra le parti, determinante nel capovolgimento della decisione. Nel dettaglio, ad avviso del ricorrente vi sarebbe stato il mancato totale esame della lettera 24/11/2008 a firma dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], che si trascriverà subito in appresso , avendo indicato specificatamente al giudice del rinvio, con una memoria, depositata su sua richiesta, dove questa fosse fisicamente collocata. Il documento era stato prodotto con l'atto di appello, indicato come n. 1 ), notificato il 18 marzo 2009 (facente parte del fascicolo d'appello prodotto già nel precedente giudizio di cassazione) e di cui si era parlato in comparsa conclusionale del giudizio d i appello , nonchè nella pagina 2 della conclusionale depositata dinnanzi al Giudice del rinvio e che costituisce la violazione di cui al presente motivo per non averla letta, salvo una piccola frazione della stessa. Con il secondo motivo il ricorrente evidenzia la nullità della sentenza in conseguenza di una motivazione esclusivamente apparente, peraltro su un punto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti: il mancato pressoché totale esame della predetta lettera del 24/11/2008 e quello incompleto di quella datata 4/11/2004. Il Tribunale, alla pag. 4 della sentenza, ha motivato solo apparentemente sulla portata probatoria dei documenti indicati facendo riferimento soltanto per una piccola parte a lla lettera consegnata a mano alla Toma, recante la data del 4 novembre 2004, trascritta nella pagina 13 (diversa da quella trascritta nelle pagine precedenti di questo atto) e prodotta con foglio di deduzioni innanzi il Giudice di pace di Bologna , sottoscritta da lla medesima Toma e rilasciata all'odierno ricorrente. Il Tribunale , dunque, avrebbeapportato una motivazione di pochissime parole su circostanza rilevante al fine del decidere, dandone una spiegazione che tale non può essere ritenuta. Infatti, si afferma che quel documento è stato sottoscritto (contro ogni evidenza logica e materiale) ma solo alle ultime due righe di tale lettera, omettendo tutta la parte superiore alle stesse due righe con deduzione e spiegazione incomprensibili per l'assoluta novità dell'affermazione di un giudice, in assenza peraltro di qualunque contestazione della convenuta. Il Tribunale – ad avviso dell’[OSCURATO:PERSONA] avrebbe compi uto un errore di "ermeneutica" nell’affermare che "la nota" è priva di oggetto. Al contrario in essa invece si fa riferimento, per l’individuazione della controversia, sia al convenuto sia all'organo giudiziario presso la quale la causa fu poi introdotta,il Tribunale di Bologna. Con il terzo motivo il ricorrente denuncia nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 115 с.р.с. Il giudice del rinvio a prescindere dalla assorbente circostanza che la lettera raccomandata è sottoscritta a mano dalla resistente [OSCURATO:PERSONA] (documento già individuato nel precedente motivo) e che non è stata contestata, neanche con accenni dubitativi da controparte, ha dedotto che la sottoscrizione del la Toma attestava solo la riconsegna del fascicolo. Affermazione del Tribunale in viola zi o ne dell'art. 112 c.p.c., che fa divieto anche al giudice di rinvio di potere pronunciare su eccezioneche poteva essere solo di parte, consistita nell'esame riduttivo di quella lettera scaturente da un ulteriore enorme errore e cioè di ritenere che la normale sottoscrizione di una lettera in calce al complessivo suo contenuto possa essere riferito solo alle ultime due righe, affermazione illogica come si è dedotto nel precedente motivo. I primi tre motivi, che possono essere scrutinati congiuntamente per la loro connessione, sono infondati in ciascuna delle censure articolate. Va osservato che “in temadi ricorso per cassazione, per dedurre la violazione dell'art. 115 c.p.c., occorre denunciare che il giudice, in contraddizioneespressa o implicita con la prescrizione della norma, abbia postoa fondamento della decisione prove non introdotte dalle parti,ma disposte di sua iniziativa fuori dei poteri officiosi