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CassazionesentenzaSezione 1Decisione del 8 luglio 2025

Cassazione n. 05370/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez.3780/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 30293/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5370/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA]

1. Con ordinanza emessa in data 08 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa in data 19 giugno 2025 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, che ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato per delitti di ricettazione, detenzione e porto di armi clandestine, resistenza a pubblico ufficiale aggravata, omicidio pluriaggravato di un brigadiere dei Carabinieri, commessi o accertati il 12 giugno 2025, in concorso, in parte, con [OSCURATO:PERSONA].

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza come descritti nell’ordinanza impugnata, indizi costituiti dalla testimonianza del collega del brigadiere ucciso, dall’individuazione dell'indiziato e del suo complice da parte di altri Carabinieri, dopo un lungo inseguimento e un conflitto a fuoco in cui il [OSCURATO:PERSONA] veniva ucciso, dal ritrovamento sull’auto da loro abbandonata di un'arma con matricola abrasa e di altri oggetti utili per commettere una rapina, e dal ritrovamento di altre armi in locali nella disponibilità del ricorrente.

Ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile dell’omicidio, commesso materialmente dal complice, deducendo il concorso nell’azione omicidiaria dalla sua condotta contestuale e successiva ad essa, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto sempre unito al complice, sia scendendo insieme a lui dall’auto incidentata e dirigendosi verso il brigadiere, sia fuggendo insieme al predetto nella medesima direzione, sia rimanendo con lui fino al momento dello scontro a fuoco con i successivi inseguitori.

Il Tribunale ha altresì sottolineato che l’istante, esercitando il suo diritto a non rispondere, non ha fornito una versione dei fatti che ne consentisse una valutazione alternativa.

Il Tribunale ha ritenuto sussistenti anche le esigenze cautelari del pericolo di recidiva, stanti le modalità del fatto, che delineano una personalità del ricorrente violenta e incline al delitto, nonostante la sua incensuratezza, e dovendosi applicare la doppia presunzione relativa stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen.

La sua disponibilità di armi clandestine, di molti telefoni, di strumenti atti allo scasso dimostra che egli è inserito in circuiti criminali e capace di commettere reati contro il patrimonio.

Il Tribunale ha, infine, ritenuto che la descritta personalità, priva di freni inibitori, rende non concedibili misure meno afflittive della custodia in carcere, in particolare gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non potendo pronosticarsi la capacità del predetto di attenersi alle relative prescrizioni.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico, complesso motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla detenzione e all’uso di armi, e all'omicidio del brigadiere dei Carabinieri, in concorso con il complice.

Le valutazioni compiute dal Tribunale del riesame sono congetturali, illogiche e contraddittorie.

L'ordinanza attribuisce al ricorrente il concorso nei reati indicati, pur essendo accertato che egli non ha mai impugnato alcuna arma né usato violenza o minaccia contro i Carabinieri intervenuti nell'inseguimento, attraverso un iter logico-induttivo secondo cui sarebbe provato che egli, con il complice, stesse per commettere un reato con uso di armi, in particolare una rapina, avendo con sé degli indumenti con cui travisarsi il volto e, presumibilmente, un dispositivo per l’avviamento e il furto di auto.

In realtà, nel momento iniziale dell’inseguimento, egli e il complice erano fermi, non travisati, e il [OSCURATO:PERSONA] addirittura indossava la tuta da lavoro con stampato il nome della sua azienda di ferramenta; essi non avevano sull’auto alcun oggetto idoneo a commettere una rapina o altro reato con uso di armi, e non è dimostrato che il ricorrente fosse consapevole del possesso di armi da parte del complice.

Il collega del brigadiere ucciso ha riferito che, dopo il fermo dell’auto, i due occupanti scesero ma solo il [OSCURATO:PERSONA] sparò contro il brigadiere e poi colluttò contro il collega di questi, mentre il ricorrente si dette subito alla fuga e, in ogni caso, non partecipò ad alcuna delle azioni compiute contro i Carabinieri stessi.

Il ritrovamento, sull’auto usata dai due, di una seconda pistola, occultata tra il sedile del passeggero e il piantone della portiera dal suo lato, non dimostra che essa appartenesse al ricorrente.

L’ipotesi che i due stessero per compiere una rapina è del tutto congetturale e priva di prova, ed è possibile che il ricorrente si trovasse in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] per motivi non illeciti, e sia stato indotto da questi a fuggire con l'auto alla vista dei Carabinieri, ovvero è possibile che essi dovessero compiere qualche azione, che non richiedeva però l’uso di armi.

Il luogo di ritrovamento della seconda pistola, in un punto dell’auto raggiungibile dal passeggero, dimostra che anche la seconda arma apparteneva al [OSCURATO:PERSONA], e il ricorrente poteva ignorare la presenza sia di questa sia dell’altra pistola, usata dal complice per sparare ai carabinieri, stante anche la mancanza, su quelle due armi, di impronte appartenenti al ricorrente stesso.

Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] detenesse due pistole è irrilevante, potendo egli detenerle all'insaputa del ricorrente, essendo illogica la spiegazione data per la mancata apprensione, da parte di quest'ultimo, dell'arma rinvenuta sul veicolo; il ritrovamento, lungo il percorso di fuga dei due, di una centralina per l'avviamento dei veicoli è una circostanza neutra, perché nessuno ha visto gettare questo oggetto dai due fuggitivi, per cui esso potrebbe non appartenere a loro, e in ogni caso esso poteva al più essere usato per commettere un furto.

L'ordinanza omette di tenere conto degli elementi certi, favorevoli ad una ricostruzione alternativa: il ricorrente è uscito dal veicolo disarmato e non ha mai impugnato alcuna pistola, tanto che su quelle rinvenute non ci sono le sue impronte; non ha mai usato violenza, neppure verbale, né alcun travisamento, dal momento che indossava la sua tuta da lavoro, con stampati sopra il suo nome e cognome, e portava con sé i propri documenti di identità; non vi è prova neppure che fosse a conoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era armato.

Tali elementi confermano la natura meramente congetturale dell'ipotizzata partecipazione del ricorrente ai delitti di porto di arma e di omicidio, commessi, con evidenza, solo dal complice.

L'assenza di gravi indizi di colpevolezza, quanto meno in ordine al delitto di omicidio volontario, e l'incensuratezza del ricorrente, rendono illegittima anche la scelta della misura cautelare più gravosa, risultando possibile l'applicazione di una misura alternativa ad essa. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato.

Il ricorrente si limita a chiedere una diversa valutazione degli indizi, di cui non contesta la sussistenza, affermando l'illogicità della valutazione contenuta nell'ordinanza impugnata.

1.1. Deve ricordarsi, però, che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l’insegnamento secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie», senza alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali e senza poter sostituire alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una valutazione diversa, prospettata dal ricorrente come per sé più adeguata.

L’arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 e Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556).

Occorre anche avere riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213, tra le altre conformi).

Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento».

1.2. L’ordinanza risulta motivata in modo adeguato, in relazione alla gravità indiziaria richiesta nel giudizio cautelare, attraverso un iter argomentativo logico, non contraddittorio e aderente agli elementi allo stato raccolti.

L'affermazione della corresponsabilità del ricorrente per tutti i reati compiuti materialmente dal complice, quanto meno per avere rafforzato i propositi criminosi di quest'ultimo, è fondata sulla condotta da lui tenuta, come ricostruita, in primo luogo, nell'annotazione relativa all'omicidio del brigadiere: il fatto di essere il ricorrente, conducente dell'auto [OSCURATO:PERSONA], fuggito alla vista dei Carabinieri, tenendo una condotta di guida altamente pericolosa in quanto caratterizzata da forte velocità, percorsi contromano, rischio di collisione con altri veicoli, e di avere altresì compiuto un gesto sprezzante, mostrando loro il dito medio allungando il braccio fuori dal finestrino, è stato logicamente valutato come una dimostrazione di resistenza contro le Forze dell'Ordine e di volontà di evitare ogni controllo, essendo egli evidentemente consapevole della presenza, sul veicolo, di oggetti che facevano sospettare la prossima commissione di un grave delitto, con uso di armi.

Il ricorrente non ha negato, infatti, che sull'auto da lui guidata vi erano due pistole, una delle quali utilizzata dal complice per sparare contro il brigadiere ed ucciderlo, due cappelli con visiera, due paia di guanti, indossati da entrambi (ragione per cui la mancanza di impronte del ricorrente sulle due pistole è stata ritenuta del tutto priva di significato), e che nel luogo in cui i due sono stati fermati sono stati trovati un passamontagna e una sezione tubolare di calza, idonea per coprire il volto, ma non ha spiegato la destinazione di quegli oggetti ovvero la ragione della loro presenza sul veicolo, né ha diversamente giustificato la sua fuga con l'auto, compiuta con modalità così pericolose.

