CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 37358/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
estrinseche dell'immobile riclassificato. 7. Con il settimo ed ultimo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360, comma 1, n. 5, cod. proc. civ., per non essere stato tenuto dal giudice di secondo grado dell'errata applicazione del metodo comparativo nella stima dell'immobile, essendosi tenuto conto nella rideterminazione del relativo di immobili aventi caratteristiche eterogenee.[OSCURATO:PERSONA] 1. Il primo motivo ed il secondo motivo - la cui stretta ed intima connessione suggerisce l'esame congiunto per la comune attinenza alla questione del giudicato formatosi nel giudizio proposto da altro comproprietario per l'impugnazione del medesimo avviso di accertamento per rettifica di classamento - sono infondati. 1.1 In linea di principio, in tema di contenzioso tributario, l'impugnazione dell'atto di classamento di un immobile in comproprietà tra più soggetti dà luogo ad un litisconsorzio necessario tra tutti i comproprietari, non potendosi ammettere che tale accertamento possa condurre a valutazioni diverse in ordine alla natura dell'immobile medesimo (in termini: Cass., Sez. 5^, 30 giugno 2010, n. 15489; Cass., Sez. 6"-5, 28 dicembre 2012, n. 24101; Cass., Sez. 6^-5, 11 febbraio 2014, n. 3068; Cass., Sez. 6^-5, 29 settembre 2014, n. 20538; Cass., Sez. 6^-5, 17 gennaio 2020, n. 1009; Cass., Sez. 6^ - 5, 20 gennaio 2020, n. 1272; Cass., Sez. 5^, 25 novembre 2021, n. 31933; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18183). Tuttavia, il giudicato relativo all'annullamento dell'atto impositivo nei confronti di un comproprietario del medesimo immobile non può estendere i suoi effetti nel giudizio instaurato - con identità di causa petendi e petitum da altro comproprietario, in ragione del condiviso indirizzo di questa Corte, per cui l'annullamento dell'atto impositivo per un vizio di motivazione è una decisione che, pur se passata in giudicato, non estende i suoi effetti ad altre controversie, anche se tra le stesse parti, che riguardino il medesimo rapporto tributario, non involgendo il merito della pretesa tributaria, sicché non si crea contrasto con il giudicato - di merito - già intervenuto tra l'ente impositore e le altre parti (nella specie, la Suprema Corte, proprio in merito all'impugnazione di un avviso attinente alla revisione parziale di classamento di un immobile, ha ritenuto che non dovesse disporsi l'integrazione del contraddittorio nei confronti della comproprietaria rimasta estranea al giudizio, in quanto, avendo questa ottenuto, con sentenza passata in giudicato, l'annullamento per difetto di motivazione dell'avviso separatarr ente inviatole, da lei impugnato autonomamente, non vi era pericolo di contrasto tra giudicati) (Cass., Sez. 5^, 30 dicembre 2019, n. 23051 - nel medesimo senso: Cass., Sez. 5^, 26 giugno 2020, n. 12781; Cass., Sez. 5^, 25 maggio 2021, n. 14226; Cass., Sez. 5^, 7 giugno 2022, n. 18187). Peraltro, questa Corte ha anche affermato che, nel processo di cassazione, in presenza di cause decise separatamente nel merito (nella specie relative, rispettivamente, alla rettifica della rendita catastale dell'immobile in comproprietà), la nullità dei giudizi relativi agli accertamenti nei confronti di un comproprietario per essere stati celebrati senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari, in violazione del principio del contraddittorio, non va dichiarata qualora sia divenuto ormai definitivo, in conseguenza della formazione del giudicato, l'annullamento dell'accertamento nei confronti del litisconsorte, atteso che, in tale caso, disporre la rimessione al giudice di primo grado contrasterebbe con i principi di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che hanno fondamento costituzionale; pertanto, tali giudizi sono definibili in sede di legittimità con decisione nel merito di annullamento anche dell'accertamento nei confronti del comproprietario (Cass., Sez. 5^, 10 dicembre 2019, n. 32220). Ciò, in quanto il giudicato formatosi a carico di uno dei litisconsorti impedisce la concreta attuazione del litisconsorzio processuale (e, ove sia sfavorevole, non pregiudica la posizione degli altri litisconsorti) (Cass., Sez. 6A-5, 6 giugno 2014, n. 12793). 