CassazionesentenzaSezione 3
Cassazione n. 14378/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
llo di Salernovisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] ProcuratoreGenerale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’annullamento senza rinvio dellasentenza impugnata limitatamente alla disposta revoca del beneficio dellasospensione condizionale della pena, e per l’inammissibilità del ricorso nel resto;lette le conclusioni, per il ricorrente, dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], che chiedel’accoglimento del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza emessa in data 15 luglio 2025, la Corte d’appello di Salerno,in parziale riforma della sentenza pronunciata dal Tribunale di Nocera inferiore il4 febbraio 2025, ha confermato la dichiarazione di penale responsabilità diCarmine [OSCURATO:PERSONA] per il reato di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006contestato al capo A), e per il reato di cui all’art. 679 cod. pen. contestato al capoB), rideterminato la pena in 280,00 euro di ammenda e revocato il beneficio dellasospensione condizionale della pena.Secondo quanto ricostruito dai Giudici di merito, [OSCURATO:PERSONA] si è resoresponsabile dei reati a lui ascritti perché, in qualità di rappresentante legale dellasocietà “[OSCURATO:PERSONA]” di [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:SOCIETA]., avrebbe omesso dirichiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi (capo A), e avrebbeinoltre illecitamente detenuto, ai fini della commercializzazione, all’interno di undeposito, gasolio per autotrazione, senza averne fatto denuncia all’autorità (capoB). I fatti sono stati entrambi accertati in data 7 settembre 2021.2. Avverso la sentenza indicata in epigrafe ha presentato ricorso percassazione [OSCURATO:PERSONA], con atto sottoscritto dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA],articolando due motivi.2.1. Con il primo motivo, si denuncia vizio di motivazione, a norma dell’art.606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., avendo riguardo all’affermazione di penaleresponsabilità dell’imputato.Si deduce che la Corte d’appello di Salerno, nel confermare la dichiarazionedi penale responsabilità dell’imputato per entrambi i reati a lui ascritti, ha omessodi confrontarsi con le doglianze difensive contenute nei motivi d’appello.Si osserva, in particolare, quanto al reato di cui all’art. 20, comma 1, d.lgs.n. 139 del 2006, contestato al capo A), che, nell’atto di appello, si erarappresentato che l’attività imprenditoriale dell’imputato non rientrava fra quelleprese in considerazione dalla norma incriminatrice, cioè, tra quelle soggette alrilascio del certificato di prevenzione incendi, perché, come osservato dalconsulente tecnico della difesa, questo non è non necessario nel caso di cisternemobili di capacità inferiore ad 1 m/c, e che, nonostante tale specifica doglianza, lasentenza impugnata non ha risposto in alcun modo.Si rileva, poi, quanto al reato previsto dall’art. 679 cod. pen., e di cui al capoB), che la Corte d’appello ha fornito una motivazione illogica e contraddittoria, siaperché non ha adeguatamente motivato in ordine alla sussistenza del reato di cuial capo A), che ne costituiva necessario presupposto, sia perché nulla ha detto conriguardo al fine di commercializzazione della detenzione del gasolio, richiesto dalladisposizione incriminatrice, ed escluso dall’istruttoria, dalla quale si evince come ilcombustibile servisse alla trazione dei “muletti” utilizzati per lo spostamento dellamerce all’interno del deposito aziendale.2.2. Con il secondo motivo, si denuncia violazione di legge, in relazione agliartt. 597, comma 3, cod. proc. pen., 164 e 168, terzo comma, cod. pen., a normadell’art. 606, comma 1, lett. b) e c), cod. proc. pen., avendo riguardo alla revocadella sospensione condizionale della pena.Si deduce che la Corte d’appello, nel revocare il beneficio della sospensionecondizionale della pena, concesso dal giudice di primo grado, è incorsa nellaviolazione del divieto di reformatio in pejus, essendo stata adita in forza del soloappello dell’imputato.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è fondato per le ragioni di seguito precisate.2. Fondate sono le censure esposte nel primo motivo, che contestanol’affermazione di sussistenza di entrambi i reati ascritti, deducendo, in particolare,che la sentenza impugnata non ha in alcun modo risposto alle doglianzespecificamente formulate con l’atto di appello, nelle quali si evidenziaval’insussistenza dell’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio nelcaso di specie, e che l’omesso accertamento della necessità di tale incombentenon consente di ravvisare la violazione dell’(ulteriore) obbligo di denunciare ladetenzione di materie infiammabili.2.1. La prima questione da esaminare attiene alla ritenuta sussistenza delreato di violazione dell’obbligo di richiedere il rilascio di un certificato antincendio,previsto dall’art. 20, comma 1, d.lgs. n. 139 del 2006.2.1.1. La sentenza impugnata, con riferimento al reato appena indicato, si èlimitata laconicamente ad affermare che «[l]’imputato avrebbe dovuto richiedereil rilascio del certificato di prevenzione incendi, perché si tratta di materialeinfiammabile».Ora, l’art. 20, comma 1, d.lgs. cit. prevede: «1. Chiunque, in qualità di titolaredi una delle attività soggette ai controlli di prevenzione incendi, ometta dipresentare la segnalazione certificata di inizio attività o la richiesta di rinnovoperiodico della conformità antincendio è punito con l'arresto sino ad un anno o conl'ammenda da 258 a 2.582 euro, quando si tratta di attività che comportano ladetenzione e l'impiego di prodotti infiammabili, incendiabili o esplodenti, da cuiderivano in caso di incendio gravi pericoli per l'incolumità della vita e dei beni, daindividuare con il decreto del Presidente della Repubblica previsto dall'articolo 16,comma 2».Il d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151, emanato in attuazione dell’art. 16, comma 2,d.lgs. n. 139 del 2006, contiene un elenco di 80 attività, considerate a maggiorrischio in caso d’incendio, soggette ai controlli di prevenzione incendi, denominateanche «Attività soggette a controllo dei Vigili del fuoco», o «Attività soggette aicontrolli di prevenzione incendi», anche più semplicemente «Attività soggette».La difesa, già nel corso del giudizio di primo grado, mediante consulenzatecnica, e poi con l’atto di appello, come riportato anche nella sentenza impugnata,ha affermato che, nella specie, non era necessario richiedere il certificato diprevenzione incendi perché il gasolio era detenuto non per la commercializzazione,ma per la movimentazione dei muletti dell’impresa, ammontava a 700 litri, ed eracustodito all’interno di una cisterna dotata di scheda tecnica e già omologata dellacapienza massima di 990 litri.2.1.2. Da quanto precedentemente indicato, si evince che la sentenzaimpugnata è incorsa nel vizio di assenza di motivazione.La Corte d’appello, infatti, ha affermato la sussistenza dell’obbligo dirichiedere il rilascio di un certificato antincendio solo perché la ditta dell’imputatodeteneva «materiale infiammabile».Tale motivazione, però, è meramente apparente, perché l’art. 20, comma 1,d.lgs. n. 139 del 2006 non prevede l’obbligo di richiedere il rilascio di un certificatoantincendio ogniqualvolta sia detenuto «materiale infiammabile», ma solo nei casispecificamente indicati dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.Inoltre, l’imputato, nel corso dell’intero processo, e anche con specifici motividi appello, ha sempre rappresentato, con specifiche allegazioni, che, nella specie,si era fuori dei casi indicati dal d.P.R. 1 agosto 2011, n. 151.La sentenza impugnata, però, pur sintetizzandole nell’esposizione dedicataall’atto di appello, non si è confrontata in alcun modo con tali deduzioni.2.2. La seconda questione da esaminare attiene alla ritenuta sussistenza delreato di violazione dell’obbligo di omessa denuncia di materie esplodenti, previstodall’art. 679 cod. pen.2.2.1. La sentenza impugnata, con riferimento a tale reato, afferma che lafattispecie è configurabile anche nel caso di materie «infiammabili o pericolose perla qualità e quantità sulla base dei precetti contenuti dalle leggi speciali».Precisa che, nella specie, il gasolio per autotrazione è sostanza pericolosa perquantità e qualità ed è assoggettata alla denuncia ed al controllo del Comando deiVigili del Fuoco competente per territorio, «indipendentemente dalle dimensionidella cisterna e della quantità di gasolio detenuto ed a prescindere dal tipo di2.2.2. Anche questa motivazione è meramente apparente.In effetti, la sentenza impugnata osserva che il gasolio è sostanza pericolosaindipendentemente dalla quantità detenuta, ma non precisa quale sia la fontedell’obbligo di denuncia della sua detenzione, salvo a citare l’art. 36 d.P.R. n. 547del 1955, che, però, è stato abrogato e che faceva riferimento a disposizioniregolamentari di attuazione per l’individuazione delle aziende e delle lavorazionispecificamente assoggettate al controllo dei Vigili del Fuoco.L’individuazione della fonte dell’obbligo di denuncia, tuttavia, è decisiva,perché, come si è evidenziato in precedenza, nei §§ 2.1, 2.1.1 e 2.1.2, non è statoprecisato compiutamente per quale ragione, nella specie, vi fosse un obbligo dirichiedere il rilascio del certificato di prevenzione incendi.Né, d’altro canto, può prescindersi dall’esistenza di una disposizione che,come ad esempio l’art. 38 r.d. 18 giugno 1931, n. 773, per le «materie esplodentidi qualsiasi genere», preveda, in termini sufficientemente precisi, i presuppostiper la configurabilità dell’obbligo di denuncia relativo alle materie infiammabili, ele modalità per adempiervi, perché altrimenti si sanzionerebbe la violazione di unprecetto sostanzialmente indeterminato, in contrasto con il principio costituzionaledi tassatività (cfr. in materia, di recente, Corte cost., sent. n. 54 del 2024).E, infatti, in giurisprudenza si è osservato che il reato di omessa denuncia dimaterie esplodenti ha carattere sanzionatorio dei precetti contenuti nelle leggispeciali che individuano le ipotesi in cui occorre la denuncia, le modalità dipresentazione della stessa e l'autorità alla quale deve essere effettuata (Sez. 1, n.24508 del 17/06/2010, Radicci, Rv. 247756 – 01).3. Fondate sono anche le censure formulate nel secondo motivo, checontestano la statuizione di revoca della sospensione condizionale, deducendo cheè stata disposta dal giudice in violazione del divieto di reformatio in peius.La revoca della sospensione condizionale è stata disposta dalla Corte d’appellodi ufficio, e sulla base di una valutazione discrezionale. La sentenza impugnata, ineffetti, dopo aver rideterminato la pena nella sola ammenda, per un importo paria 280,00 euro, si limita ad osservare: «Trattandosi di pena pecuniaria, si ritienedi revocare il beneficio della sospensione condizionale della pena».Ora, questa statuizione non è consentita al giudice di appello in assenza diimpugnazione de pubblico ministero, atteso il disposto dell’art. 597, comma 3,cod. proc. pen. Ed infatti, in giurisprudenza si è specificamente affermato che larevoca della condizionale della pena concessa in primo grado può essere dispostadal giudice d'appello solo se la statuizione sia stata oggetto di espressaimpugnazione da parte dell'imputato e non anche di ufficio, anche quando insecondo grado la condanna a pena detentiva è sostituita con condanna alla solapena pecuniaria, in quanto la concessione del beneficio, dando luogo ad una causadi estinzione del reato, è sempre una previsione di favore per l'imputato, rispettoalla quale opera il divieto di reformatio in peius (così Sez. 5, n. 42583 del11/06/2015, Camisotti, Rv. 266412 – 01, la quale, in motivazione, ha escluso chela domanda di sostituzione della pena detentiva con quella pecuniaria comportassel'implicita richiesta di revoca della sospensione condizionale della pena, dispostadal giudice di primo grado con riferimento alla pena detentiva, nonché Sez. 3, n.6313 del 20/12/2007, dep. 2008, Pagano, Rv. 238831 – 01).4. Attesa la fondatezza delle censure esposte nei due motivi di ricorso, lasentenza impugnata deve essere annullata per nuovo giudizio.[OSCURATO:PERSONA] del rinvio, che si individua in altra Sezione della Corte d’appello diSalerno, procederà ad un nuovo esame delle censure formulate nell’atto di appello,evitando di incorrere nei vizi logici e giuridici precedentemente rilevati, secondoquanto esposto nei §§ 2.1, 2.1.1, 2.1.2, 2.2, 2.2.1, 2.2.2, e 3. P.Q.MAnnulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezionedella Corte di appello di Salerno.Così deciso il 17/02/2026.Il Consigliere estensore Il PresidenteAntonio [OSCURATO:PERSONA]