Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 27 novembre 2025

Cassazione n. 34133/2025

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25543/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn. 2875/08/22 depositata il 24/03/2022.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2875/08/22 del 24/03/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 9762/32/20 della Commissionetributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario e liquidatore della estinta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nei confronti di un diniego di rimborso del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010. 1.1.La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che: a) le nuove eccezioni dell’Amministrazione finanziaria formulate in sede di appello erano inammissibili; b) l’istanza di rimborso era proposta anche dal sig. [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; c) essendosi estinta la società, l’erronea compilazione della dichiarazione non poteva incidere sul diritto al rimborso, che si prescriveva in dieci anni; d) il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva provato la sussistenza del credito IVA di cui aveva chiesto il rimborso; e) la cifra da rimborsare era, peraltro, inferiore a quella richiesta, come riconosciuto dalla stessa ricorrente. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] restava intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la novità e, dunque, l’inammissibilità delle eccezioni proposte dall’Ufficio nell’atto di appello.

Tali eccezioni riguardano. 1.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e /o falsa applicazione dell’art. 30 terdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR ritenuto la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso in ragione dell’omesso deposito della dichiarazione IVA. 2.La fattispecie all’esame del Collegio nella presente controversia riguarda la richiesta di rimborso effettuata dall’ex socio diversi anni dopo l’estinzione della società e concernente un credito IVA maturato da quest’ultima, esposto in detrazione in una dichiarazione inoltrata tardivamente, in epoca successiva all’estinzione della società. 2.1.Più specificamente, la principale questione di diritto da affrontare concerne l’applicabilità all’istanza di rimborso del termine di decadenza biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 ovvero del termine di prescrizione ordinario decennale; questione da esaminare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE e, in particolare, della recente sentenza 5 dicembre 2024, in causa C-680/23, Modexel. 3.Poiché la suddetta questione assume rilevanza nomofilattica, anche in ragione dell’orientamento assunto da questa Corte, appare opportuno rinviarne la trattazione alla pubblica udienza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo.

P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eve

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
CC ha pronunciato la seguente ORDINANZA INTERLOCUTORIA sul ricorso iscritto al n. 25543/2022 R.G. proposto da AGENZIA DELLE ENTRATE, domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO (ADS80224030587), che la rappresenta e difende -ricorrente- contro [OSCURATO:PERSONA] -intimato- avverso SENTENZA di [OSCURATO:PERSONA] CAMPANIAn. 2875/08/22 depositata il 24/03/2022. Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 27/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza n. 2875/08/22 del 24/03/2022, la Commissione tributaria regionale della Campania (di seguito CTR) accoglieva parzialmente l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza n. 9762/32/20 della Commissionetributaria provinciale di Napoli (di seguito CTP), che aveva accolto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA], socio accomandatario e liquidatore della estinta [OSCURATO:PERSONA] s.a.s., nei confronti di un diniego di rimborso del credito IVA relativo all’anno d’imposta 2010. 1.1.La CTR accoglieva parzialmente l’appello di AE evidenziando che: a) le nuove eccezioni dell’Amministrazione finanziaria formulate in sede di appello erano inammissibili; b) l’istanza di rimborso era proposta anche dal sig. [OSCURATO:PERSONA], quale ex socio di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s.; c) essendosi estinta la società, l’erronea compilazione della dichiarazione non poteva incidere sul diritto al rimborso, che si prescriveva in dieci anni; d) il sig. [OSCURATO:PERSONA] aveva provato la sussistenza del credito IVA di cui aveva chiesto il rimborso; e) la cifra da rimborsare era, peraltro, inferiore a quella richiesta, come riconosciuto dalla stessa ricorrente. 2.AE impugnava la sentenza della CTR con ricorso per cassazione, affidato a due motivi. 3.[OSCURATO:PERSONA] restava intimato. [OSCURATO:PERSONA] 1.Con il primo motivo di ricorso AE deduce la nullità della sentenza o del procedimento per violazione o falsa applicazione dell’art. 57 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 4, cod. proc. civ., per avere la CTR erroneamente ritenuto la novità e, dunque, l’inammissibilità delle eccezioni proposte dall’Ufficio nell’atto di appello. Tali eccezioni riguardano. 1.1.Con il secondo motivo di ricorso si contesta, in relazione all’art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., violazione e /o falsa applicazione dell’art. 30 terdel d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633 (decreto IVA) e dell’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992, per non avere la CTR ritenuto la decadenza del contribuente dal diritto al rimborso in ragione dell’omesso deposito della dichiarazione IVA. 2.La fattispecie all’esame del Collegio nella presente controversia riguarda la richiesta di rimborso effettuata dall’ex socio diversi anni dopo l’estinzione della società e concernente un credito IVA maturato da quest’ultima, esposto in detrazione in una dichiarazione inoltrata tardivamente, in epoca successiva all’estinzione della società. 2.1.Più specificamente, la principale questione di diritto da affrontare concerne l’applicabilità all’istanza di rimborso del termine di decadenza biennale di cui all’art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992 ovvero del termine di prescrizione ordinario decennale; questione da esaminare alla luce della giurisprudenza della Corte di giustizia della UE e, in particolare, della recente sentenza 5 dicembre 2024, in causa C-680/23, Modexel. 3.Poiché la suddetta questione assume rilevanza nomofilattica, anche in ragione dell’orientamento assunto da questa Corte, appare opportuno rinviarne la trattazione alla pubblica udienza, con conseguente rinvio della causa a nuovo ruolo. P.Q.M La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per l’eve
Sentenza Cassazione n. 34133/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris