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CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 22 gennaio 2026

Cassazione n. 31560/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

1/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza in data 22.1.2026 la Corte d’appello di Napoli, decidendo insede di rinvio nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], in seguitoad annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Napoli infunzione di giudice dell’esecuzione in data 26.4.2022 disposto dalla Corte diCassazione con sentenza n. 3 del 9.1.2023, ha dichiarato che le opere daritenersi oggetto dell’ordine di demolizione contenute nel titolo esecutivorappresentato dalla sentenza emessa il 21.3.2001 dal Tribunale di TorreAnnunziata, Sezione Distaccata di Gragnano, così come parzialmente riformatadalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 2.7.2002, irrevocabile il17.12.2002, sono le seguenti: a) tutte le tompagnature esterne ai due piani delmanufatto abusivo, ivi compresi gli infissi installati; b) tutti i tramezzi internirealizzati al solo primo piano dell’immobile, ivi compresi i controtelai ai vani.

Haconfermato la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione fino alpassaggio in giudicato della decisione.2.

La vicenda oggetto del presente procedimento può essere così riepilogata:- con sentenza del 9 luglio 2002, irrevocabile in data 17 dicembre 2002, la Corted’appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza di condanna pronunciatadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Gragnano, in data 21marzo 2001 confermando il capo relativo alla sanzione accessoria dellademolizione di talune opere edilizie realizzate presso il fabbricato sito nelComune di Lettere, [OSCURATO:PERSONA] n. 3;- con atto del 18 ottobre 2007 il Procuratore Generale presso la Corte d’appellodi Napoli ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] la demolizione dell’interoimmobile a due piani nel termine di novanta giorni, con avvertenza che in difettosi sarebbe proceduto d’ufficio alla demolizione;- la [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen. alla Corted’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo la revoca inparte qua dell’ordine giudiziale di demolizione emesso contestualmente allasentenza del 9 luglio 2002 in quanto la demolizione disposta aveva ad oggettosolo le opere eseguite successivamente rispetto a quelle oggetto di altrasentenza con la quale era stata dichiarata l’estinzione del reato;- la Corte d’appello con ordinanza del 26 aprile 2022 rigettava l’istanza sul rilievoche la prescrizione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzaticoncretizzasse una nuova condotta illecita a prescindere dall’entità dei lavorieseguiti e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione siamaturato il termine di prescrizione atteso che i nuovi interventi ripetonol’illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono;- proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, questa Corte, Sez.Terza, con sentenza n. 19424 del 9 gennaio 2023, ha premesso che “..secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte l'ordine di demolizione (nonché quellodi rimessione dei luoghi in pristino stato), corollario delle sentenze accertativedegli abusi edilizi o paesaggistici, può conseguire, ove si eccettui la ipotesi dellalottizzazione abusiva per, la quale vale un regime normativo derogatorio piùsevero (cfr. infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 giugno 2022, n.21910; idem Sezione III penale, 18 febbraio 2022, n. 5816), solamente nel casoin cui la conclusione del procedimento penale abbia condotto alla affermazionedella penale responsabilità dell'imputato, non essendo idonea a tal fine la solasentenza dichiarativa della prescrizione…” aggiungendo poi che “..la Corte diappello non ha tenuto conto del dato, acclarato dalla giurisprudenza di questaCorte, che, a differenza del caso in cui non vi sia stata una precedente sentenza,la prosecuzione dei lavori posta in essere dopo una sentenza di condanna (madeve ritenersi che ciò valga a maggior ragione ove vi sia stata una sentenza diproscioglimento) integra non la prosecuzione della precedente condotta illecitama un nuovo reato edilizio (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19agosto 2019, n. 36215), in relazione al quale la eventuale sentenza di condannacostituisce un nuovo, autonomo, titolo esecutivo e non la estensione delprecedente”.

In accoglimento del primo motivo di ricorso ha quindi annullatol’ordinanza impugnata “con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversacomposizione personale, provvederà, alla luce dei principi esposti, alladeterminazione dell'ambito applicativo dell'ordine di demolizione impartito con lasentenza della medesima Corte emessa a carico della odierna ricorrente in data9 luglio 2002”;- la Corte d’appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con l’ordinanza oggiimpugnata ha quindi indicato le opere oggetto di demolizione.3.

Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore difiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deducela violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 666 e 670 cod.proc.pen. e la violazione o la falsa applicazionedel giudicato rescindente di cui alla sentenza di annullamento con rinvio dellaCorte di Cassazione del 9 gennaio 2023 nonché della precedente ordinanza dellaCorte d’appello di Napoli dell’8 febbraio 2023 e la violazione dei limiti oggettividel titolo esecutivo e dei poteri spettanti al giudice dell’esecuzione.Si assume che la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,con l’ordinanza oggi impugnata ha illegittimamente rideterminato il perimetrodell’ordine di demolizione limitandolo alle opere eseguite ed allo statodell’immobile accertato al 28 novembre 1997 assumendo come discrimentemporale quello dell’8 settembre 1997 in luogo della diversa e vincolante datadell’8 settembre 2007 espressamente individuata dalla Corte con la precedenteordinanza dell’8 febbraio 2023 in attuazione del dictum rescindente dellaSuprema Corte.In realtà la Corte d’appello ha retrodatato l’ordine demolitorio alle opere ditompagnatura ed ai tramezzi riferibili allo stato del 28 novembre 1997 cosìponendosi in insanabile contrasto con la sentenza della Suprema Corte in talmodo violando il giudicato rescindente.4.

Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso é manifestamente infondato.Ed invero, correttamente la Corte d’Appello di Napoli, pronunciandosi in sede dirinvio, in attuazione del dictum rescindente di questa Corte, ha limitatol’accertamento dell’ambito applicativo dell’ordine di demolizione disposto con lasentenza resa dalla Corte d’appello di Napoli in data 09.07.2002, alle opererealizzate successivamente al’8.09.1997 indicate, per mero errore materiale, neldispositivo dell’ordinanza interlocutoria della stessa Corte d’appello datata30.04.2024, come opere realizzate successivamente all’8.09.2007, indicazioneall’evidenza frutto di un mero refuso poiché, al di là del fatto che nella partemotiva dell’ordinanza impugnata si fa riferimento ad opere costruite dopol’8.09.1997 e che la stessa sentenza rescindente della Cassazione fa riferimentoa tale data, l’ordine di demolizione del 2002 non poteva logicamente attingereopere costruite dopo l’emissione dello stesso, cioè nel 2007.2.

Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile.

Segue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma diEuro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
1/2026 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza in data 22.1.2026 la Corte d’appello di Napoli, decidendo insede di rinvio nel procedimento promosso da [OSCURATO:PERSONA], in seguitoad annullamento dell’ordinanza emessa dalla Corte d’appello di Napoli infunzione di giudice dell’esecuzione in data 26.4.2022 disposto dalla Corte diCassazione con sentenza n. 3 del 9.1.2023, ha dichiarato che le opere daritenersi oggetto dell’ordine di demolizione contenute nel titolo esecutivorappresentato dalla sentenza emessa il 21.3.2001 dal Tribunale di TorreAnnunziata, Sezione Distaccata di Gragnano, così come parzialmente riformatadalla Corte d’appello di Napoli con sentenza del 2.7.2002, irrevocabile il17.12.2002, sono le seguenti: a) tutte le tompagnature esterne ai due piani delmanufatto abusivo, ivi compresi gli infissi installati; b) tutti i tramezzi internirealizzati al solo primo piano dell’immobile, ivi compresi i controtelai ai vani. Haconfermato la sospensione dell’efficacia dell’ordine di demolizione fino alpassaggio in giudicato della decisione.2. La vicenda oggetto del presente procedimento può essere così riepilogata:- con sentenza del 9 luglio 2002, irrevocabile in data 17 dicembre 2002, la Corted’appello di Napoli riformava parzialmente la sentenza di condanna pronunciatadal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], Sezione distaccata di Gragnano, in data 21marzo 2001 confermando il capo relativo alla sanzione accessoria dellademolizione di talune opere edilizie realizzate presso il fabbricato sito nelComune di Lettere, [OSCURATO:PERSONA] n. 3;- con atto del 18 ottobre 2007 il Procuratore Generale presso la Corte d’appellodi Napoli ingiungeva a [OSCURATO:PERSONA] la demolizione dell’interoimmobile a due piani nel termine di novanta giorni, con avvertenza che in difettosi sarebbe proceduto d’ufficio alla demolizione;- la [OSCURATO:PERSONA] proponeva istanza ai sensi dell’art. 666 cod.proc.pen. alla Corted’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione, chiedendo la revoca inparte qua dell’ordine giudiziale di demolizione emesso contestualmente allasentenza del 9 luglio 2002 in quanto la demolizione disposta aveva ad oggettosolo le opere eseguite successivamente rispetto a quelle oggetto di altrasentenza con la quale era stata dichiarata l’estinzione del reato;- la Corte d’appello con ordinanza del 26 aprile 2022 rigettava l’istanza sul rilievoche la prescrizione di lavori edili su manufatti abusivamente realizzaticoncretizzasse una nuova condotta illecita a prescindere dall’entità dei lavorieseguiti e ciò anche quando per le condotte relative alla iniziale edificazione siamaturato il termine di prescrizione atteso che i nuovi interventi ripetonol’illegittimità dell’opera principale alla quale ineriscono;- proposto ricorso per cassazione avverso detta ordinanza, questa Corte, Sez.Terza, con sentenza n. 19424 del 9 gennaio 2023, ha premesso che “..secondo laconsolidata giurisprudenza di questa Corte l'ordine di demolizione (nonché quellodi rimessione dei luoghi in pristino stato), corollario delle sentenze accertativedegli abusi edilizi o paesaggistici, può conseguire, ove si eccettui la ipotesi dellalottizzazione abusiva per, la quale vale un regime normativo derogatorio piùsevero (cfr. infatti, Corte di cassazione, Sezione III penale, 7 giugno 2022, n.21910; idem Sezione III penale, 18 febbraio 2022, n. 5816), solamente nel casoin cui la conclusione del procedimento penale abbia condotto alla affermazionedella penale responsabilità dell'imputato, non essendo idonea a tal fine la solasentenza dichiarativa della prescrizione…” aggiungendo poi che “..la Corte diappello non ha tenuto conto del dato, acclarato dalla giurisprudenza di questaCorte, che, a differenza del caso in cui non vi sia stata una precedente sentenza,la prosecuzione dei lavori posta in essere dopo una sentenza di condanna (madeve ritenersi che ciò valga a maggior ragione ove vi sia stata una sentenza diproscioglimento) integra non la prosecuzione della precedente condotta illecitama un nuovo reato edilizio (così: Corte di cassazione, Sezione III penale, 19agosto 2019, n. 36215), in relazione al quale la eventuale sentenza di condannacostituisce un nuovo, autonomo, titolo esecutivo e non la estensione delprecedente”. In accoglimento del primo motivo di ricorso ha quindi annullatol’ordinanza impugnata “con rinvio alla Corte di appello di Napoli che, in diversacomposizione personale, provvederà, alla luce dei principi esposti, alladeterminazione dell'ambito applicativo dell'ordine di demolizione impartito con lasentenza della medesima Corte emessa a carico della odierna ricorrente in data9 luglio 2002”;- la Corte d’appello di Napoli, quale giudice del rinvio, con l’ordinanza oggiimpugnata ha quindi indicato le opere oggetto di demolizione.3. Avverso detta ordinanza [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore difiducia, ha proposto ricorso per cassazione articolato in un motivo con cui deducela violazione di legge ex art. 606, comma 1, lett. b) ed e) cod.proc.pen. inrelazione agli artt. 666 e 670 cod.proc.pen. e la violazione o la falsa applicazionedel giudicato rescindente di cui alla sentenza di annullamento con rinvio dellaCorte di Cassazione del 9 gennaio 2023 nonché della precedente ordinanza dellaCorte d’appello di Napoli dell’8 febbraio 2023 e la violazione dei limiti oggettividel titolo esecutivo e dei poteri spettanti al giudice dell’esecuzione.Si assume che la Corte d’appello di Napoli, in funzione di giudice dell’esecuzione,con l’ordinanza oggi impugnata ha illegittimamente rideterminato il perimetrodell’ordine di demolizione limitandolo alle opere eseguite ed allo statodell’immobile accertato al 28 novembre 1997 assumendo come discrimentemporale quello dell’8 settembre 1997 in luogo della diversa e vincolante datadell’8 settembre 2007 espressamente individuata dalla Corte con la precedenteordinanza dell’8 febbraio 2023 in attuazione del dictum rescindente dellaSuprema Corte.In realtà la Corte d’appello ha retrodatato l’ordine demolitorio alle opere ditompagnatura ed ai tramezzi riferibili allo stato del 28 novembre 1997 cosìponendosi in insanabile contrasto con la sentenza della Suprema Corte in talmodo violando il giudicato rescindente.4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnatoconclusioni scritte con cui ha chiesto dichiararsi l’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso é manifestamente infondato.Ed invero, correttamente la Corte d’Appello di Napoli, pronunciandosi in sede dirinvio, in attuazione del dictum rescindente di questa Corte, ha limitatol’accertamento dell’ambito applicativo dell’ordine di demolizione disposto con lasentenza resa dalla Corte d’appello di Napoli in data 09.07.2002, alle opererealizzate successivamente al’8.09.1997 indicate, per mero errore materiale, neldispositivo dell’ordinanza interlocutoria della stessa Corte d’appello datata30.04.2024, come opere realizzate successivamente all’8.09.2007, indicazioneall’evidenza frutto di un mero refuso poiché, al di là del fatto che nella partemotiva dell’ordinanza impugnata si fa riferimento ad opere costruite dopol’8.09.1997 e che la stessa sentenza rescindente della Cassazione fa riferimentoa tale data, l’ordine di demolizione del 2002 non poteva logicamente attingereopere costruite dopo l’emissione dello stesso, cioè nel 2007.2. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue lacondanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma diEuro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.Mdichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così deciso in Roma il 9 luglio 2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteMarina [OSCURATO:PERSONA]
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