1.2 Giova, però, ricordare che, nel processo tributario, qualora due giudizi tra le stesse parti abbiano ad oggetto un medesimo rapporto giuridico ed uno di essi sia stato definito con sentenza passata in giudicato, l'accertamento così compiuto in ordine alla situazione giuridica ovvero alla soluzione di questioni di fatto e di diritto relative ad un punto decisivo comune ad entrambe le cause, formando la premessa logica indispensabile della statuizione contenuta nel dispositivo della sentenza, preclude il riesame dello stesso punto di diritto già accertato e risolto, anche laddove il successivo giudizio abbia finalità diverse da quelle costituenti lo scopo ed il petitum del primo (Cass., Sez. 5", 29 luglio 2011, n. 15675; Cass., Sez. 5", 16 maggio 2019, n. 13152; Cass., Sez. 5", 25 novembre 2021, n. 36760). 2. Il terzo motivo è fondato, derivandone l'assorbimento dei restanti motivi. 2.1 Secondo le Sezioni Unite di questa Corte, in tema di notificazioni di atti processuali, posto che nel quadro giuridico novellato dalla Direttiva emanata dal Parlamento e dal Consiglio dell'Unione Europea il 20 febbraio 2008 n. 2008/6/CE è prevista la possibilità per tutti gli operatori postali dì notificare atti giudiziari, a meno che lo Stato non evidenzi e dimostri la giustificazione oggettiva ostativa, è nulla e non inesistente la notificazione di atto giudiziario eseguita dall'operatore di posta privata senza relativo titolo abilitativo nel periodo intercorrente fra l'entrata in vigore della suddetta direttiva ed il regime introdotto dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 (con decorrenza dal 10 settembre 2017). La sanatoria della detta nullità per raggiungimento dello scopo dovuto alla costituzione della controparte, non rileva, però, ai fini della tempestività del ricorso, a fronte della mancanza di certezza legale della data di consegna del ricorso medesimo all'operatore, dovuta all'assenza di poteri certificativi dell'operatore, perché sprovvisto di titolo abilitativo (Cass., Sez. Un., 10 gennaio 2020, n. 299 - nel medesimo senso, tra le tante: Cass., Sez. 6^-5, 31 gennaio 2020, n. 2299; Cass., Sez. 5^, 9 aprile 2020, n. 7774; Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2020, n. 25521; Cass., Sez. 6^-5, 8 marzo 2021, nn. 6371 e 6375; Cass., Sez. 6^-5, 13 gennaio 2022, n. 912; Cass., Sez. 6^-5, 6 settembre 2022, n. 26181). 2.2 Il suddetto principio è stato ulteriormente sviluppato dalla successiva giurisprudenza di questa Corte, affermandosi che, in tema di notificazioni a mezzo posta, per effetto dell'art. 4 del D.L.vo 22 luglio 1999 n. 261, quale novellato dall'art. 1 del D.L.vo 31 marzo 2011 n. 58, se pure è fidefaciente e valida la notifica di atti amministrativi e tributari - nel periodo intercorrente tra la parziale liberalizzazione attuata con il D.L.vo 31 marzo 2011 n. 58 e quella portata a compimento dalla Legge 4 agosto 2017 n. 124 - tramite operatore postale privato in possesso del titolo abilitativo minore, costituito dalla "licenza individuale" di cui all'art. 3, comma 1, del D.L.vo 22 luglio 1999 n. 261, non si configura, invece, analoga fidefacienza e validità per la notificazione con la medesima "licenza individuale" di atti giudiziari, ivi compresi i ricorsi introduttivi del processo tributario, là dove, per ragioni di ordine pubblico correlate a peculiari requisiti di rafforzata affidabilità dell'agente notificatore, tale genere di notificazioni postali è riservata al solo gestore del "servizio postale universale" nel regime del D.L.vo 31 marzo 2011 n. 58, così come ai soli titolari di "licenza individuale speciale", nel successivo regime della Legge 4 agosto 2017 n. 124 (Cass., Sez. 5^, 12 novembre 2020, n. 25521; Cass., Sez. 6^-5, 8 marzo 2021, nn. 6371 e 6375; Cass., Sez. 6^-5, 15 ottobre 2021, n. 28406; Cass., Sez. 5^, 14 settembre 2022, n. 27150; Cass., Sez. 6^-5, 5 ottobre 2022, n. 28890). 