Anche l'ulteriore condotta tenuta dal ricorrente, sino alla sua cattura, è stata ritenuta dimostrativa della piena condivisione dei gesti compiuti dal complice: egli, infatti, è rimasto insieme a quest'ultimo sino alla sua uccisione, scendendo insieme a lui dal veicolo, che si era fermato a causa di un urto, dirigendosi insieme a lui verso i Carabinieri, come dichiarato dal brig.

Garibaldi, fuggendo poi a piedi nella stessa direzione e rimanendo sempre in sua compagnia, come riferito anche da due testimoni dai quali essi cercarono di ottenere un passaggio in auto per allontanarsi dalla zona e sottrarsi alle ricerche delle Forze dell'ordine.

L'osservazione che, anche durante la successiva fuga, il [OSCURATO:PERSONA] ha agito sempre in sinergia con il complice e non ha mai preso le distanze da lui, nonostante fosse consapevole che questi aveva affrontato i Carabinieri sparando contro di loro e presumibilmente ferendoli, è oggettiva e non contestata dal ricorrente; la conseguente deduzione che egli abbia così dimostrato di condividere in tutto l'operato del complice, e ne abbia rafforzato l'intento criminoso proprio con il rimanere sempre al suo fianco, è logica e non è stata contrastata nel ricorso, fornendo una spiegazione alternativa.

E' logico, infatti, ritenere che se il ricorrente fosse stato all'oscuro del possesso di armi da parte del complice, e della sua volontà di usarle contro i Carabinieri, egli avrebbe potuto immediatamente dissociarsi dalle sue azioni, fermandosi presso l'auto ed omettendo di tentare una ulteriore fuga; egli, invece, si è arreso solo dopo un lungo inseguimento da parte delle Forze dell'ordine, e sino a quel momento è rimasto sempre in compagnia del complice, sostenendolo e spalleggiandolo in ogni tentativo di sfuggire ad esse.

2. Il ricorso sottolinea gli elementi valutabili a favore del ricorrente, ma non si confronta con quelli che, dimostrando la comune condotta dei due, giustificano, secondo l'ordinanza impugnata, la predetta valutazione della estensibilità al [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità per i delitti commessi materialmente dal [OSCURATO:PERSONA], quanto meno nella forma del rafforzamento del proposito criminoso di questi.

Le armi, anche clandestine, i molti telefoni cellulari, gli arnesi atti allo scasso e le maschere e il passamontagna per travisare il volto trovati in locali nella disponibilità del ricorrente sono stati, altrettanto logicamente, ritenuti tali da dimostrare un suo inserimento in circuiti criminali, nonostante la sua incensuratezza, e da rafforzare l'ipotesi che, in quella occasione, egli e il complice stessero per compiere un grave delitto, utilizzando le armi che avevano a disposizione sull'auto.

Il ricorso sostiene la illogicità e la natura meramente congetturale di quest'ultima ipotesi, ma la valutazione del Tribunale del riesame appare logica e conforme alla ordinarie massime di esperienza.

Essa è fondata sul possesso di due pistole, sul ritrovamento, nell'auto e sul luogo dell'arresto dei due complici, di cappelli, di oggetti per travisare il volto, e di guanti, che i due addirittura già indossavano nonostante il clima estivo, e infine è fondata sulla immediata fuga alla vista dei Carabinieri, e sulle modalità di questa.

Anche l'affermazione difensiva, dell'avere il ricorrente ignorato la presenza delle due pistole, che sarebbero in realtà appartenute entrambe al solo [OSCURATO:PERSONA], è stata respinta con argomentazione logica, valutando il Tribunale che il punto in cui la seconda arma è stata rinvenuta dimostra non che essa fosse lì occultata e a disposizione del solo passeggero, ma che è caduta durante le manovre di guida compiute per fuggire o a seguito dell'incidente finale, e che il fatto di indossare dei guanti, da parte di entrambi gli occupanti dell'auto, è indicativo della loro intenzione di non lasciare impronte sulle armi stesse.

Il ricorso non si confronta con queste ulteriori valutazioni, limitandosi ad affermare la natura meramente congetturale dell'attribuzione al ricorrente del possesso della seconda pistola trovata sull'auto, anche se essa fosse caduta durante la fuga, e non giustifica in alcun modo il possesso delle molte armi e degli altri oggetti rinvenuti nel garage e nell'esercizio commerciale del medesimo, nonché insiste nel sostenere la rilevanza dell'assenza delle sue impronte sulle due pistole, nonostante la testimonianza circa il fatto che anch'egli, come il complice, indossasse dei guanti.

Le argomentazioni contenute nell'unico motivo di ricorso non sono, pertanto, fondate, non sussistendo alcuna illogicità e contraddittorietà nell'ordinanza impugnata.

3. La valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in particolare quanto al delitto di omicidio volontario commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], rende legittima l'affermazione della sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, non contestata dal ricorrente, e legittima l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, decisione di cui il ricorrente sostiene, invece, la illegittimità.

L'ordinanza ha motivato le ragioni della scelta della misura più gravosa richiamando la presunzione relativa di adeguatezza stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, quando sussistono i gravi indizi di colpevolezza di un delitto quale quello di cui all'art. 575 cod. pen., la custodia in carcere può essere sostituita da misure meno gravi solo se sono acquisiti elementi da cui risulti che queste sono sufficienti per salvaguardare le esigenze cautelari.

Il Tribunale ha approfonditamente valutato l'insussistenza di tali elementi, e la inadeguatezza di una misura quale gli arresti domiciliari, anche con l'uso del braccialetto elettronico.

Ha ritenuto, infatti, che il ricorrente abbia dimostrato, nonostante la sua incensuratezza, una notevole propensione alla commissione di delitti con uso di armi, l'inserimento in circuiti criminali, dai quali si è approvvigionato delle armi, anche clandestine, trovate occultate nel suo garage e nel suo esercizio commerciale, e una personalità priva di freni inibitori, stante la violenta reazione messa in atto contro i Carabinieri.

La conseguente valutazione della inidoneità di una misura non carceraria, per l'impossibilità di ritenere il ricorrente capace di autocontrollo e di una spontanea osservanza delle prescrizioni legate alle misure meno afflittive, appare logica e non contraddittoria.

Anche la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata ritenuta inidonea, con motivazione logica, valutando che essa non impedisce le violazioni ma solo la condotta di evasione.

Il ricorrente, peraltro, non si confronta adeguatamente con tali valutazioni, dal momento che non indica alcun elemento, oltre alla mera incensuratezza, che faccia apparire sufficiente una misura cautelare meno afflittiva, e fonda la richiesta di una tale misura solo sull'asserita esclusione dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di omicidio volontario.

4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

La presente decisione, non comportando la rimessione in libertà del ricorrente, impone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] SEZIONE PENALE Composta da: [OSCURATO:PERSONA] - Presidente - [OSCURATO:PERSONA] - Relatore - [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA] Sent. n.sez.3780/2025 CC - 18/12/2025 R.G.N. 30293/2025 ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del Tribunale del riesame di Lecce udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; udite le conclusioni del Pubblico Ministero, nella persona del Sostituto procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. udito il difensore: l'avv. [OSCURATO:PERSONA] ha concluso chiedendo l'accoglimento dei motivi del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 5370/2026 Roma, lì, 10/02/2026 [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza emessa in data 08 luglio 2025 il Tribunale del riesame di Lecce ha respinto la richiesta di riesame presentata da [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., avverso l’ordinanza emessa in data 19 giugno 2025 dal giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Brindisi, che ha applicato al predetto la misura cautelare della custodia in carcere quale indagato per delitti di ricettazione, detenzione e porto di armi clandestine, resistenza a pubblico ufficiale aggravata, omicidio pluriaggravato di un brigadiere dei Carabinieri, commessi o accertati il 12 giugno 2025, in concorso, in parte, con [OSCURATO:PERSONA]. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti i gravi indizi di colpevolezza come descritti nell’ordinanza impugnata, indizi costituiti dalla testimonianza del collega del brigadiere ucciso, dall’individuazione dell'indiziato e del suo complice da parte di altri Carabinieri, dopo un lungo inseguimento e un conflitto a fuoco in cui il [OSCURATO:PERSONA] veniva ucciso, dal ritrovamento sull’auto da loro abbandonata di un'arma con matricola abrasa e di altri oggetti utili per commettere una rapina, e dal ritrovamento di altre armi in locali nella disponibilità del ricorrente. Ha ritenuto il [OSCURATO:PERSONA] corresponsabile dell’omicidio, commesso materialmente dal complice, deducendo il concorso nell’azione omicidiaria dalla sua condotta contestuale e successiva ad essa, essendo il [OSCURATO:PERSONA] rimasto sempre unito al complice, sia scendendo insieme a lui dall’auto incidentata e dirigendosi verso il brigadiere, sia fuggendo insieme al predetto nella medesima direzione, sia rimanendo con lui fino al momento dello scontro a fuoco con i successivi inseguitori. Il Tribunale ha altresì sottolineato che l’istante, esercitando il suo diritto a non rispondere, non ha fornito una versione dei fatti che ne consentisse una valutazione alternativa. Il Tribunale ha ritenuto sussistenti anche le esigenze cautelari del pericolo di recidiva, stanti le modalità del fatto, che delineano una personalità del ricorrente violenta e incline al delitto, nonostante la sua incensuratezza, e dovendosi applicare la doppia presunzione relativa stabilita dall’art. 275, comma 3, cod. proc. pen. La sua disponibilità di armi clandestine, di molti telefoni, di strumenti atti allo scasso dimostra che egli è inserito in circuiti criminali e capace di commettere reati contro il patrimonio. Il Tribunale ha, infine, ritenuto che la descritta personalità, priva di freni inibitori, rende non concedibili misure meno afflittive della custodia in carcere, in particolare gli arresti domiciliari, anche con braccialetto elettronico, non potendo pronosticarsi la capacità del predetto di attenersi alle relative prescrizioni. 2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso [OSCURATO:PERSONA], per mezzo del suo difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando un unico, complesso motivo con il quale deduce la violazione di legge e il vizio di motivazione, in relazione alla valutazione dei gravi indizi di colpevolezza in merito alla detenzione e all’uso di armi, e all'omicidio del brigadiere dei Carabinieri, in concorso con il complice. Le valutazioni compiute dal Tribunale del riesame sono congetturali, illogiche e contraddittorie. L'ordinanza attribuisce al ricorrente il concorso nei reati indicati, pur essendo accertato che egli non ha mai impugnato alcuna arma né usato violenza o minaccia contro i Carabinieri intervenuti nell'inseguimento, attraverso un iter logico-induttivo secondo cui sarebbe provato che egli, con il complice, stesse per commettere un reato con uso di armi, in particolare una rapina, avendo con sé degli indumenti con cui travisarsi il volto e, presumibilmente, un dispositivo per l’avviamento e il furto di auto. In realtà, nel momento iniziale dell’inseguimento, egli e il complice erano fermi, non travisati, e il [OSCURATO:PERSONA] addirittura indossava la tuta da lavoro con stampato il nome della sua azienda di ferramenta; essi non avevano sull’auto alcun oggetto idoneo a commettere una rapina o altro reato con uso di armi, e non è dimostrato