CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 18 agosto 1971
Cassazione n. 34655/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/08/1971 avverso la sentenza del 20/06/2025 della CORTE APPELLO di BARI dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];OSSERVA Rilevato che il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe è inammissibile; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; premesso che si è esattamente osservato (Sez. 6, n. 8700 del 21/1/2013, Leonardi, Rv. 254584 - 01) che «la funzione tipica dell'impugnazione è quella della critica argomentata avverso il provvedimento cui si riferisce, che si realizza attraverso la presentazione di motivi che, a pena di inammissibilità del ricorso (artt. 581 e 591 cod. proc. pen.), devono indicare specificamente le ragioni di diritto e gli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta. Contenuto essenziale dell'atto di impugnazione è, pertanto, innanzitutto e indefettibilmente il confronto puntuale (cioè con specifica indicazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto che fondano il dissenso) con le argomentazioni del provvedimento il cui dispositivo si contesta»; rilevato che, nel caso in esame, il ricorrente ha dedotto la manifesta illogicità della motivazione, senza alcun confronto con le argomentazioni della pronuncia d'appello e senza indicare specificamente le ragioni di fatto e di diritto, poste a sostegno del ricorso; ritenuto che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.; P.Q. M. Dichia P.Q.M