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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 16 maggio 2023

Cassazione n. 26220/2023

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ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21132/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e di fes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 431/2018,depositata il 9/04/2018.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA].

Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero - il [OSCURATO:PERSONA] - che ha chiesto alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Ancona, chiedendo che fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria originata dalla successione del padre [OSCURATO:PERSONA] e lo scioglimento della comunione ereditaria della madre [OSCURATO:PERSONA] e che, in attuazione della divisione del patrimonio immobiliare delle due successioni, fosse attribuita all'attrice l'immobile sito in Roma, con eventuale conguaglio in denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della quota di 3/24, pervenutagli in eredità, e a favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della quota di 3/24 pervenutale in successione; chiedeva poi di condannare i convenuti al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni causati dalla loro illegittima occupazione del medesimo.

Si costituivano Carlo e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’intervenuta usucapione dell'immobile e chiedendo altresì che fosse dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del 1978, con il quale il padre [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato ai suoi genitori, nonni dei convenuti, la propria quota del 50% della proprietà dell'immobile, attesa l'assoluta incapacità di intendere e di volere dello stesso; in subordine, chiedevano che l'atto fosse dichiarato inefficace per simulazione assoluta o relativa, in quanto le parti avevano inteso compiere un diverso negozio giuridico, di conservazione dei diritti dei convenuti allora bambini, ovvero che l’atto fosse dichiarato nullo per assenza degli elementi essenziali, quale il mancato versamento del prezzo.

I convenuti chiedevano inoltre di procedere alla collazione delle donazioni che i defunti coniugi Perticaroli avevano effettuato in favore dell'attrice e di cui a un atto del 1993, provvedendo altresì a ricostruire l'asse ereditario, comprendendovi le somme di denaro che i coniugi avevano depositato presso istituti di credito e i mobili presenti nell'immobile oggetto della donazione del 1993.

Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], madre dei convenuti, la quale concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice e aderendo alle domande proposte dai figli.

Il Tribunale autorizzava altresì la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'attrice, al quale con atto del 1993 era stato alienato l'immobile.

Il terzo chiamato Bonaccorsi, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, evidenziando come non fosse stato presente all'atto di compravendita del 1993 come co-acquirente dell'immobile, bensì come coniuge della parte acquirente al fine di consentire che l'immobile non entrasse a far parte della comunione legale tra i coniugi.

Il Tribunale di Ancona, con sentenza non definitiva n. 58/2012, rigettava la domanda di usucapione proposta dalle parti convenute e dalla terza chiamata; rigettava le domande di nullità e di simulazione degli atti di compravendita del 1978 e del 1993; rigettava la domanda di collazione e di ricostruzione dell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; riteneva che per le restanti domande proposte dalle parti fosse necessario un ulteriore approfondimento anche istruttorio e disponeva quindi in relazione a queste la prosecuzione del processo.

2. La sentenza è stata impugnata da Carlo e [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d'appello di Ancona – con sentenza 9 aprile 2018, n. 431 –ha rigettato il gravame e ha confermato la sentenza impugnata.

3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione.

Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], in quanto contumace nel giudizio d’appello, proposto dai soli Carlo e [OSCURATO:PERSONA].

L’eccezione non è fondata: Vari è stata infatti chiamata in giudizio dai figli e, costituendosi, ha aderito alle domande da questi proposte, senza proporre autonome domande, giustificando così la sua presenza nel presente giudizio.

Ad avviso di questa Corte, “l'interventoreadesivo dipendente è po rtatore di un proprio interesse che, pur non legittimandolo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita a porsi accanto alla parte adiuvata, intervenendo nel giudizio che, nonostante l'ampliamento dei partecipanti, rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia; l'intervento ad adiuvandum determina, pertanto, un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c., atteso che se è consentito a un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi diimpugnazione, poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio, persistendo l'interesse dell'interventoreadesivo a influire con una propria difesa sull'esito della lite”(così Cass. n. 6357/2022). [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese.

Memoria è stata depositata in prossimità dell'udienza dai ricorrenti e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA]

I. Il ricorso, complesso e di non evidente lettura, è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., error in procedendo per essere stata assunta la sentenza gravata con erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 189, secondo comma c.p.c.; violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c.”: i ricorrenti avevano fatto valere davanti alla Corte d'appello che era stato leso il loro diritto di difesa per non essere stata compiutamente svolta la fase istruttoria sulle domande strettamente connesse a quella riconvenzionale, avente ad oggetto l'avvenuta usucapione dell'immobile sito in Roma, nonché sulle domande o eccezioni ad essa subordinate; il primo giudice aveva infatti ritenuto di trattare preliminarmente ed esclusivamente la questione relativa all'usucapione limitatamente alla parziale attività istruttoria svolta in primo grado, ma riservato ogni provvedimento su tutti gli altri profili, pur essendo alcuni di essi strettamente connessi ad essi; le parti avevano così concluso sul punto della sola usucapione, ma la pronunzia susseguente decideva anche sulle domande non istruite la cui fondatezza era tuttavia sostenuta da precise istanze istruttorie delle quali immotivatamente e dunque illegittimamente il primo decidente ometteva altresì l'esame di ammissibilità e rilevanza, così frettolosamente non avvedendosi che in tal modo trascurava di acquisire un quadro completo anche della stessa questione di usucapione sulla quale decideva; il giudice non ha considerato che i ricorrenti avevano dedotto la simulazione assoluta dell'atto di compravendita producendo la controdichiarazione firmata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la comprovava e avevano avanzato domanda di verificazione della controdichiarazione; vi erano poi “ulteriori e rilevanti richieste istruttorie quali l'istanza di collazione delle vendite effettuate dai de cuius e la domanda di acquisizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari.

Il motivo non può essere accolto.

Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 189, comma 2 c.p.c., in quanto – come ha rilevato la Corte d’appello – la disposizione invocata prevede che la rimessione della causa in decisione investe il giudice “di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’art. 187, secondo e terzo comma” e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “non incorre in alcuna violazione di norma processuale il giudice che, investito ditutta la causa ai sensi degli artt. 187, comma secondo e terzo e 189 c.p.c., abbia ritenuto, una volta superate le questioni pregiudiziali, di dover esaurire l'intero thema decidendum e quindi di dovere pronunziare anche nel merito senza disporre la prosecuzione del giudizio per consentire alle parti di proporre gli eventuali incombenti inerenti allo stesso merito” (così Cass. n. 6623/1997, v. anche Cass. n. 14596/2004).

Ad avviso dei ricorrenti la decisione del Tribunale di decidere non la sola domanda di accertamento di acquisto della proprietà dell’immobile di Roma per usucapione, ma anche altre domande avrebbe leso il loro diritto di difesa, non essendosi svolta l’istruzione probatoria da loro richiesta.

Al riguardo fanno però riferimento esclusivamente al documento contenente l’asserita controdichiarazione, da loro prodotto, e alla relativa istanza di verificazione (senza che peraltro risulti il disconoscimento del medesimo), documento che è stata esaminato dalla Corte d’appello (v. pag. 9 della sentenza impugnata), alla collazione che è una domanda (esaminata dal giudice di merito) e non una istanza istruttoria e all’istanza di esibizione, esaminata e respinta, così che non è chiaro – come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – quale siano state “le precise” istanze istruttorie non considerate dai giudici di merito. 2) Il secondo motivo contesta “violazione per mancata o falsa applicazione dell'art. 116, primo comma c.p.c., 1158, 1168 c.c. e 703 c.p.c., illegittimità del rigetto della domanda di declaratoria di avvenuta usucapione”: l'omesso esame della controdichiarazione all'atto di simulata compravendita ha comportato l'erroneo computo del periodo previsto dall'art. 1158 c.c., in quanto essendosi concluso nessun contratto di compravendita, nessuna interruzione si è avuta del possesso di [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente dei suoi eredi legittimari; la Corte d'appello ha poi erroneamente interpretato l'art. 1168, primo comma c.c., laddove ha negato che dal provvedimento di diniego della domanda di reintegra nel possesso di [OSCURATO:PERSONA] derivi il riconoscimento di quel possesso in tempo anteriore in capo ai ricorrenti contro i quali la domanda di reintegra era rivolta, pronunciamento al quale va riconosciuta l'efficacia di giudicato formale ai sensi degli artt.324 c.c. e 2909 c.c.

Il motivo non può essere accolto.