riconosciutigli (salvo il dovere di considerare i fatti non contestati e la possibilità di ricorrere al notorio), mentre è inammissibile la diversa doglianza che egli, nel valutare le prove proposte dalle parti, abbia attribuito maggior forza di convincimento ad alcune piuttosto che ad altre, essendo tale attività valutativa consentita dall'art. 116 c.p.c.” (Cass. , S ez . Un.,n. 20867 del 20 20) . Nella specie, il giudice del rinvio ha basato la decisione sulla documentazione prodotta dalle parti e i l fatto che l’odierno ricorrente sostenga, contro la tesi della controparte, che la lettera del 4 novembre 2004 sottoscritta dalla Toma e dalla stessa consegnata all’[OSCURATO:PERSONA] dimostrerebbe la non genericità della richiesta del professionista, non rende tale documento estraneo alle deduzioni delle parti e alle eccezioni dalle stesse formulate, ma rientrante nel complessivo corredo istruttorio prodotto dalle parti e liberamente valutabile dal giudice. Tanto meno, poi, lo immunizza da un apprezzamento non conforme laddove ne ha tratto il convincimento che la sottoscrizione del la Toma attestava solo la riconsegna del fascicolo, giacché, per il principio di acquisizione probatoria, le risultanze istruttorie, comunque ottenute e quale che sia la parte ad iniziativa o ad istanza della quale sono formate, concorrono tutte, indistintamente, alla formazione del convincimento del giudice (Cass.n. 1112 del 20 03). Se ne ricava che anche l’asserita violazione dell’art. 115 c.p.c. scherma, attraverso una lettura errata della norma, una censura di puro merito incompatibile con i vincoli di critica imposti dall’art. 360 c.p.c. Neppure ricorre il vizio di omesso esame quanto all a lettera del 24 novembre 2004, prodotta dallo stesso attore, di cui il giudice a quonon avrebbe tenuto conto , ad avviso dell’[OSCURATO:PERSONA], la quale, di converso, è stata espressamente valutata dal giudice del rinvio, che ne ha desunto che la difesa della Toma era stata assunta da altro avvocato, l’avvocato [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva proprio con detta lettera espressamente rinunciato “ad ogni pretesa economica” nei confronti della Toma, ivi comprese le “spese di difesa” (v. pag. 3 della sentenza impugnata). Né coglie nel segno l’assunto per cui la non contestazione sul contenuto di siffatti documenti avrebbe dispensato l’odierno ricorrente dal relativo onere di chiarezza e di allegazione. Una cosa, infatti, è non contestare l’esistenza e il contenuto dei documenti, altra è ammettere – il che, nella specie, non risulta dal provvedimento impugnato – che l’anticipazione da parte dell’[OSCURATO:PERSONA] del contributo unificato, con le marche da bollo e i costi della notificazione dell’atto di citazione per l’instaurazione della causa civile nell’interesse della Toma siano state effettivamente effettuatecosì come pretese. Ciò posto, la relevatio ab onere probandi per effetto di non contestazione avrebbe richiesto la previa indicazione specificadei fatti costitutivi del diritto azionato, poiché è solo su questi fatti che può operare il principio di non contestazione (cfr. Cass. n. 17966del 2016 e Cass. n. 21460 del 20 19). La valutazione sulla produzione, riguardo alla prova degli esborsi sostenuti, che ad avviso del ricorrente sarebbe stata negata dal giudice del rinvio per avere esaminato solo “alcune parti” dei predetti documenti, per cui secondo il Tribunale diBologna non è stata dimostrata in giudiziola natura dei rapporti tra le parti e il fondamento della pretesa economica vantata dall’attore, costituisce, poi, una valutazione che rientra nel potere decisionale del giudice a quo e non può esser riesaminata da questa Corte. Di riflesso, neppure è ravvisabile la dedotta apparenza motivazionale, rilevante solo ove si concreti in totale assenza di argomentazioni ovvero in affermazioni affette da un contrasto irriducibile perché tra loro inconciliabili (secondo la nota formula adottata da Cass.,Sez. U n . , n. 8053 del 20 14). Nella specie, un’apparenza ovvero un contrasto non è configurabile, per