che il ricorrente fosse consapevole del possesso di armi da parte del complice. Il collega del brigadiere ucciso ha riferito che, dopo il fermo dell’auto, i due occupanti scesero ma solo il [OSCURATO:PERSONA] sparò contro il brigadiere e poi colluttò contro il collega di questi, mentre il ricorrente si dette subito alla fuga e, in ogni caso, non partecipò ad alcuna delle azioni compiute contro i Carabinieri stessi. Il ritrovamento, sull’auto usata dai due, di una seconda pistola, occultata tra il sedile del passeggero e il piantone della portiera dal suo lato, non dimostra che essa appartenesse al ricorrente. L’ipotesi che i due stessero per compiere una rapina è del tutto congetturale e priva di prova, ed è possibile che il ricorrente si trovasse in compagnia del [OSCURATO:PERSONA] per motivi non illeciti, e sia stato indotto da questi a fuggire con l'auto alla vista dei Carabinieri, ovvero è possibile che essi dovessero compiere qualche azione, che non richiedeva però l’uso di armi. Il luogo di ritrovamento della seconda pistola, in un punto dell’auto raggiungibile dal passeggero, dimostra che anche la seconda arma apparteneva al [OSCURATO:PERSONA], e il ricorrente poteva ignorare la presenza sia di questa sia dell’altra pistola, usata dal complice per sparare ai carabinieri, stante anche la mancanza, su quelle due armi, di impronte appartenenti al ricorrente stesso. Il fatto che il [OSCURATO:PERSONA] detenesse due pistole è irrilevante, potendo egli detenerle all'insaputa del ricorrente, essendo illogica la spiegazione data per la mancata apprensione, da parte di quest'ultimo, dell'arma rinvenuta sul veicolo; il ritrovamento, lungo il percorso di fuga dei due, di una centralina per l'avviamento dei veicoli è una circostanza neutra, perché nessuno ha visto gettare questo oggetto dai due fuggitivi, per cui esso potrebbe non appartenere a loro, e in ogni caso esso poteva al più essere usato per commettere un furto. L'ordinanza omette di tenere conto degli elementi certi, favorevoli ad una ricostruzione alternativa: il ricorrente è uscito dal veicolo disarmato e non ha mai impugnato alcuna pistola, tanto che su quelle rinvenute non ci sono le sue impronte; non ha mai usato violenza, neppure verbale, né alcun travisamento, dal momento che indossava la sua tuta da lavoro, con stampati sopra il suo nome e cognome, e portava con sé i propri documenti di identità; non vi è prova neppure che fosse a conoscenza del fatto che il [OSCURATO:PERSONA] era armato. Tali elementi confermano la natura meramente congetturale dell'ipotizzata partecipazione del ricorrente ai delitti di porto di arma e di omicidio, commessi, con evidenza, solo dal complice. L'assenza di gravi indizi di colpevolezza, quanto meno in ordine al delitto di omicidio volontario, e l'incensuratezza del ricorrente, rendono illegittima anche la scelta della misura cautelare più gravosa, risultando possibile l'applicazione di una misura alternativa ad essa. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è infondato, e deve essere rigettato. Il ricorrente si limita a chiedere una diversa valutazione degli indizi, di cui non contesta la sussistenza, affermando l'illogicità della valutazione contenuta nell'ordinanza impugnata. 1.1. Deve ricordarsi, però, che risale alla sentenza delle Sezioni Unite n. 11 del 23/02/2000, Audino, Rv. 215828 l’insegnamento secondo cui «In tema di misure cautelari personali, allorché sia denunciato, con ricorso per cassazione, vizio di motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte suprema spetta il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legittimità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, controllando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie», senza alcun potere di revisione degli elementi materiali e fattuali e senza poter sostituire alla valutazione del giudice di merito, se non viziata, una valutazione diversa, prospettata dal ricorrente come per sé più adeguata. L’arresto costituisce, ormai, patrimonio comune della giurisprudenza di legittimità che, da ultimo lo ha ribadito, fra le molte, con Sez. 2 n. 27866 del 17/06/2019, Rv. 276976 e Sez. 3, n. 17395 del 24/01/2023, Rv. 284556). Occorre anche avere riguardo alla specificità della valutazione compiuta nella fase cautelare, dovendosi sempre tenere conto della «diversità dell'oggetto della delibazione cautelare, preordinata a un giudizio prognostico in termini di ragionevole e alta probabilità di colpevolezza, rispetto a quella di merito, orientata invece all'acquisizione della certezza processuale in ordine alla colpevolezza dell'imputato» (Sez. 2, n. 11509 del 14/12/2016, dep. 2017, Rv. 269683; Sez. 5, n. 50996 del 14/10/2014, Rv. 264213, tra le altre conformi). Inoltre la Corte di cassazione, in particolare nelle sentenze Sez. 2, n. 9106 del 12/02/2021, Rv. 280747; Sez. 6, n. 13809 del 17/03/2015, Rv. 262965, ha chiarito che «in tema di motivi di ricorso per cassazione, non sono deducibili censure attinenti a vizi della motivazione diversi dalla sua mancanza, dalla sua manifesta illogicità, dalla sua contraddittorietà (intrinseca o con atto probatorio ignorato quando esistente, o affermato quando mancante), su aspetti essenziali ad imporre diversa conclusione del processo, sicché sono inammissibili tutte le doglianze che 'attaccano' la persuasività, l'inadeguatezza, la mancanza di rigore o di puntualità, la stessa illogicità quando non manifesta, così come quelle che sollecitano una differente comparazione dei significati probatori da attribuire alle diverse prove o evidenziano ragioni in fatto per giungere a conclusioni differenti sui punti dell'attendibilità, della credibilità, dello spessore della valenza probatoria del singolo elemento». 