CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 26 aprile 2026
Cassazione n. 32831/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la sentenza del 30/09/2025 della CORTE D'APPELLO DI PALERMOVisti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Letta la requisitoria del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Corte di cassazione,[OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l’inammissibilità dei ricorsi.Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA],pervenute in data 26 aprile 2026, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito perl’accoglimento del ricorso a seguito della decisione delle Sezioni unite del 26marzo 2026.Lette le conclusioni del difensore di fiducia, avv. [OSCURATO:PERSONA], pervenute indata 4 maggio 2026, per il ricorrente [OSCURATO:PERSONA] che ha insistito per l’accoglimentodel ricorso.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con sentenza del 30 settembre 2025 la Corte di appello di Palermo haconfermato la pronuncia del 13 dicembre 2023 del Tribunale di Trapani incomposizione monocratica, con la quale gli imputati [OSCURATO:PERSONA] e PirosuDavide erano stati condannati alla pena di giustizia per il reato di furto di energiaelettrica sottratta alla società Enel erogatrice attraverso il mezzo fraudolento(mediante un cavo di rame collegato abusivamente alla rete di distribuzione ) e sucose esposte per necessità alla pubblica fede (artt. 624,625 nn.2 e 7 cod. pen.).2. Avverso tale decisione hanno proposto ricorso gli imputati separatamentecon atto sottoscritto dai difensori di fiducia, articolando i seguenti motivi.[OSCURATO:PERSONA] Alberto2.1. Con il primo motivo è sollevata la questione della legittimità dellacontestazione suppletiva dell’aggravante della destinazione dell’energia elettrica apubblico servizio o a pubblica utilità, formulata dal pubblico ministero solo dopol’inutile decorso del termine per la proposizione della querela previsto dall’art. 85del d.lgs. n. 150 del 2022.Nel caso di specie in data 2 febbraio 2023 su richiesta della difesa, il Giudicerilevava la modifica della procedibilità del reato e disponeva il rinvio affinché lapersona offesa potesse manifestare la propria volontà di proporre querela.Esaurito inutilmente il termine, il Pubblico ministero all’udienza dell’11 aprile2023 ha proceduto a contestazione suppletiva contestando la circostanzaaggravante di cui all’art. 625 n. 7 cod. pen., che rendeva il reato procedibile diufficio, del pubblico servizio.In realtà il giudice avrebbe dovuto immediatamente pronunciare ai sensidell’art.129 cod. proc. pen. sentenza di non doversi procedere per mancanza dicondizione di procedibilità.2.2. Con il secondo motivo è stato dedotto vizio di motivazione quantoall’affermazione della penale responsabilità dell’imputato.La sentenza impugnata non motiva in maniera esaustiva quanto alla riferibilitàdella condotta all’odierno ricorrente ricavandola dalla semplice occupazionedell’immobile in sede di verifica.[OSCURATO:PERSONA] Davide3. Con l’unico motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione quanto almancato riconoscimento della causa di esclusione della non punibilità perparticolare tenuità del fatto.La Corte territoriale non ha valutato nel caso di specie la possibile applicabilitàdella causa di non punibilità anche di ufficio.[OSCURATO:PERSONA] ricorsi sono infondati.[OSCURATO:PERSONA] Alberto1.Il primo motivo di ricorso è infondato.Il collegio ritiene di uniformarsi alla giurisprudenza secondo cui ha natura"valutativa" e non "autoevidente" la circostanza aggravante dell'essere il bene,oggetto di furto, destinato a pubblico servizio; ritiene anche, però, che essa possaessere considerata idoneamente contestata quando si faccia ricorso a perifrasi che,di quella destinazione, siano una univoca esemplificazione. (Sez. 5, n. 14890 del14/03/2024, Bevacqua, Rv. 286291- 01; Sez. 5, n. 34061 del 28/06/2024, DeCicco, Rv. 286937-01; Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Centamore, Rv. 286943-01).Sulla scorta delle richiamate pronunzie, l’aggravante in questione è,dunque, connotata da componenti di natura valutativa.Accanto alla contestazione formale della aggravante, può ritenersiconsentita anche un tipo di contestazione non formale che però deve esserecongeniata in maniera da rendere manifesto all’imputato che dovrà difendersi dallaaccusa di avere sottratto un bene posto al servizio di un interesse della interacollettività e diretto a vantaggio della stessa.Nel caso in rassegna, il pubblico ministero ha esercitato l’azione penale peril fatto così in origine descritto nel capo di imputazione:- “per il reato di cui agli artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen. perché in qualitàdi utilizzatore dell’immobile sito in Marsala nella via Istria n.9, lotto 4, piano 1°dx, al fine di trarne profitto, mediante 1 cavo di rame da 2 x 1.5 millimetri quadraticollegato abusivamente alla rete e-distribuzione si impossessava di un quantitativocomplessivo di