le medesime ragioni su esposte, tra la premessa per cui “la nota, priva di oggetto, portante data 4-11- 2004 nella quale l’avv. [OSCURATO:PERSONA] dichiara di rinunciare al mandato conferitogli per la causa di cui sopra” non poteva valere quale prova dell’esistenza del preteso mandato, posto che la Toma aveva sottoscritto l’atto proprio al fine di dare ricevuta di “fascicolo di studio e di tutti gli atti redatti e depositati nel suo interesse” (così, a pag. 4 dell a sentenza impugnata), e la notazione conclusiva in base alla quale l’attività difensiva svolta dalla sola avv. [OSCURATO:PERSONA], anche con la fattiva collaborazione del collega di studio, odierno ricorrente, ben poteva essere interpretato quale forma di cortesia di quest’ultimo nei confronti della propria collega, per cui ha concluso nel senso che nel presente giudizionon era stata adeguatamente documentata la prova che l’esborso delle spese fosse avvenuto nell’interesse della controricorrente, non essendo sufficiente, a tal fine, la produzione di siffatti documenti , che attestano, invero, la collaborazionedel professionista alle attività della collega Pisani. L’una affermazione, che delimita la cornice di riferimentocomune alle parti, non esclude minimamente l’altra, che si riferisce, invece, a ciò di cui si è discusso in causa; - con il quarto motivo il ricorrente evidenzia la nullità della sentenza eil conseguente ulteriore motivo di nullità per omessa motivazione per non avere ammesso la prova testimoniale dedotta dall’[OSCURATO:PERSONA] e riportata nella sentenza del Tribunale , in calce alla pag. 3, con la quale si deducono capitoli di prova testimoniale del seguente tenore: “Vero che l'atto di citazione a nome avv. [OSCURATO:PERSONA], che è stato redatto dall'avv. [OSCURATO:PERSONA], dettandolo come tutti gli altri atti al registratore e da lei scritto al computer e attualmente ancora ricompreso nei file di cui al computer da lei usualmente adoperato in via esclusiva.” Viene, altresì, segnalato che sul primo capitolo erano indicati come testi la segretaria del ricorrente e sul secondo e terzo motivo l'avv. [OSCURATO:PERSONA]. Secondo consolidata giurisprudenza, relativamente all'omesso esame di un documento, può essere applicato per la sua ratio all'omessa ammissione di capitoli di prova testimoniale qui indicati riprodotti dalla ricopiatura effettuata dalla sentenza impugnata che avrebbero chiarito definitivamente che il testo della citazione della quale il ricorrente era stato l'effettivo difensore, lo era per il testo da lui dettato al registratore, come sempre questo difensore è solito fare nella sua attività professionale. Anche siffatto motivo è privo di pregio alla luce delle considerazioni svolte con riferimento all e prim e tre censur e quanto alle deduzioni sulla natura della relazione fra l’avv. [OSCURATO:PERSONA] e la Tomarispetto alla controversia introdotta dinanzi al Tribunale di Bologna per ottenere il risarcimento del danno da parte di quest’ultima dal nosocomio Sant’Orsola -Malpighi. Con riferimento, poi, al preteso accertamento del versamento della somma di euro 800,00, la censura non tiene conto della statuizione del giudice di rinvio secondo cui neppure l’accoglimento delle richieste istruttorie formulate potevano influire sulla qualificazione dell’apporto economico dato dall’avv. [OSCURATO:PERSONA] “a beneficio” della causa promossa, di qui l'irrilevanza delle prove articolate sul punto. In conclusione, il ricorso va rigettato e il ricorrente deve essere condannato al rimborso delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, in forza del principio della soccombenza. Stante il tenore della pronuncia, ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall’art. 1,comma 17 della l. n. 228 del 2012, si deve dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in euro 700,00, di cui euro 200,00 per esborsi,oltre alle spese forfettarie e agli accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del2002, inserito dall’art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza