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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 11 gennaio 2024

Cassazione n. 04122/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB.

SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha ratificato il decreto del Magistrato di sorveglianza di sospensione cautelativa e ha revocato la detenzione domiciliare, concessa con provvedimento del 22 agosto 2023 dal Tribunale di sorveglianza a [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'esecuzione della pena residua di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 27 giugno 2023, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede.

Ritenuto che i motivi addotti, a mezzo del difensore, avv.

M. Capra (violazione di legge ed erronea applicazione di legge penale - primo motivo; istanza di sospensione dell'esecuzione, carenza e illogicità della motivazione - secondo motivo) sono inammissibili in quanto denunciano vizi riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito, non scanditi peraltro da specifica critica rispetto alle argomentazioni a base dell'ordinanza (cfr. p. seconda del provvedimento).

Rilevato, invero, che il ragionamento lineare e non manifestamente illogico del giudice di sorveglianza esclude che le condotte accertate abbiano assunto i connotati di meri comportamenti scortesi del condannato, privi di condotte violente, soprattutto rimarcando gli esiti dell'annotazione dei Carabinieri che hanno dato conto della condotta tenuta all'atto dell'esecuzione del decreto di sospensione della misura alternativa, parte della motivazione dell'ordinanza con la quale il ricorso non si confronta compiutamente risultando, in parte qua, anche aspecifico.

Rilevato, altresì, quanto al secondo motivo, con particolare riferimento alla richiesta sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata che questa è superata dell' odierna decisione che rende definitivo il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione e che, comunque, con provvedimento del 4 dicembre 2023, è stata respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento dal competente Ufficio di sorveglianza (cfr. ordinanza di rigetto pervenuta a mezzo p.e.c.).

Ritenuto che all'impugnazione inammissibile segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estenso

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di BRESCIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO Rilevato che, con l'ordinanza impugnata, il Tribunale di sorveglianza di Brescia ha ratificato il decreto del Magistrato di sorveglianza di sospensione cautelativa e ha revocato la detenzione domiciliare, concessa con provvedimento del 22 agosto 2023 dal Tribunale di sorveglianza a [OSCURATO:PERSONA], in relazione all'esecuzione della pena residua di cui al provvedimento di determinazione di pene concorrenti del 27 giugno 2023, emesso dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale in sede. Ritenuto che i motivi addotti, a mezzo del difensore, avv. M. Capra (violazione di legge ed erronea applicazione di legge penale - primo motivo; istanza di sospensione dell'esecuzione, carenza e illogicità della motivazione - secondo motivo) sono inammissibili in quanto denunciano vizi riproduttivi di motivi di censura già adeguatamente vagliati dai Giudici di merito e disattesi con corretti argomenti giuridici in sede di merito, non scanditi peraltro da specifica critica rispetto alle argomentazioni a base dell'ordinanza (cfr. p. seconda del provvedimento). Rilevato, invero, che il ragionamento lineare e non manifestamente illogico del giudice di sorveglianza esclude che le condotte accertate abbiano assunto i connotati di meri comportamenti scortesi del condannato, privi di condotte violente, soprattutto rimarcando gli esiti dell'annotazione dei Carabinieri che hanno dato conto della condotta tenuta all'atto dell'esecuzione del decreto di sospensione della misura alternativa, parte della motivazione dell'ordinanza con la quale il ricorso non si confronta compiutamente risultando, in parte qua, anche aspecifico. Rilevato, altresì, quanto al secondo motivo, con particolare riferimento alla richiesta sospensione dell'esecutività dell'ordinanza impugnata che questa è superata dell' odierna decisione che rende definitivo il provvedimento oggetto di ricorso per cassazione e che, comunque, con provvedimento del 4 dicembre 2023, è stata respinta la richiesta di sospensione dell'esecutività del provvedimento dal competente Ufficio di sorveglianza (cfr. ordinanza di rigetto pervenuta a mezzo p.e.c.). Ritenuto che all'impugnazione inammissibile segue la condanna al pagamento delle spese processuali e di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso, in data 11 gennaio 2024 Il Consigliere estenso
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