CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 33235/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA] D'[OSCURATO:PERSONA] nel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/05/2023 del TRIBUNALE di SIRACUSA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];Rilevato che la Procura generale di Catania ha presentato ricorso avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa del 30 maggio 2023, che ha prosciolto [OSCURATO:PERSONA] in relazione al reato di furto di energia elettrica aggravato dalla violenza sulle cose commesso fino al 27 febbraio 2017 Ritenuto che nel presente caso difetti ogni interesse ad impugnare, atteso che il reato è prescritto. Va infatti considerato che, nel caso in cui il pubblico ministero proponga ricorso per cassazione onde ottenere l'esatta applicazione della legge, sussiste l'interesse richiesto dall'art. 568, comma 4, cod. proc. pen. solo se, con l'impugnazione, può raggiungersi un risultato non solo teoricamente corretto, ma anche praticamente favorevole, condizione che non si realizza quando la vicenda oggetto della pronuncia si sia ormai esaurita, a nulla rilevando l'affermazione in astratto di un principio di diritto da applicare nel futuro. (Fattispecie in cui la Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto dal pubblico ministero per violazione di legge avverso la sentenza di assoluzione da reati già prescritti alla data del deposito dell'atto di impugnazione). (Conf.: n. 9616 del 1995, Rv. 202018-01). (Sez. 2, n. 37876 del 12/09/2023, Pg, Rv. 285026 - 01) Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile. P.Q.M