euro 208,69 di energia sottraendola alla società di energia che ladetiene per la erogazione. Con l’aggravante di essersi avvalso di un mezzofraudolento e di avere commesso il fatto su cose esposte per necessità allapubblica fede”.Nella presente fattispecie, ancor prima della contestazione suppletivaintervenuta nel corso del dibattimento, è rinvenibile in modo chiaro l’utilizzo diespressioni che consentano di ritenere contestata in fatto la circostanzaaggravante in esame.Ciò che determina la punizione più grave è, infatti, la dimensione pubblicae collettiva dell'interesse eventualmente attinto nel caso concreto, tale da nonavere reso ragionevole, per il legislatore del 2022, l'estensione anche ad esso delnovellato regime di procedibilità a querela del derubato. L'aggravante in questionemira invero a punire più severamente l'azione ablativa dell'agente in quantopertinente ad un bene che, per volontà del proprietario o del detentore, ovveroper la qualità ad essa inerente, serve ad un uso di pubblico vantaggio.Questa Corte ha infatti chiarito che sussiste la circostanza aggravante dicui all'art. 625, comma primo, n. 7, cod. pen., configurata dall'essere i benioggetto di sottrazione destinati a pubblico servizio, da ritenersi adeguatamentecontestata ove venga riferita alla condotta di furto posta in essere medianteallaccio diretto alla rete di distribuzione dell'ente gestore, la quale garantiscel'erogazione di un "servizio" destinato a raggiungere le utenze terminali di unnumero indeterminato di persone, per soddisfare un'esigenza di rilevanza"pubblica". (Sez. 5, n. 35873 del 23/05/2024, Pg. c. Centamore, Rv. 286943)Ne discende, dunque che nel caso di specie la circostanza aggravanterisultava in fatto già contestata, a prescindere dalla successiva contestazionesuppletiva effettuata dal Pubblico ministero nel corso dell’udienza dibattimentale.Ad avviso del collegio, dunque, l’informazione provvisoria della decisionedelle Sezioni del 26 marzo 2026 - secondo cui, in materia di furto divenutoprocedibile a querela per effetto della riforma introdotta dal d.lgs. n. 150 del 2022,decorso inutilmente il termine di cui all’art. 85 senza proposizione della querela, ilgiudice è tenuto a rilevare immediatamente l’improcedibilità dell’azione penale aisensi dell’art. 129 cod. proc. pen., restando preclusa ogni contestazione suppletivadi aggravanti idonee a rendere il reato procedibile d’ufficio – non assume rilievonel caso di specie dal momento che la circostanza aggravante che rende il reatoprocedibile di ufficio sussisteva già sia pure in fatto nella contestazione originaria.2. Il secondo motivo di ricorso risulta manifestamente infondato, sollecitandouna rivalutazione di merito preclusa in sede di legittimità, sulla base di una"rilettura" degli elementi di fatto, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata algiudice di merito, senza che possa integrare il vizio di legittimità la meraprospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione dellerisultanze processuali (Sez. U, n. 6402 del 30/04/1997, Dessimone, Rv. 207944).La Corte territoriale, contrariamente a quanto esposto nel ricorso, ha risposto(p.2/3) con motivazione immune da vizi logici ai rilievi in ordine alla correttainterpretazione del materiale probatorio, escludendo possibili travisamenti delcontributo dichiarativo e documentale (verbale di verifica Enel dell’8 settembre2020 e dichiarazioni testimoniali di [OSCURATO:PERSONA]): esisteva unsistema di alimentazione che mediante un cavo di rame allacciava direttamenteed abusivamente la linea di distribuzione per poi confluire nell’impiantodell’appartamento in uso all’imputato, unico soggetto che poteva avvantaggiarsidell’allaccio abusivo, essendo peraltro anche formalmente residentenell’appartamento in questione.[OSCURATO:PERSONA] Davide3.L’unico motivo di ricorso è infondato.Va evidenziato che secondo questa Corte in tema di esclusione della punibilitàper la particolare tenuità del fatto, la questione dell'applicabilità dell'art. 131-biscod. pen. non può essere dedotta per la prima volta in cassazione, ostandovi ildisposto di cui all'art. 606, comma 3, cod. proc. pen., se il predetto articolo eragià in vigore alla data della deliberazione della sentenza impugnata, né sul giudicedi merito grava, in difetto di una specifica richiesta, alcun obbligo di pronunciarecomunque sulla relativa causa di esclusione della punibilità. (Sez. 5, n. 4835 del27/10/2021, dep.2022, Polillo, Rv. 282773)Inoltre, nel caso di specie i limiti edittali di pena previsti per la fattispeciecontestata (artt. 624, 625 nn. 2 e 7 cod. pen.) e dunque, la previsione di una penaminima superiore a due anni non consentono l’applicazione di siffatta condizionedi esclusione della punibilità.4. Al rigetto dei ricorsi consegue la condanna dei ricorrenti al pagamento dellespese processuali. P.Q.MRigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.Così deciso, 05/05/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteEgle [OSCURATO:PERSONA]