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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 marzo 2024

Cassazione n. 19226/2024

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, in quanto non vi è stata alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito unicamente rilevato l'erronea indicazione della norma di legge violata, salvo restando che la contestazione in punto di fatto è rimasta immutata; ritenuto che, in relazione al secondo motivo, sono manifestamente infondate le doglianze in ordine al riconoscimento dell'imputato, pacificamente effettuate dai testi e confermata da elementi oggettivi ;pg.4 sentenza); (4) altrettanto infondata è la contestazione relativa alla sussistenza della condotta di resistenza, stante la fuga dell'imputato che, prima ha speronato l'autovettura dei Carabinieri e dopo ha posto in essere manovre pericolose,; ritenuto che il terzo motivo è generico oltre che infondato, atteso che l'aggravante contestata con riguardo al danneggiamento fa riferimento alla destinazione dell'autovettura dei Carabinieri ad un pubblico servizio e non alla esposizione alla pubblica fede; ritenuto che l'ultimo motivo, concernente il diniego delle generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato l'insussistenza di elementi idonei ad attenuare la gravità del fatto (pg.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 05/07/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe indicata; rilevato che è manifestamente infondato il primo motivo, in quanto non vi è stata alcuna violazione dell'art. 521 cod. proc. pen., avendo i giudici di merito unicamente rilevato l'erronea indicazione della norma di legge violata, salvo restando che la contestazione in punto di fatto è rimasta immutata; ritenuto che, in relazione al secondo motivo, sono manifestamente infondate le doglianze in ordine al riconoscimento dell'imputato, pacificamente effettuate dai testi e confermata da elementi oggettivi ;pg.4 sentenza); (4) altrettanto infondata è la contestazione relativa alla sussistenza della condotta di resistenza, stante la fuga dell'imputato che, prima ha speronato l'autovettura dei Carabinieri e dopo ha posto in essere manovre pericolose,; ritenuto che il terzo motivo è generico oltre che infondato, atteso che l'aggravante contestata con riguardo al danneggiamento fa riferimento alla destinazione dell'autovettura dei Carabinieri ad un pubblico servizio e non alla esposizione alla pubblica fede; ritenuto che l'ultimo motivo, concernente il diniego delle generiche, è manifestamente infondato, avendo la Corte di appello indicato l'insussistenza di elementi idonei ad attenuare la gravità del fatto (pg.5); ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 22 marzo 2024 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 19226/2024 — Fons Iuris — Fons Iuris