1.2. L’ordinanza risulta motivata in modo adeguato, in relazione alla gravità indiziaria richiesta nel giudizio cautelare, attraverso un iter argomentativo logico, non contraddittorio e aderente agli elementi allo stato raccolti. L'affermazione della corresponsabilità del ricorrente per tutti i reati compiuti materialmente dal complice, quanto meno per avere rafforzato i propositi criminosi di quest'ultimo, è fondata sulla condotta da lui tenuta, come ricostruita, in primo luogo, nell'annotazione relativa all'omicidio del brigadiere: il fatto di essere il ricorrente, conducente dell'auto [OSCURATO:PERSONA], fuggito alla vista dei Carabinieri, tenendo una condotta di guida altamente pericolosa in quanto caratterizzata da forte velocità, percorsi contromano, rischio di collisione con altri veicoli, e di avere altresì compiuto un gesto sprezzante, mostrando loro il dito medio allungando il braccio fuori dal finestrino, è stato logicamente valutato come una dimostrazione di resistenza contro le Forze dell'Ordine e di volontà di evitare ogni controllo, essendo egli evidentemente consapevole della presenza, sul veicolo, di oggetti che facevano sospettare la prossima commissione di un grave delitto, con uso di armi. Il ricorrente non ha negato, infatti, che sull'auto da lui guidata vi erano due pistole, una delle quali utilizzata dal complice per sparare contro il brigadiere ed ucciderlo, due cappelli con visiera, due paia di guanti, indossati da entrambi (ragione per cui la mancanza di impronte del ricorrente sulle due pistole è stata ritenuta del tutto priva di significato), e che nel luogo in cui i due sono stati fermati sono stati trovati un passamontagna e una sezione tubolare di calza, idonea per coprire il volto, ma non ha spiegato la destinazione di quegli oggetti ovvero la ragione della loro presenza sul veicolo, né ha diversamente giustificato la sua fuga con l'auto, compiuta con modalità così pericolose. Anche l'ulteriore condotta tenuta dal ricorrente, sino alla sua cattura, è stata ritenuta dimostrativa della piena condivisione dei gesti compiuti dal complice: egli, infatti, è rimasto insieme a quest'ultimo sino alla sua uccisione, scendendo insieme a lui dal veicolo, che si era fermato a causa di un urto, dirigendosi insieme a lui verso i Carabinieri, come dichiarato dal brig. Garibaldi, fuggendo poi a piedi nella stessa direzione e rimanendo sempre in sua compagnia, come riferito anche da due testimoni dai quali essi cercarono di ottenere un passaggio in auto per allontanarsi dalla zona e sottrarsi alle ricerche delle Forze dell'ordine. L'osservazione che, anche durante la successiva fuga, il [OSCURATO:PERSONA] ha agito sempre in sinergia con il complice e non ha mai preso le distanze da lui, nonostante fosse consapevole che questi aveva affrontato i Carabinieri sparando contro di loro e presumibilmente ferendoli, è oggettiva e non contestata dal ricorrente; la conseguente deduzione che egli abbia così dimostrato di condividere in tutto l'operato del complice, e ne abbia rafforzato l'intento criminoso proprio con il rimanere sempre al suo fianco, è logica e non è stata contrastata nel ricorso, fornendo una spiegazione alternativa. E' logico, infatti, ritenere che se il ricorrente fosse stato all'oscuro del possesso di armi da parte del complice, e della sua volontà di usarle contro i Carabinieri, egli avrebbe potuto immediatamente dissociarsi dalle sue azioni, fermandosi presso l'auto ed omettendo di tentare una ulteriore fuga; egli, invece, si è arreso solo dopo un lungo inseguimento da parte delle Forze dell'ordine, e sino a quel momento è rimasto sempre in compagnia del complice, sostenendolo e spalleggiandolo in ogni tentativo di sfuggire ad esse. 2. Il ricorso sottolinea gli elementi valutabili a favore del ricorrente, ma non si confronta con quelli che, dimostrando la comune condotta dei due, giustificano, secondo l'ordinanza impugnata, la predetta valutazione della estensibilità al [OSCURATO:PERSONA] della responsabilità per i delitti commessi materialmente dal [OSCURATO:PERSONA], quanto meno nella forma del rafforzamento del proposito criminoso di questi. Le armi, anche clandestine, i molti telefoni cellulari, gli arnesi atti allo scasso e le maschere e il passamontagna per travisare il volto trovati in locali nella disponibilità del ricorrente sono stati, altrettanto logicamente, ritenuti