Corte di giustizia UEsentenzaSezione I
Corte di giustizia UE/2007
ECLI:EU:F:2007:32
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA]
(Seconda Sezione)
1º marzo 2007
Causa F‑72/05
[OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
contro
[OSCURATO:PERSONA] delle Comunità europee
«[OSCURATO:PERSONA] — Rimborso delle spese — Spese di missione — Rifiuto di firmare gli ordini di missione richiesti nell’ambito dell’attività sindacale — Interesse ad agire — Irricevibilità»
Oggetto:
Ricorso, proposto ai sensi degli artt. 236 CE e 152 EA, con il quale i sigg. [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] chiedono l’annullamento delle
decisioni adottate il 4 novembre 2004 dal capo dell’unità «Dialogo sociale, relazioni con le amministrazioni pubbliche nazionali
e questioni orizzontali relative all’allargamento» della direzione generale «Personale ed amministrazione» che negavano la
firma degli ordini di missione per partecipare, il 13 settembre 2004, ad una riunione organizzata dal commissario incaricato
dell’amministrazione, dell’audit e della lotta antifrode.
Decisione:
Il ricorso è respinto. Ciascuna parte sopporterà le proprie spese.
[OSCURATO:PERSONA] — Ricorso — Interesse ad agire
(Statuto dei funzionari, artt. 60, primo comma, 90 e 91)
Un funzionario non ha un interesse concreto ed attuale a proporre un ricorso di annullamento di una decisione che nega la
firma di un ordine di missione «senza spese», cioè che non comporti il rimborso delle spese di trasporto né d’indennità giornaliere,
qualora tale rifiuto non abbia comportato l’imputazione dell’assenza del funzionario alle sue ferie annuali. Infatti, dato
che l’annullamento della decisione impugnata non avrebbe nessuna incidenza sulla sua situazione finanziaria, egli non può
far valere un interesse semplice e, nel caso di specie, ampiamente ipotetico come la possibilità che l’amministrazione proceda
a tale imputazione in futuro.
(v. punti 35-37)