I ricorrenti, parlando di omesso esame della controdichiarazione, non considerano che – come si è già accennato sub 1 – tale atto è stato esaminato dal giudice d’appello, che, in relazione all’atto di compravendita del 1978, ha precisato che la riconduzione della fattispecie alla interposizione reale di persona, che presuppone una diversa situazione di fatto rispetto alla simulazione, non è stata oggetto di censure da parte degli appellanti, oggi ricorrenti, il che “esclude che si possa attribuire alla controdichiarazione la valenza prospettata dalla parte appellante rispetto al possesso esercitato ai fini dell’usucapione” e ha ancora sottolineato – con autonoma ratio decidendi – che il contenuto della controdichiarazione potrebbe in ogni caso riguardare la sola quota retrocessa dal figlio [OSCURATO:PERSONA] ai suoi genitori e non anche la quota intestata a [OSCURATO:PERSONA].

Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata anche per quanto concerne il provvedimento interdittale (la Corte d’appello ha infatti chiarito che la durata del possesso esulava dai presupposti propri dell’azione di reintegra) e, in ogni caso, alla pronuncia resa in sede possessoria non può essere riconosciuta efficacia di cosa giudicata nel processo volto ad accertare l’acquisto della proprietà per usucapione (cfr., ad esempio, Cass.27513/2020). 3) Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 1414, primo comma c.c.”: in relazione alla simulazione dell'atto di compravendita del 1978, la Corte d’appello, escludendo il paradigma della simulazione, “urta in modo frontale con la condivisione che fa la Corte della conclusione del primo giudice per la quale le parti non volevano gli effetti di tale contratto”; si versa quindi in ipotesi di simulazione assoluta che andava “valutata in relazione a tale atto e non all'intenzione delle parti in relazione alla pretesa esclusione della signora [OSCURATO:PERSONA] dalla successione nella quota di proprietà dell'immobile, circostanza che rimane confinata nel campo delle supposizioni e che come tale è del tutto inidonea a determinare il canone interpretativo da applicarsi al combinato negoziale dell'atto di alienazione de quo con la controdichiarazione che ne annullava la validità”, cosicché la Corte d'appello ha errato nell'inquadrare la fattispecie nel paradigma normativo della interposizione reale.

Il motivo non può essere accolto.

Come si è già detto sub 2, la Corte d’appello non è entrata nel merito della riconduzione della fattispecie alla interposizione, ma ha rilevato come i ricorrenti non avessero contestato con l’atto d’appello tale riconduzione, affermazione con la quale i ricorrenti non si confrontano. 4) Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 1417 c.c. per erronea applicazione dei limiti probatori della dedotta simulazione da parte degli appellanti: la Corte d'appello ha errato nel ritenere sussistenti, rispetto alla compravendita immobiliare del 1993, i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c. anche nei confronti dei ricorrenti, pur essendo essi incontestabilmente eredi dell'apparente venditore e dunque terzi rispetto al negozio de quo; se i ricorrenti hanno esercitato l'azione di riduzione certamente essi non subivano i limiti probatori di cui al citato articolo 1417 c.c.

Il motivo non può essere accolto.

Sono gli stessi ricorrenti a precisare che non subisce i limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c. chi esercita l’azione di riduzione.

Ed è proprio ciò che la Corte d’appello ha escluso alle pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata, così concludendo: “la domanda svolta dagli odierni appellanti non ricomprende la domanda di riduzione per lesione della riserva loro spettante [..], avendo i predetti sempre fatto riferimento alla sola collazione”. 5) Il quinto motivo denuncia “violazione per mancata o erronea applicazione dell'art. 210 c.p.c., erroneo rigetto della richiesta di collazione dei beni apparentemente acquistati da [OSCURATO:PERSONA] dai genitori e della richiesta di acquisizione degli estratti conto dei de cuius”: la Corte territoriale, “pur dando atto che non erano negati né i rapporti bancari dei de quibus né la necessaria sussistenza in essi delle rilevanti somme che l'appellata asseriva di avere corrisposto per l'acquisto dei beni immobili sottratti alla divisione”, ha fatto malgoverno dell'art. 210 c.p.c. negando l'ordine di esibizione dei documenti.

Il motivo non può essere accolto.

La domanda “di ricostruzione dell’asse ereditario mediante l’attribuzione allo stesso delle somme di denaro possedute dai defunti” è stata rigettata in primo grado per “difetto di idonea prova” e al riguardo il Tribunale ha respinto l’istanza di esibizione dei convenuti, ora ricorrenti, perché generica e perché i medesimi non avevano dimostrato di avere richiesto tale documentazione nella loro qualità di eredi agli istituti di credito.

La Corte d’appello, a sua volta, ha ritenuto condivisibile “la motivazione della gravata sentenza quanto al rigetto della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., tanto più in considerazione della genericità delle censure sollevate al riguardo con l’atto di appello”, senza affatto dare atto che non erano negati i rapporti bancari e la necessaria sussistenza in essi di rilevanti somme.

Al riguardo va in ogni caso ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l'emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (così, da ultimo, Cass. n. 27412/2021).

Il ricorso va pertanto rigettato.

Lespese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza.

Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge.

Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da par

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso iscritto al n.21132/2018 R.G. proposto da : [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in ROMA,[OSCURATO:PERSONA]' [OSCURATO:PERSONA] 43, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentati e difesi dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -ricorrenti- contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliatain ROMA , [OSCURATO:PERSONA] 7, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]),rappresentata e di fes a dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:CODICE_FISCALE]); -controricorrente- nonchè contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso la SENTENZA d ella CORTE D'APPELLO di ANCONA n. 431/2018,depositata il 9/04/2018. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 16/05/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. Lette le conclusioni scritte del pubblico ministero - il [OSCURATO:PERSONA] - che ha chiesto alla Corte di dichiarare l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] conveniva in giudizio i nipoti [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] davanti al Tribunale di Ancona, chiedendo che fosse disposto lo scioglimento della comunione ereditaria originata dalla successione del padre [OSCURATO:PERSONA] e lo scioglimento della comunione ereditaria della madre [OSCURATO:PERSONA] e che, in attuazione della divisione del patrimonio immobiliare delle due successioni, fosse attribuita all'attrice l'immobile sito in Roma, con eventuale conguaglio in denaro in favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della quota di 3/24, pervenutagli in eredità, e a favore di [OSCURATO:PERSONA], titolare della quota di 3/24 pervenutale in successione; chiedeva poi di condannare i convenuti al rilascio dell'immobile e al risarcimento dei danni causati dalla loro illegittima occupazione del medesimo. Si costituivano Carlo e [OSCURATO:PERSONA], eccependo l’intervenuta usucapione dell'immobile e chiedendo altresì che fosse dichiarata la nullità dell'atto di compravendita del 1978, con il quale il padre [OSCURATO:PERSONA] aveva alienato ai suoi genitori, nonni dei convenuti, la propria quota del 50% della proprietà dell'immobile, attesa l'assoluta incapacità di intendere e di volere dello stesso; in subordine, chiedevano che l'atto fosse dichiarato inefficace per simulazione assoluta o relativa, in quanto le parti avevano inteso compiere un diverso negozio giuridico, di conservazione dei diritti dei convenuti allora bambini, ovvero che l’atto fosse dichiarato nullo per assenza degli elementi essenziali, quale il mancato versamento del prezzo. I convenuti chiedevano inoltre di procedere alla collazione delle donazioni che i defunti coniugi Perticaroli avevano effettuato in favore dell'attrice e di cui a un atto del 1993, provvedendo altresì a ricostruire l'asse ereditario, comprendendovi le somme di denaro che i coniugi avevano depositato presso istituti di credito e i mobili presenti nell'immobile oggetto della donazione del 1993. Il Tribunale autorizzava la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], madre dei convenuti, la quale concludeva chiedendo il rigetto della domanda attrice e aderendo alle domande proposte dai figli. Il Tribunale autorizzava altresì la chiamata in causa di [OSCURATO:PERSONA], coniuge dell'attrice, al quale con atto del 1993 era stato alienato l'immobile. Il terzo chiamato Bonaccorsi, costituendosi, chiedeva il rigetto della domanda proposta nei suoi confronti, evidenziando come non fosse stato presente all'atto di compravendita del 1993 come co-acquirente dell'immobile, bensì come coniuge della parte acquirente al fine di consentire che l'immobile non entrasse a far parte della comunione legale tra i coniugi. Il Tribunale di Ancona, con sentenza non definitiva n. 58/2012, rigettava la domanda di usucapione proposta dalle parti convenute e dalla terza chiamata; rigettava le domande di nullità e di simulazione degli atti di compravendita del 1978 e del 1993; rigettava la domanda di collazione e di ricostruzione dell'asse ereditario di [OSCURATO:PERSONA] e di [OSCURATO:PERSONA]; riteneva che per le restanti domande proposte dalle parti fosse necessario un ulteriore approfondimento anche istruttorio e disponeva quindi in relazione a queste la prosecuzione del processo. 