2.3 Poste in sequenza la questione della nullità della notifica e quella dell'ammissibilità del ricorso, secondo le Sezioni Unite di questa Corte la sanatoria della nullità della notifica di un atto processuale per raggiungimento dello scopo, che consegue alla costituzione delia parte convenuta, consente di procedere alla successiva verifica dell'ammissibilità del ricorso rispetto ai termini di impugnazione; in tal caso, tuttavia, ai fini della tempestività del ricorso non potrà mai riconoscersi certezza legale al momento di consegna dell'atto da parte del notificante all'operatore di posta privata, privo di poteri certificativi, secondo il noto principio della scissione degli effetti della notifica per il notificante e per il destinatario, ma potrà assumere rilevanza solo il momento della consegna dell'atto al destinatario, certo in quanto asseverato dalla parte convenuta all'atto della costituzione in giudizio La mancanza di certezza legale della data di consegna all'operatore di poste private dell'atto da notificare comporta quindi l'impossibilità di ancorare, nel caso in esame, la proposizione del ricorso «(...) al momento della spedizione nelle forme sopra indicate» (giusta l'art. 20, comma 2, del D.L.vo 31 dicembre 1992 n. 546), All'impossibile valorizzazione dei momento di consegna dell'atto all'agente notificatore si contrappone solo la sicura ricezione dell'atto da parte del destinatario, nella data dallo stesso dichiarata o comunque desumibile dalla data rilevante ai fini della sua tempestiva costituzione nel giudizio in cui è stato convenuto; ed è solo a questo momento che è possibile, dunque, fare riferimento per verificare, con certezza legale, il rispetto dei termini di decadenza da parte del notificante ai fini della tempestività dell'impugnazione (Cass., Sez. 5^, 6 luglio 2021, nn. 19019 e 19139; Cass., Sez. 5^, 7 luglio 2021, nn. 19235 e 19236). 2.4 Nella specie, posto che la sentenza di prime cure è stata pubblicata il 28 settembre 2016, la sanatoria della notifica nulla dell'atto di appello non può derivare dalla costituzione in giudizio della contribuente il 23 maggio 2017, essendosi dato atto della ricezione della notifica il 31 marzo 2017, cioè dopo la scadenza del termine lungo di impugnazione ex art. 327 cod. proc. civ. (nel testo novellato dall'art. 46, comma 17, della Legge 18 giugno 2009 n. 69) il 28 marzo 2017. Ne deriva, pertanto, l'inammissibilità dell'appello per tardiva proposizione. 3. Alla stregua delle suesposte argomentazioni, dunque, valutandosi la fondatezza del terzo motivo, l'infondatezza del primo motivo e del secondo motivo, nonché l'assorbimento dei restanti motivi, il ricorso può essere accolto entro tali limiti e la sentenza impugnata deve essere cassata senza rinvio in relazione al motivo accolto per l'inammissibilità dell'appello. Difatti, il processo non poteva essere proseguito (art. 382, comma 3, cod. proc. civ.) con conseguente definitività della sentenza di primo grado. 4. Le spese del giudizio di appello e del giudizio di legittimità possono essere compensate in considerazione del consolidamento in corso di causa del richiamato orientamento di questa Corte sulla notifica a mezzo di agente postale privato. P.Q.M. La Corte accoglie il terzo motivo, rigetta il primo motivo ed il secondo motivo, dichiara l'assorbimento de