CassazionesentenzaSezione LDecisione del 3 ottobre 2018
Cassazione n. 18425/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
C ha pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso iscritto al n. 11907/2019 R.G. proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 123, presso lo studio dell’avvocato [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta e difende; -ricorrente- contro ALMAVIVA S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliatain ROMA, [OSCURATO:PERSONA] n. 8, presso lo studio degli avvocatiDOMENICO [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che lo rappresenta no e difend ono congiuntamente e disgiuntamente tra di loro; -controricorrente- avversola SENTENZA d ella CORTE D'[OSCURATO:PERSONA] n. 3201/2018 , depositata il03/10/2018, R.G.N. 4711/2014; udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 03/05/2023 dal Consigliere Dott. [OSCURATO:PERSONA]. Rilevato che: 1. Con separati ricorsi, poi riuniti, [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], operatori telefonici dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] spa, hanno agito in giudizio per far accertare l’illegittimità del loro distacco presso Almaviva spa, ove hanno operato quali addetti ai servizi di call center e help desk per la commessa di Trenitalia. 2. Con successivi ricorsi i medesimi lavoratori, una volta cessato il distacco, hanno chiesto di accertare l’inefficacia di tale cessazione e il ripristino del rapporto di lavoro con Almaviva spa. 3. Il Tribunale ha respinto i primi ricorsi sul presupposto della legittimità del distacco in quanto volto a soddisfare l’interesse della distaccante (interessata da misure di ridimensionamento dell’organico) e dell’intero gruppo di imprese (di cui faceva parte anche la distaccataria) al mantenimento dei livelli occupazionali; ha inoltre rilevato l’interesse specifico della distaccante a migliorare la professionalità dei propri dipendenti nelle attività di call center e help desknel settore ferroviario. 4. Il Tribunale ha dichiarato inammissibili i successivi ricorsi, concernenti la cessazione del distacco a far data da luglio 2013, sul rilievo della identità delle domande rispetto a quelle oggetto dei precedenti ricorsi. 5. La Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello dei lavoratori ritenendo sussistente l’interesse di [OSCURATO:PERSONA] spa al distacco (a prescindere dalle implicazioni legate all’appartenenza di distaccante e distaccataria ad un gruppo di imprese), allegato nella memoria di costituzione in primo grado e individuato nella finalità di “accrescere le competenze dei lavoratori interessati all’operazione e ciò attraverso l’apprendimento dello specifico Know how ferroviaro”; ha escl uso che fosse ostativa la mancata specificazione di tale interesse nel provvedimento di distacco ed ha ritenuto dimostrato nella vicenda oggetto di causa il “soddisfacimento di una pluralità di interessi: quello della distaccataria di avvalersi nell'espletamento dei servizi appaltati dal [OSCURATO:PERSONA] di personale che avesse un bagaglio professionale -in senso lato - nel campo dell'assistenza telefonica, non appartenenti alla propria forza lavoro e rinvenibili invece nell'altra società dello stesso [OSCURATO:PERSONA]; l'interesse del Gruppo a sollevarsi dall'impegno economico dell'affidamento del servizio in subappalto a terzi; l'interesse della distaccataria (rectius, distaccante) a far acquisire ai propri dipendenti una specifica competenza nel servizio di call center per il settore ferroviario, in prospettiva di eventuali future commesse per le attività di assistenza ai clienti nel settore ferrotranviario”. Ha dichiarato assorbita la questione dell’inquadramento dei lavoratori, sollevata in relazione all’accertamento di un loro rapporto alle dipendenze di Almaviva spa (che applicava il c.c.n.l. Metalmeccanici, mentre [OSCURATO:PERSONA] spa applicava il c.c.n.l. Telecomunicazioni). Accertata la legittimità del distacco, la Corte di merito ha respinto l’appello anche nella parte in cui censurava la cessazione del distacco stesso, ritenendo tale cessazione conforme a legge. 6. Avverso tale sentenza [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi. Almaviva spa ha resistito con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memoria, ai sensi dell’art. 380 bis.1 c.p.c. Considerato che: 7. Con il primo motivo di ricorso è dedotta, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c., violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 276 del 2003. 8. Si richiama la motivazione della sentenza d’appello nella parte in cui afferma “l'interesse della distaccataria a far acquisire ai propri dipendenti una specifica competenza nel servizio di call center per il settore ferroviario, in prospettiva di eventuali future commesse per le attività di assistenza ai clienti nel settore ferrotranviario” e si sostiene che, esclusa l’esistenza di un errore materiale nell’uso del termine “distaccataria” anziché “distaccante”, difetti del tutto l’accertamento diun interesse della distaccante [OSCURATO:PERSONA] spa che possa integrare il requisito richiesto dall’art. 30, d.lgs. n. 276 del 2003. 9. Con il secondo motivo si denuncia, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c., l’omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti e che ridonda anche in violazione e falsa applicazione dell’art. 30, d.lgs. n. 276 del 2003. 10. Sulla premessa di inesistenza di una cd. doppia conforme (avendo la sentenza d’appello ravvisato l’interesse al distacco a prescindere dalla finalità di mantenimento dei livelli occupazionali), il ricorrente afferma che i giudici di appello hanno omesso di esaminare i numerosi atti e documenti idonei a smentire l’esistenza di un interesse al miglioramento professionale dei dipendenti di [OSCURATO:PERSONA] spa; tra questi, in primo luogo, la lettera consegnata ai lavoratori (che fa riferimento all’esigenza di “equilibrare le forme di sviluppo delle attività”) e il contratto tra le due società (che reca un generico cenno alle “esigenze di servizio…”). Argomenta come l’utilizzo del distacco fosse nella specie funzionale allo scopo di Almaviva spa di evitare forme più onerose di esecuzione del servizio appaltato da Trenitalia spa (come il ricorso al subappalto o alla somministrazione di manodopera oppure l’assunzione di lavoratori subordinati a tempo indeterminato), senza che potesse individuarsi alcun interesse della società distaccante. Ripropone, per il caso di accoglimento delle censure finora riportate, la domanda di ripristino del rapporto alle dipendenze di Almaviva spa e di inquadramento secondo il c.c.n.l. Metalmeccanici. 11. Il primo motivo di ricorso non può trovare accoglimento. 12. Ai sensi dell’art. 30, comma 1, d.lgs. 276/2003, “l'ipotesi del distacco si configura quando un datore di lavoro, per soddisfare un proprio interesse, pone temporaneamente uno o più lavoratori a disposizione di altro soggetto per l'esecuzione di una determinata attività lavorativa”. Il comma 4 dell’art. 30 cit. prevede che “resta ferma la disciplina prevista dall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236. Quest’ultima disposizione stabilisce: "Gli accordi sindacali, al fine di evitare le riduzioni di personale, possono regolare il comando o il distacco di uno o più lavoratori dall'impresa ad altra per una durata temporanea". 13. Questa Corte ha chiarito che, al di fuori dell’ipotesi specifica di distacco o comando disciplinata dall'art.8, comma 3, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, nella legge 19 luglio 1993, n. 236 (che si fonda su accordi sindacali e sull'esclusivo interesse dei lavoratori comandati o distaccati a non perdere il posto di lavoro), la dissociazione fra il soggetto che ha proceduto all'assunzione del lavoratore e l'effettivo beneficiario della prestazione (c.d. distacco o comando) è consentita soltanto a condizione che continui ad operare, sul piano funzionale, la causa del contratto di lavoro in corso con il distaccante, nel senso che il distacco realizzi uno specifico interesse imprenditoriale che consenta di qualificare il distacco medesimo quale atto organizzativo dell'impresa che lo dispone, così determinando una mera modifica delle modalità di esecuzione della prestazione lavorativa ed il conseguente carattere non definitivo del distacco stesso (Cass. n. 9694 del 2009). Il relativo accertamento costituisce questione di fatto, incensurabile in cassazione, se non sotto il profilo del difetto di motivazione nei limiti di cui all’art. 132 c.p.c. 14. La Corte di merito si è attenuta ai citati principi di diritto e, al pari del tribunale, ha giudicato legittimo il distacco avendo accertato in fatto l’esistenza di un interesse della società distaccante (è evidente l’errore materiale della sentenza d’appello nell’uso del termine “distaccataria” anziché “distaccante”, al quarto rigo di pag. 6) all’acquisizione, da parte dei propri dipendenti, di “una specifica competenza nel servizio call center per il settore ferroviario”, nella prospettiva di future commesse da parte delle società ferroviarie. Non ricorre quindi la violazione di legge denunciata. 15. Per il resto, le censure sono formulate sul presupposto di una diversa ricostruzione fattuale, che si assume desumibile dalle prove documentali, a parere del ricorrente non correttamente valutate ed invece idonee a dimostrare lo scopo del distacco come coincidente con l’interesse della distaccataria ad eludere la normativa a tutela del lavoro subordinato ricorrendo a forme di utilizzo della manodopera meno onerose rispetto ai contratti di appalto e di somministrazione. Così formulate, le critiche restano estranee al vizio di cui all’art. 360 n. 3 c.p.c. che, come più volte precisato da questa Corte, è integrato da una erronea interpretazione delle norme di diritto o dalla erronea sussunzione della fattispecie concreta in quella astratta, verificata sulla base di un accertamento in fatto non contestato, mentre il ricorrente sollecita una diversa ricostruzione dei fatti storici non ammissibile in questa sede (v. Cass., S.U. n. 34476 del 2019; n. 3340 del 2019; n. 640 del 2019; n. 10320 del 2018; n. 24155 del 2017; n. 195 del 2016). 16. Parimenti inammissibile è la censura articolata ai sensi del n. 5 dell’art. 360 c.p.c. atteso che con essa non si contesta l’omesso esame di un fatto storico decisivo ma, ancora una volta, l’erronea valutazione di elementi di prova, peraltro plurimi e quindi nessuno decisivo (v. Cass., S.U. n. 8053 e n. 8054 del 2014). 17. Per le ragioni esposte il ricorso deve essere respinto. 18. La regolazione delle spese segue il criterio di soccombenza, con liquidazione come in dispositivo, dichiarandosi esistenti i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato, se dovuto (Cass. S.U. 20 settembre 2019, n. 23535). P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità che liquida in € 200,00 per esborsi e € 5.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso per spese generali nella misura del 15% e accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13 comma 1quater del d.p.r. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, del