2. La sentenza è stata impugnata da Carlo e [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d'appello di Ancona – con sentenza 9 aprile 2018, n. 431 –ha rigettato il gravame e ha confermato la sentenza impugnata. 3. Avverso la sentenza [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] ed [OSCURATO:PERSONA] ricorrono per cassazione. Resiste con controricorso [OSCURATO:PERSONA], anzitutto eccependo l’inammissibilità del ricorso per quanto concerne [OSCURATO:PERSONA], in quanto contumace nel giudizio d’appello, proposto dai soli Carlo e [OSCURATO:PERSONA]. L’eccezione non è fondata: Vari è stata infatti chiamata in giudizio dai figli e, costituendosi, ha aderito alle domande da questi proposte, senza proporre autonome domande, giustificando così la sua presenza nel presente giudizio. Ad avviso di questa Corte, “l'interventoreadesivo dipendente è po rtatore di un proprio interesse che, pur non legittimandolo a proporre in via autonoma una sua pretesa, lo abilita a porsi accanto alla parte adiuvata, intervenendo nel giudizio che, nonostante l'ampliamento dei partecipanti, rimane unico in quanto invariato resta l'oggetto della controversia; l'intervento ad adiuvandum determina, pertanto, un'ipotesi di causa inscindibile, con conseguente applicazione dell'art. 331 c.p.c., atteso che se è consentito a un soggetto di intervenire per sostenere le ragioni di una delle parti in causa, restando unico ed indivisibile il giudizio, si deve necessariamente configurare un litisconsorzio processuale nei successivi giudizi diimpugnazione, poiché le ragioni che consentono e giustificano la presenza di parti accessorie non si esauriscono in un grado di giudizio, persistendo l'interesse dell'interventoreadesivo a influire con una propria difesa sull'esito della lite”(così Cass. n. 6357/2022). [OSCURATO:PERSONA] non ha proposto difese. Memoria è stata depositata in prossimità dell'udienza dai ricorrenti e dalla controricorrente. [OSCURATO:PERSONA] I. Il ricorso, complesso e di non evidente lettura, è articolato in cinque motivi. 1) Il primo motivo denuncia “violazione dell'art. 360, primo comma, n. 3c.p.c., error in procedendo per essere stata assunta la sentenza gravata con erronea applicazione della disposizione di cui all'art. 189, secondo comma c.p.c.; violazione dell'art. 360, primo comma, n. 5 c.p.c., omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, violazione dell'art. 132, n. 4 c.p.c.”: i ricorrenti avevano fatto valere davanti alla Corte d'appello che era stato leso il loro diritto di difesa per non essere stata compiutamente svolta la fase istruttoria sulle domande strettamente connesse a quella riconvenzionale, avente ad oggetto l'avvenuta usucapione dell'immobile sito in Roma, nonché sulle domande o eccezioni ad essa subordinate; il primo giudice aveva infatti ritenuto di trattare preliminarmente ed esclusivamente la questione relativa all'usucapione limitatamente alla parziale attività istruttoria svolta in primo grado, ma riservato ogni provvedimento su tutti gli altri profili, pur essendo alcuni di essi strettamente connessi ad essi; le parti avevano così concluso sul punto della sola usucapione, ma la pronunzia susseguente decideva anche sulle domande non istruite la cui fondatezza era tuttavia sostenuta da precise istanze istruttorie delle quali immotivatamente e dunque illegittimamente il primo decidente ometteva altresì l'esame di ammissibilità e rilevanza, così frettolosamente non avvedendosi che in tal modo trascurava di acquisire un quadro completo anche della stessa questione di usucapione sulla quale decideva; il giudice non ha considerato che i ricorrenti avevano dedotto la simulazione assoluta dell'atto di compravendita producendo la controdichiarazione firmata da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che la comprovava e avevano avanzato domanda di verificazione della controdichiarazione; vi erano poi “ulteriori e rilevanti richieste istruttorie quali l'istanza di collazione delle vendite effettuate dai de cuius e la domanda di acquisizione ex art. 210 c.p.c. degli estratti conto bancari. Il motivo non può essere accolto. Non sussiste la denunciata violazione dell’art. 189, comma 2 c.p.c., in quanto – come ha rilevato la Corte d’appello – la disposizione invocata prevede che la rimessione della causa in decisione investe il giudice “di tutta la causa, anche quando avviene a norma dell’art. 187, secondo e terzo comma” e, secondo la giurisprudenza di questa Corte, “non incorre in alcuna violazione di norma processuale il giudice che, investito ditutta la causa ai sensi degli artt. 187, comma secondo e terzo e 189 c.p.c., abbia ritenuto, una volta superate le questioni pregiudiziali, di dover esaurire l'intero thema decidendum e quindi di dovere pronunziare anche nel merito senza disporre la prosecuzione del giudizio per consentire alle parti di proporre gli eventuali incombenti inerenti allo stesso merito” (così Cass. n. 6623/1997, v. anche Cass. n. 14596/2004). Ad avviso dei ricorrenti la decisione del Tribunale di decidere non la sola domanda di accertamento di acquisto della proprietà dell’immobile di Roma per usucapione, ma anche altre domande avrebbe leso il loro diritto di difesa, non essendosi svolta l’istruzione probatoria da loro richiesta. Al riguardo fanno però riferimento esclusivamente al documento contenente l’asserita controdichiarazione, da loro prodotto, e alla relativa istanza di verificazione (senza che peraltro risulti il disconoscimento del medesimo), documento che è stata esaminato dalla Corte d’appello (v. pag. 9 della sentenza impugnata), alla collazione che è una domanda (esaminata dal giudice di merito) e non una istanza istruttoria e all’istanza di esibizione, esaminata e respinta, così che non è chiaro – come sottolinea il pubblico ministero nelle sue conclusioni scritte – quale siano state “le precise” istanze istruttorie non considerate dai giudici di merito. 2) Il secondo motivo contesta “violazione per mancata o falsa applicazione dell'art. 116, primo comma c.p.c., 1158, 1168 c.c. e 703 c.p.c., illegittimità del rigetto della domanda di declaratoria di avvenuta usucapione”: l'omesso esame della controdichiarazione all'atto di simulata compravendita ha comportato l'erroneo computo del periodo previsto dall'art. 1158 c.c., in quanto essendosi concluso nessun contratto di compravendita, nessuna interruzione si è avuta del possesso di [OSCURATO:PERSONA] e conseguentemente dei suoi eredi legittimari; la Corte d'appello ha poi erroneamente interpretato l'art. 1168, primo comma c.c., laddove ha negato che dal provvedimento di diniego della domanda di reintegra nel possesso di [OSCURATO:PERSONA] derivi il riconoscimento di quel possesso in tempo anteriore in capo ai ricorrenti contro i quali la domanda di reintegra era rivolta, pronunciamento al quale va riconosciuta l'efficacia di giudicato formale ai sensi degli artt.324 c.c. e 2909 c.c. Il motivo non può essere accolto. I ricorrenti, parlando di omesso esame della controdichiarazione, non considerano che – come si è già accennato sub 1 – tale atto è stato esaminato dal giudice d’appello, che, in relazione all’atto di compravendita del 1978, ha precisato che la riconduzione della fattispecie alla interposizione reale di persona, che presuppone una diversa situazione di fatto rispetto alla simulazione, non è stata oggetto di censure da parte degli appellanti, oggi ricorrenti, il che “esclude che si possa attribuire alla controdichiarazione la valenza prospettata dalla parte appellante rispetto al possesso esercitato ai fini dell’usucapione” e ha ancora sottolineato – con autonoma ratio decidendi – che il contenuto della controdichiarazione potrebbe in ogni caso riguardare la sola quota retrocessa dal figlio [OSCURATO:PERSONA] ai suoi genitori e non anche la quota intestata a [OSCURATO:PERSONA]. Il motivo non si confronta con la sentenza impugnata anche per quanto concerne il provvedimento interdittale (la Corte d’appello ha infatti chiarito che la durata del possesso esulava dai presupposti propri dell’azione di reintegra) e, in ogni caso, alla pronuncia resa in sede possessoria non può essere riconosciuta efficacia di cosa giudicata nel processo volto ad accertare l’acquisto della proprietà per usucapione (cfr., ad esempio, Cass.27513/2020). 3) Il terzo motivo lamenta “violazione e falsa applicazione ai sensi dell'art. 360, primo comma, n. 3 c.p.c., dell'art. 1414, primo comma c.c.”: in relazione alla simulazione dell'atto di compravendita del 1978, la Corte d’appello, escludendo il paradigma della simulazione, “urta in modo frontale con la condivisione che fa la Corte della conclusione del primo giudice per la quale le parti non volevano gli effetti di tale contratto”; si versa quindi in ipotesi di simulazione assoluta che andava “valutata in relazione a tale atto e non all'intenzione delle parti in relazione alla pretesa esclusione della signora [OSCURATO:PERSONA] dalla successione nella quota di proprietà dell'immobile, circostanza che rimane confinata nel campo delle supposizioni e che come tale è del tutto inidonea a determinare il canone interpretativo da applicarsi al combinato negoziale dell'atto di alienazione de quo con la controdichiarazione che ne annullava la validità”, cosicché la Corte d'appello ha errato nell'inquadrare la fattispecie nel paradigma normativo della interposizione reale. Il motivo non può essere accolto. Come si è già detto sub 2, la Corte d’appello non è entrata nel merito della riconduzione della fattispecie alla interposizione, ma ha rilevato come i ricorrenti non avessero contestato con l’atto d’appello tale riconduzione, affermazione con la quale i ricorrenti non si confrontano. 4) Il quarto motivo contesta violazione e falsa applicazione dell'art. 1417 c.c. per erronea applicazione dei limiti probatori della dedotta simulazione da parte degli appellanti: la Corte d'appello ha errato nel ritenere sussistenti, rispetto alla compravendita immobiliare del 1993, i limiti probatori di cui all'art. 1417 c.c. anche nei confronti dei ricorrenti, pur essendo essi incontestabilmente eredi dell'apparente venditore e dunque terzi rispetto al negozio de quo; se i ricorrenti hanno esercitato l'azione di riduzione certamente essi non subivano i limiti probatori di cui al citato articolo 1417 c.c. Il motivo non può essere accolto. Sono gli stessi ricorrenti a precisare che non subisce i limiti probatori di cui all’art. 1417 c.c. chi esercita l’azione di riduzione. Ed è proprio ciò che la Corte d’appello ha escluso alle pagg. 12 e 13 della sentenza impugnata, così concludendo: “la domanda svolta dagli odierni appellanti non ricomprende la domanda di riduzione per lesione della riserva loro spettante [..], avendo i predetti sempre fatto riferimento alla sola collazione”. 5) Il quinto motivo denuncia “violazione per mancata o erronea applicazione dell'art. 210 c.p.c., erroneo rigetto della richiesta di collazione dei beni apparentemente acquistati da [OSCURATO:PERSONA] dai genitori e della richiesta di acquisizione degli estratti conto dei de cuius”: la Corte territoriale, “pur dando atto che non erano negati né i rapporti bancari dei de quibus né la necessaria sussistenza in essi delle rilevanti somme che l'appellata asseriva di avere corrisposto per l'acquisto dei beni immobili sottratti alla divisione”, ha fatto malgoverno dell'art. 210 c.p.c. negando l'ordine di esibizione dei documenti. Il motivo non può essere accolto. La domanda “di ricostruzione dell’asse ereditario mediante l’attribuzione allo stesso delle somme di denaro possedute dai defunti” è stata rigettata in primo grado per “difetto di idonea prova” e al riguardo il Tribunale ha respinto l’istanza di esibizione dei convenuti, ora ricorrenti, perché generica e perché i medesimi non avevano dimostrato di avere richiesto tale documentazione nella loro qualità di eredi agli istituti di credito. La Corte d’appello, a sua volta, ha ritenuto condivisibile “la motivazione della gravata sentenza quanto al rigetto della richiesta di esibizione ex art. 210 c.p.c., tanto più in considerazione della genericità delle censure sollevate al riguardo con l’atto di appello”, senza affatto dare atto che non erano negati i rapporti bancari e la necessaria sussistenza in essi di rilevanti somme. Al riguardo va in ogni caso ricordato che secondo la giurisprudenza di questa Corte, “l'emanazione di un ordine di esibizione è discrezionale e la valutazione di indispensabilità non deve essere neppure esplicitata; ne consegue che il relativo esercizio è svincolato da ogni onere di motivazione e il provvedimento di rigetto dell'istanza non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte istante non abbia finalità esplorativa” (così, da ultimo, Cass. n. 27412/2021). Il ricorso va pertanto rigettato. Lespese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/ 2002, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1-bisdello stesso art. 13, se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio in favore della controricorrente, che liquida in euro 5.700, di cui euro 200 per esborsi, oltre spese generali (15%) e accessori di legge. Sussistono, exart. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115/2002, i presupposti processuali per il versamento, da par
Sentenza Cassazione n. 26220/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris