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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 4 giugno 2024

Cassazione n. 02305/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti.

Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata.

Rilevato che la impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva; Considerato, infatti, che la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, è stata depositata il giorno 4 giugno 2024 vale a dire entro il termine di trenta giorni indicato nel dispositivo letto alla udienza dell'8 maggio 2024, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto in data 2 agosto 2024 e, quindi, oltre i quarantacinque giorni, di cui all'art. 585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine; Ritenuto che, nel caso di specie, non trova applicazione l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare, a norma dell'art. 585, comma 1-bis, del codice di rito, poiché l'imputato non è stato giudicato in assenza e che egli era collegato in videoconferenza (dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari) alla udienza nella quale è stata data lettura del dispositivo (cfr. sentenza impugnata e verbale di udienza); Ritenuto, poi, che la correzione del dispositivo disposta dalla Corte territoriale nella medesima udienza dell'8 giugno 2024 (rispetto all'ammontare delle spese processuali liquidate in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]) non determina uno spostamento della decorrenza del sopra indicato termine di quarantacinque giorni, atteso che l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione (Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 I P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 5 dice

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 08/05/2024 della CORTE ASSISE APPELLO di CATANIAudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Visti gli atti. Esaminati il ricorso e la sentenza impugnata. Rilevato che la impugnazione proposta nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva; Considerato, infatti, che la sentenza della Corte di assise di appello di Catania, è stata depositata il giorno 4 giugno 2024 vale a dire entro il termine di trenta giorni indicato nel dispositivo letto alla udienza dell'8 maggio 2024, mentre il ricorso per cassazione è stato proposto in data 2 agosto 2024 e, quindi, oltre i quarantacinque giorni, di cui all'art. 585, lett. c), cod. proc. pen., decorrenti dalla scadenza del sopra indicato termine; Ritenuto che, nel caso di specie, non trova applicazione l'aumento di quindici giorni del termine per impugnare, a norma dell'art. 585, comma 1-bis, del codice di rito, poiché l'imputato non è stato giudicato in assenza e che egli era collegato in videoconferenza (dalla [OSCURATO:PERSONA] di Sassari) alla udienza nella quale è stata data lettura del dispositivo (cfr. sentenza impugnata e verbale di udienza); Ritenuto, poi, che la correzione del dispositivo disposta dalla Corte territoriale nella medesima udienza dell'8 giugno 2024 (rispetto all'ammontare delle spese processuali liquidate in favore della parte civile [OSCURATO:PERSONA]) non determina uno spostamento della decorrenza del sopra indicato termine di quarantacinque giorni, atteso che l'ordinanza di correzione di un errore materiale contenuto in una sentenza di condanna non produce l'effetto di riaprire i termini di impugnazione della stessa, potendo solo legittimare l'imputato a proporre ricorso per cassazione avverso il provvedimento di correzione (Sez. 3, n. 13366 del 27/02/2024, Rv. 286104 - 01); Rilevato che il ricorso deve essere, pertanto, dichiarato inammissibile, de plano, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen., e che il ricorrente deve essere condannato, in forza del disposto dell'art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese processuali e della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della Cassa delle ammende, non esulando profili di colpa nella presentazione del ricorso (Corte cost., sent. n. 186 del 2000); 2 I P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 5 dice
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