tali da dimostrare un suo inserimento in circuiti criminali, nonostante la sua incensuratezza, e da rafforzare l'ipotesi che, in quella occasione, egli e il complice stessero per compiere un grave delitto, utilizzando le armi che avevano a disposizione sull'auto. Il ricorso sostiene la illogicità e la natura meramente congetturale di quest'ultima ipotesi, ma la valutazione del Tribunale del riesame appare logica e conforme alla ordinarie massime di esperienza. Essa è fondata sul possesso di due pistole, sul ritrovamento, nell'auto e sul luogo dell'arresto dei due complici, di cappelli, di oggetti per travisare il volto, e di guanti, che i due addirittura già indossavano nonostante il clima estivo, e infine è fondata sulla immediata fuga alla vista dei Carabinieri, e sulle modalità di questa. Anche l'affermazione difensiva, dell'avere il ricorrente ignorato la presenza delle due pistole, che sarebbero in realtà appartenute entrambe al solo [OSCURATO:PERSONA], è stata respinta con argomentazione logica, valutando il Tribunale che il punto in cui la seconda arma è stata rinvenuta dimostra non che essa fosse lì occultata e a disposizione del solo passeggero, ma che è caduta durante le manovre di guida compiute per fuggire o a seguito dell'incidente finale, e che il fatto di indossare dei guanti, da parte di entrambi gli occupanti dell'auto, è indicativo della loro intenzione di non lasciare impronte sulle armi stesse. Il ricorso non si confronta con queste ulteriori valutazioni, limitandosi ad affermare la natura meramente congetturale dell'attribuzione al ricorrente del possesso della seconda pistola trovata sull'auto, anche se essa fosse caduta durante la fuga, e non giustifica in alcun modo il possesso delle molte armi e degli altri oggetti rinvenuti nel garage e nell'esercizio commerciale del medesimo, nonché insiste nel sostenere la rilevanza dell'assenza delle sue impronte sulle due pistole, nonostante la testimonianza circa il fatto che anch'egli, come il complice, indossasse dei guanti. Le argomentazioni contenute nell'unico motivo di ricorso non sono, pertanto, fondate, non sussistendo alcuna illogicità e contraddittorietà nell'ordinanza impugnata. 3. La valutazione della sussistenza di gravi indizi di colpevolezza, in particolare quanto al delitto di omicidio volontario commesso in concorso con [OSCURATO:PERSONA], rende legittima l'affermazione della sussistenza dell'esigenza cautelare del pericolo di recidiva, non contestata dal ricorrente, e legittima l'applicazione della misura cautelare della custodia in carcere, decisione di cui il ricorrente sostiene, invece, la illegittimità. L'ordinanza ha motivato le ragioni della scelta della misura più gravosa richiamando la presunzione relativa di adeguatezza stabilita dall'art. 275, comma 3, cod. proc. pen., secondo cui, quando sussistono i gravi indizi di colpevolezza di un delitto quale quello di cui all'art. 575 cod. pen., la custodia in carcere può essere sostituita da misure meno gravi solo se sono acquisiti elementi da cui risulti che queste sono sufficienti per salvaguardare le esigenze cautelari. Il Tribunale ha approfonditamente valutato l'insussistenza di tali elementi, e la inadeguatezza di una misura quale gli arresti domiciliari, anche con l'uso del braccialetto elettronico. Ha ritenuto, infatti, che il ricorrente abbia dimostrato, nonostante la sua incensuratezza, una notevole propensione alla commissione di delitti con uso di armi, l'inserimento in circuiti criminali, dai quali si è approvvigionato delle armi, anche clandestine, trovate occultate nel suo garage e nel suo esercizio commerciale, e una personalità priva di freni inibitori, stante la violenta reazione messa in atto contro i Carabinieri. La conseguente valutazione della inidoneità di una misura non carceraria, per l'impossibilità di ritenere il ricorrente capace di autocontrollo e di una spontanea osservanza delle prescrizioni legate alle misure meno afflittive, appare logica e non contraddittoria. Anche la misura degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico è stata ritenuta inidonea, con motivazione logica, valutando che essa non impedisce le violazioni ma solo la condotta di evasione. Il ricorrente, peraltro, non si confronta adeguatamente con tali valutazioni, dal momento che non indica alcun elemento, oltre alla mera incensuratezza, che faccia apparire sufficiente una misura cautelare meno afflittiva, e fonda la richiesta di una tale misura solo sull'asserita esclusione dei gravi indizi di colpevolezza per il delitto di omicidio volontario. 4. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve pertanto essere respinto, e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. La presente decisione, non comportando la rimessione in libertà del ricorrente, impone la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario, ai sensi dell'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso il 18 dicembre 2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 05370/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris