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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 1 giugno 2022

Cassazione n. 17930/2022

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ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 6488/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la cancelleria della corte di cassazione. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tirso n. 26. 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 - Controricorrente- ricorrente incidentale- avverso il decreto del Tribunale di Monza n. 4192/2016, depositato in data 19 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. presentava domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’importo di euro 462.579,99, in via chirografaria, importo corrispondente alla differenza tra prestazioni effettuate in favore della società [OSCURATO:SOCIETA], prima e durante la pendenza della procedura di concordato preventivo (euro 689.039,82), e i crediti della società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della medesima parte istante sorti in parte prima del concordato e in parte durante la pendenza dello stesso, pari ad euro 226.459,83.

Il giudice delegato, nella fase di accertamento necessario, rigettava l’istanza per carenza di prova del credito.

Proponeva opposizione ai sensi degli articoli 98 e 99 l.fall. la società [OSCURATO:SOCIETA], deducendo mezzi di prova orale.

Il fallimento si costituiva eccependo, preliminarmente, che il credito della società non era provato, anche per la genericità delle fatture prodotte; allegava inoltre che la società [OSCURATO:SOCIETA], prima del concordato, aveva affittato un ramo d’azienda e ceduto un altro ramo d’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA], che aveva come amministratrice e socia la signora Castoldi, moglie di [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza e già presidente del consiglio di amministrazione della società fallita, facendo sì che la maggior parte dell’attività della fallita fosse trasferita a terzi.

Deduceva altresì che i crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano in parte (specificamente indicata in un prospetto da ultimo allegato) sorti dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, sicché, 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 trattandosi di atti di amministrazione straordinaria, avrebbero dovuto, per essere efficaci, ricevere l’autorizzazione del tribunale ex art. 161, comma 7, l.fall., che non risultava essere stata emessa.

Il Tribunale di Monza, espletata la prova orale, accoglieva in parte l’opposizione, accertando il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] ad insinuarsi nel passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] per la somma di euro 374.999,82, ossia per i corrispettivi relativi all’attività posta in essere prima del 9 agosto 2013, data di deposito della domanda di concordato preventivo, rigettando la richiesta di ammissione al passivo per la somma di euro 314.040,00, con riferimento ai corrispettivi relativi all’attività realizzata dopo il 9 agosto 2013.

Il tribunale compensava il credito riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA] con i crediti maturati nei confronti della medesima dalla società fallita prima del deposito della domanda di concordato preventivo, per la somma di euro 76.450,00, per cui l’ammissione allo stato passivo avveniva per la somma di euro 298.549,82 in via chirografaria.

2. Avverso il decreto del tribunale di Monza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA].

3. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponendo anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]:

1. Con il primo motivo di impugnazione principale la ricorrente società deduce la «violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli articoli 161 e 167 l.fall. o diversa e meglio individuata norma di legge».

Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le opere commissionate alla [OSCURATO:SOCIETA]. dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dopo l’inizio della fase concordataria, dovessero considerarsi atti di straordinaria amministrazione, tali da necessitare dell’autorizzazione 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 del tribunale; si tratterebbe, invece, di un’attività riconducibile all’ordinaria amministrazione.

Il Tribunale avrebbe operato «una apodittica e non ponderata equivalenza fra la (apparente) onerosità delle commesse e la loro riconducibilità agli atti di straordinaria amministrazione».

Per la giurisprudenza di legittimità, evidenzia la ricorrente, occorre, al fine di qualificare un atto come di straordinaria amministrazione, verificare l’eccedenza in concreto dalla ordinaria amministrazione, che viene a dipendere dalla oggettiva idoneità dell’atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori.

Sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell’azienda strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che, ancorché comportanti una spesa elevata, non migliorino o anche solo conservino il patrimonio.

Non dovrebbe dunque essere dato eccessivo rilievo al dato quantitativo, di per sé non decisivo, dovendosi anche valutare la correlazione funzionale della spesa effettuata dalla società rispetto ai vantaggi per la stessa.

Il Tribunale, invece, si sarebbe riferito al «mero dato numerico del corrispettivo», trascurando le ben più importanti attività valutative necessarie per stabilire se, nonostante l’apparente rilevanza dell’affare, esso dovesse comunque rientrare fra gli atti di ordinaria amministrazione.

Proprio considerando la dimensione delle imprese, sarebbe «decisamente dubbio perfino che l’importo di cui si parla (poco più di 300.000 euro) possa considerarsi elevato».

Neppure corretta sarebbe l’affermazione del Tribunale per cui la somma in questione non sarebbe dovuta perché i lavori sarebbero stati commissionati «in un lasso di tempo di soli 2 mesi» in quanto le fatture erano state emesse «tutte nel dicembre 2013 e nel gennaio 2014».

Il Tribunale avrebbe così operato una valutazione a 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 posteriori, ponendo in essere un evidente errore logico, mentre avrebbe dovuto effettuare una valutazione ex ante, tenendo conto del momento in cui è stato conferito ogni singolo subappalto, quando non è possibile sapere se vi saranno altri subappalti e di quale importo.

2. Questa Corte, più volte, si è pronunciata in ordine alla natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dalla società durante la procedura di concordato preventivo, con riguardo al disposto dell’art. 167 l.fall., del quale il motivo denuncia la violazione unitamente -stando alla rubrica generica del motivo- al disposto dell’art.161 l.fall., il cui comma settimo richiama la distinzione suddetta in tema di concordato con riserva, senza tuttavia che la illustrazione delle doglianze precisi se, nella specie, la domanda di ammissione della società [OSCURATO:SOCIETA] rientrasse in tale tipologia.

L’art. 167 l.fall., come noto, indica in modo preciso gli atti per i quali la società in concordato preventivo deve chiedere preventivamente l’autorizzazione del giudice delegato, nell’ambito dello spossessamento “attenuato”, conservando il debitore l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale.

L’art. 167, secondo comma, l.fall. prevede che “i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzia alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato “. 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 Le questioni sono sorte sulla individuazione del perimetro della formula di chiusura relativa agli atti “eccedenti l’ordinaria amministrazione “.

2.1. Si è affermato che il criterio discretivo fra gli atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione va ritrovato nella diversa natura ed intensità degli effetti economici prodotti nella sfera patrimoniale, cui afferiscono.

Appartengono alla prima categoria gli atti attinenti alla conservazione o al miglioramento del patrimonio, mentre rientrano nella seconda quelli importanti effetti pregiudizievoli, quali diminuzioni o disperdimenti.

Rientra fra gli atti di ordinaria amministrazione l'azione, proposta dal debitore ammesso al concordato preventivo, diretta ad ottenere la riduzione delle ipoteche nell'ipotesi in cui il valore degli immobili assoggettati alla garanzia reale sia di molto superiore a quello del credito garantito.

Tale azione può essere, quindi, esperita dal debitore senza la previa autorizzazione scritta del giudice delegato (Cass., sez. 1, 5 dicembre 1970, n. 2556; Cass., 26 agosto 1971, n. 2595, che ha considerato di straordinaria amministrazione il negozio di alienazione di titoli azionari di notevole valore, per lire cinquanta milioni; Cass., sez. 1, 17 maggio 1974, n. 1433, che inserisce la compensazione volontaria tra gli atti di straordinaria amministrazione; Cass., sez. 1, 13 dicembre 1996, n. 11144, che fa rientrare tra gli atti di straordinaria amministrazione anche il contratto di vendita immobiliare stipulato senza autorizzazione del giudice delegato, anche quando si tratti di vendita preceduta da contratto preliminare concluso da impresa edilizia nello svolgimento della ordinaria gestione della propria attività e il compratore abbia versato interamente il prezzo prima dell’ammissione dell’impresa venditrice alla procedura concorsuale). 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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2.2. Questa Corte ha anche sottolineato che, in tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art.167 l. fall., deve essere compiuta dal giudice di merito con riferimento all'interesse della massa dei creditori - preso in considerazione, appunto, dall'art. 167 cit. - non già dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un'impresa in bonis possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nell'ambito di una procedura concordataria laddove gli stessi dovessero investire interessi del ceto creditorio o incidere negativamente sulla procedura concorsuale perché, ad esempio, sottraggono beni alla disponibilità della stessa ovvero ostacolano o ritardano la procedura di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni (Cass., sez. 1, 11 agosto 2004, n. 15484: nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello, che aveva valutato come rientrante nell'ordinaria amministrazione il contratto di locazione infranovennale di un bene immobile, rientrante nell'attivo concordatario, prendendo in considerazione il solo interesse dell'imprenditore-locatore, ma non quello dei creditori).

2.3. Più recentemente, ed è questa la pronuncia di legittimità invocata nel ricorso per cassazione, si è affermato che, in tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art.167 l. fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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3. Ciò premesso, il motivo è inammissibile, sotto più profili.

3.1. In primo luogo, il ricorso non si confronta integralmente con la ratio decidendi risultante dalla motivazione del provvedimento del Tribunale, che non ha tenuto conto solo dell’importo rilevante del corrispettivo nel contesto delle altre circostanze di fatto contestate nella illustrazione del motivo, ma ha anche considerato che la causale di tutte le fatture relative ad attività posta in essere dopo il deposito della domanda di concordato preventivo (“fornitura e stesa di materiali con ns mezzi meccanici e ns mano d’opera specializzata presso vs cantieri”) esulava sicuramente da una normale attività liquidatoria quale quella che la [OSCURATO:SOCIETA]., già in liquidazione volontaria prima del deposito della domanda, avrebbe dovuto svolgere tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014.

Tale ratio decidendi, già di per sé idonea a sostenere la decisione impugnata, non risulta oggetto di alcuna censura specifica nella 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Del resto, per essere utilmente censurata, avrebbe dovuto essere contestata innanzitutto nella ben evidenziata dal giudice di merito incompatibilità logico-giuridica tra atti di assunzione di (rilevanti) impegni economici che appaiono finalizzati alla continuazione di una attività di gestione e lo stato di liquidazione volontaria della società preesistente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo.

In tal senso, il riferimento, nel motivo, ad una pronuncia di questa Corte (Cass.n. 20291/2005, cfr.supra) si mostra del tutto incongruo, dal momento che tale pronuncia attiene al pagamento, mediante cessione di credito, dei lavori relativi ad un appalto, mentre nella specie ci troviamo dinanzi ad una società in liquidazione volontaria che ha presentato anche domanda di concordato preventivo.

Inoltre il motivo, per contestare utilmente quella incompatibilità logico- giuridica tra una attività di continuazione della gestione sociale e la «normale» attività liquidatoria, avrebbe dovuto precisare i limiti e le eventuali peculiarità di quest’ultima attività, derivanti dai criteri di svolgimento della liquidazione stabiliti dalla delibera assembleare di cui all’art.2487 cod.civ., ovvero anche dalla natura del concordato preventivo prospettato nella domanda (se meramente liquidatorio o in continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall.).

Ma, come si è detto, nessuna censura è dato rilevare nel ricorso avverso la ratio decidendi di cui trattasi.

3.2. A tale assorbente profilo di inammissibilità si aggiungono, per completezza, da un lato una estrema genericità dei riferimenti alla fattispecie in esame (non si chiarisce neppure la tipologia dei lavori effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della società fallita, facendo esclusivamente riferimento ad un preteso “subappalto”, senza specificazione alcuna sul suo contenuto; il riferimento, che il ricorso assume mancato nel provvedimento, alla “dimensione delle 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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4. Con il secondo motivo di impugnazione principale la ricorrente deduce la «violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli articoli 91 e 92, secondo comma, c.p.c.».

Sostiene che il tribunale ha ritenuto di compensare interamente le spese di lite in violazione delle disposizioni del codice di procedura civile indicate in rubrica.

Il tribunale si sarebbe limitato a riconoscere la sussistenza dei giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese, in quanto «la prova del credito ammesso al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]» era stata «sostanzialmente fornita solo nel corso del presente giudizio da parte dell’opponente».

La ricorrente, invece, afferma che aveva prodotto tutte le fatture e tutti i documenti di trasporto ed i formulari della regione già con l’istanza di ammissione al passivo.

Tra l’altro, l’accoglimento solo parziale del ricorso sarebbe stato motivato da un’eccezione, quella della non opponibilità del contro credito vantato dalla società, che il fallimento aveva sollevato per la prima volta solo nel corso del giudizio di impugnazione dello stato passivo.

5. Con unico motivo di ricorso incidentale il fallimento deduce la «violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.-violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 91 e 92, secondo comma, c.p.c. ».

In realtà, all’esito dell’escussione dei testi il fallimento ha rinunciato alla contestazione sulla esecuzione effettiva delle prestazioni rese da [OSCURATO:SOCIETA].

Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto rinunciare all’ammissione al passivo della somma di 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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Al contrario, la [OSCURATO:SOCIETA] ha insistito per l’accoglimento integrale delle domande formulate nel reclamo, che poi il tribunale ha in parte disatteso.

6. Il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati.

6.1. Invero, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., può essere disposta la compensazione delle spese di lite, parzialmente o interamente, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti».

Il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese del giudizio, non solo valorizzando la circostanza «che la prova del credito ammesso al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] sia stata sostanzialmente fornita solo nel corso del presente giudizio da parte dell’opponente», ma anche tenendo conto dell’accoglimento solo parziale del reclamo presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cui è stato riconosciuto il credito di euro 374.999,82, riferito alle attività svolte prima del deposito della domanda di concordato preventivo, avvenuto il 9 agosto 2013, ma con esclusione del credito per euro 314.040,00, relativo a corrispettivi per attività realizzate dopo il 9 agosto 2013.

V’è stata, dunque, una reciproca soccombenza, sicché va esente da censure il provvedimento del tribunale sulle spese del giudizio.

Tra l’altro, per questa Corte, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle 11 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S .

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N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass., 17 aprile 2019, n 10685).

7. Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti.

P.Q.M. rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio [OSCURATO:PERSONA] 12 Cons.Est.Luigi

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente ORDINANZA sul ricorso n. r.g. 6488/2018 proposto da: [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], giusta procura speciale a margine del ricorso, con cui elettivamente domicilia in Roma, presso la cancelleria della corte di cassazione. - ricorrente - contro [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., in persona del curatore dott.ssa [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso, giusta procura speciale allegata al controricorso, dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA] e dall’Avv. [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato presso lo studio dell’Avv. [OSCURATO:PERSONA], in Roma, via Tirso n. 26. 1 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 - Controricorrente- ricorrente incidentale- avverso il decreto del Tribunale di Monza n. 4192/2016, depositato in data 19 gennaio 2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 20/5/2022 dal Consigliere dott. [OSCURATO:PERSONA]Orazio; [OSCURATO:PERSONA]: 1.La società [OSCURATO:SOCIETA]. presentava domanda di ammissione al passivo del fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. per l’importo di euro 462.579,99, in via chirografaria, importo corrispondente alla differenza tra prestazioni effettuate in favore della società [OSCURATO:SOCIETA], prima e durante la pendenza della procedura di concordato preventivo (euro 689.039,82), e i crediti della società [OSCURATO:SOCIETA] nei confronti della medesima parte istante sorti in parte prima del concordato e in parte durante la pendenza dello stesso, pari ad euro 226.459,83. Il giudice delegato, nella fase di accertamento necessario, rigettava l’istanza per carenza di prova del credito. Proponeva opposizione ai sensi degli articoli 98 e 99 l.fall. la società [OSCURATO:SOCIETA], deducendo mezzi di prova orale. Il fallimento si costituiva eccependo, preliminarmente, che il credito della società non era provato, anche per la genericità delle fatture prodotte; allegava inoltre che la società [OSCURATO:SOCIETA], prima del concordato, aveva affittato un ramo d’azienda e ceduto un altro ramo d’azienda alla [OSCURATO:SOCIETA], che aveva come amministratrice e socia la signora Castoldi, moglie di [OSCURATO:PERSONA], socio di maggioranza e già presidente del consiglio di amministrazione della società fallita, facendo sì che la maggior parte dell’attività della fallita fosse trasferita a terzi. Deduceva altresì che i crediti vantati dalla [OSCURATO:SOCIETA] erano in parte (specificamente indicata in un prospetto da ultimo allegato) sorti dopo la presentazione della domanda di concordato preventivo, sicché, 2 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 trattandosi di atti di amministrazione straordinaria, avrebbero dovuto, per essere efficaci, ricevere l’autorizzazione del tribunale ex art. 161, comma 7, l.fall., che non risultava essere stata emessa. Il Tribunale di Monza, espletata la prova orale, accoglieva in parte l’opposizione, accertando il diritto della [OSCURATO:SOCIETA] ad insinuarsi nel passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] per la somma di euro 374.999,82, ossia per i corrispettivi relativi all’attività posta in essere prima del 9 agosto 2013, data di deposito della domanda di concordato preventivo, rigettando la richiesta di ammissione al passivo per la somma di euro 314.040,00, con riferimento ai corrispettivi relativi all’attività realizzata dopo il 9 agosto 2013. Il tribunale compensava il credito riconosciuto alla [OSCURATO:SOCIETA] con i crediti maturati nei confronti della medesima dalla società fallita prima del deposito della domanda di concordato preventivo, per la somma di euro 76.450,00, per cui l’ammissione allo stato passivo avveniva per la somma di euro 298.549,82 in via chirografaria. 2. Avverso il decreto del tribunale di Monza ha proposto ricorso per cassazione la [OSCURATO:SOCIETA]. 3. Ha resistito con controricorso il fallimento [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., proponendo anche ricorso incidentale. [OSCURATO:PERSONA]: 1. Con il primo motivo di impugnazione principale la ricorrente società deduce la «violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli articoli 161 e 167 l.fall. o diversa e meglio individuata norma di legge». Il Tribunale avrebbe errato nel ritenere che le opere commissionate alla [OSCURATO:SOCIETA]. dalla [OSCURATO:PERSONA] s.r.l., dopo l’inizio della fase concordataria, dovessero considerarsi atti di straordinaria amministrazione, tali da necessitare dell’autorizzazione 3 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 del tribunale; si tratterebbe, invece, di un’attività riconducibile all’ordinaria amministrazione. Il Tribunale avrebbe operato «una apodittica e non ponderata equivalenza fra la (apparente) onerosità delle commesse e la loro riconducibilità agli atti di straordinaria amministrazione». Per la giurisprudenza di legittimità, evidenzia la ricorrente, occorre, al fine di qualificare un atto come di straordinaria amministrazione, verificare l’eccedenza in concreto dalla ordinaria amministrazione, che viene a dipendere dalla oggettiva idoneità dell’atto ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone comunque la capacità di soddisfare le ragioni dei creditori. Sono di ordinaria amministrazione gli atti di comune gestione dell’azienda strettamente aderenti alle finalità e dimensioni del suo patrimonio e quelli che, ancorché comportanti una spesa elevata, non migliorino o anche solo conservino il patrimonio. Non dovrebbe dunque essere dato eccessivo rilievo al dato quantitativo, di per sé non decisivo, dovendosi anche valutare la correlazione funzionale della spesa effettuata dalla società rispetto ai vantaggi per la stessa. Il Tribunale, invece, si sarebbe riferito al «mero dato numerico del corrispettivo», trascurando le ben più importanti attività valutative necessarie per stabilire se, nonostante l’apparente rilevanza dell’affare, esso dovesse comunque rientrare fra gli atti di ordinaria amministrazione. Proprio considerando la dimensione delle imprese, sarebbe «decisamente dubbio perfino che l’importo di cui si parla (poco più di 300.000 euro) possa considerarsi elevato». Neppure corretta sarebbe l’affermazione del Tribunale per cui la somma in questione non sarebbe dovuta perché i lavori sarebbero stati commissionati «in un lasso di tempo di soli 2 mesi» in quanto le fatture erano state emesse «tutte nel dicembre 2013 e nel gennaio 2014». Il Tribunale avrebbe così operato una valutazione a 4 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 posteriori, ponendo in essere un evidente errore logico, mentre avrebbe dovuto effettuare una valutazione ex ante, tenendo conto del momento in cui è stato conferito ogni singolo subappalto, quando non è possibile sapere se vi saranno altri subappalti e di quale importo. 2. Questa Corte, più volte, si è pronunciata in ordine alla natura di ordinaria o straordinaria amministrazione degli atti compiuti dalla società durante la procedura di concordato preventivo, con riguardo al disposto dell’art. 167 l.fall., del quale il motivo denuncia la violazione unitamente -stando alla rubrica generica del motivo- al disposto dell’art.161 l.fall., il cui comma settimo richiama la distinzione suddetta in tema di concordato con riserva, senza tuttavia che la illustrazione delle doglianze precisi se, nella specie, la domanda di ammissione della società [OSCURATO:SOCIETA] rientrasse in tale tipologia. L’art. 167 l.fall., come noto, indica in modo preciso gli atti per i quali la società in concordato preventivo deve chiedere preventivamente l’autorizzazione del giudice delegato, nell’ambito dello spossessamento “attenuato”, conservando il debitore l’amministrazione dei suoi beni e l’esercizio dell’impresa, sia pure sotto la vigilanza del commissario giudiziale. L’art. 167, secondo comma, l.fall. prevede che “i mutui, anche sotto forma cambiaria, le transazioni, i compromessi, le alienazioni di beni immobili, le concessioni di ipoteche o di pegno, le fideiussioni, le rinunzia alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, le cancellazioni di ipoteche, le restituzioni di pegni, le accettazioni di eredità e di donazioni e in genere gli atti eccedenti la ordinaria amministrazione, compiuti senza autorizzazione scritta del giudice delegato, sono inefficaci rispetto ai creditori anteriori al concordato “. 5 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 Le questioni sono sorte sulla individuazione del perimetro della formula di chiusura relativa agli atti “eccedenti l’ordinaria amministrazione “. 2.1. Si è affermato che il criterio discretivo fra gli atti di ordinaria e quelli di straordinaria amministrazione va ritrovato nella diversa natura ed intensità degli effetti economici prodotti nella sfera patrimoniale, cui afferiscono. Appartengono alla prima categoria gli atti attinenti alla conservazione o al miglioramento del patrimonio, mentre rientrano nella seconda quelli importanti effetti pregiudizievoli, quali diminuzioni o disperdimenti. Rientra fra gli atti di ordinaria amministrazione l'azione, proposta dal debitore ammesso al concordato preventivo, diretta ad ottenere la riduzione delle ipoteche nell'ipotesi in cui il valore degli immobili assoggettati alla garanzia reale sia di molto superiore a quello del credito garantito. Tale azione può essere, quindi, esperita dal debitore senza la previa autorizzazione scritta del giudice delegato (Cass., sez. 1, 5 dicembre 1970, n. 2556; Cass., 26 agosto 1971, n. 2595, che ha considerato di straordinaria amministrazione il negozio di alienazione di titoli azionari di notevole valore, per lire cinquanta milioni; Cass., sez. 1, 17 maggio 1974, n. 1433, che inserisce la compensazione volontaria tra gli atti di straordinaria amministrazione; Cass., sez. 1, 13 dicembre 1996, n. 11144, che fa rientrare tra gli atti di straordinaria amministrazione anche il contratto di vendita immobiliare stipulato senza autorizzazione del giudice delegato, anche quando si tratti di vendita preceduta da contratto preliminare concluso da impresa edilizia nello svolgimento della ordinaria gestione della propria attività e il compratore abbia versato interamente il prezzo prima dell’ammissione dell’impresa venditrice alla procedura concorsuale). 6 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 2.2. Questa Corte ha anche sottolineato che, in tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art.167 l. fall., deve essere compiuta dal giudice di merito con riferimento all'interesse della massa dei creditori - preso in considerazione, appunto, dall'art. 167 cit. - non già dell'imprenditore insolvente, essendo possibile che atti astrattamente qualificabili di ordinaria amministrazione se compiuti nel normale esercizio di un'impresa in bonis possano, invece, assumere un diverso connotato se compiuti nell'ambito di una procedura concordataria laddove gli stessi dovessero investire interessi del ceto creditorio o incidere negativamente sulla procedura concorsuale perché, ad esempio, sottraggono beni alla disponibilità della stessa ovvero ostacolano o ritardano la procedura di liquidazione nel caso di concordato con cessione dei beni (Cass., sez. 1, 11 agosto 2004, n. 15484: nella fattispecie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza del giudice di appello, che aveva valutato come rientrante nell'ordinaria amministrazione il contratto di locazione infranovennale di un bene immobile, rientrante nell'attivo concordatario, prendendo in considerazione il solo interesse dell'imprenditore-locatore, ma non quello dei creditori). 2.3. Più recentemente, ed è questa la pronuncia di legittimità invocata nel ricorso per cassazione, si è affermato che, in tema di concordato preventivo, la valutazione in ordine al carattere di ordinaria o straordinaria amministrazione dell'atto posto in essere dal debitore senza autorizzazione del giudice delegato, ai fini della eventuale dichiarazione di inefficacia dell'atto stesso ai sensi dell'art.167 l. fall., deve essere compiuta dal giudice di merito tenendo conto 7 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 che il carattere di atto di straordinaria amministrazione dipende dalla sua idoneità ad incidere negativamente sul patrimonio del debitore, pregiudicandone la consistenza o compromettendone la capacità a soddisfare le ragioni dei creditori, in quanto ne determina la riduzione, ovvero lo grava di vincoli e di pesi cui non corrisponde l'acquisizione di utilità reali prevalenti su questi ultimi (Cass., sez. 1, 20 ottobre 2005, n. 20291: nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva dichiarato inefficace una cessione di credito effettuata dall'imprenditore assoggettato a concordato preventivo, non autorizzata dal giudice delegato, valorizzando esclusivamente l'importo del credito, senza considerare la possibilità di qualificarla come atto di ordinaria amministrazione, in quanto mezzo di pagamento di una fornitura di materiale resasi necessaria per l'esecuzione di un precedente contratto di appalto, che permetteva di acquisire alla massa il relativo corrispettivo). 3. Ciò premesso, il motivo è inammissibile, sotto più profili. 3.1. In primo luogo, il ricorso non si confronta integralmente con la ratio decidendi risultante dalla motivazione del provvedimento del Tribunale, che non ha tenuto conto solo dell’importo rilevante del corrispettivo nel contesto delle altre circostanze di fatto contestate nella illustrazione del motivo, ma ha anche considerato che la causale di tutte le fatture relative ad attività posta in essere dopo il deposito della domanda di concordato preventivo (“fornitura e stesa di materiali con ns mezzi meccanici e ns mano d’opera specializzata presso vs cantieri”) esulava sicuramente da una normale attività liquidatoria quale quella che la [OSCURATO:SOCIETA]., già in liquidazione volontaria prima del deposito della domanda, avrebbe dovuto svolgere tra la fine del 2013 e l’inizio del 2014. Tale ratio decidendi, già di per sé idonea a sostenere la decisione impugnata, non risulta oggetto di alcuna censura specifica nella 8 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 illustrazione del motivo in esame. Del resto, per essere utilmente censurata, avrebbe dovuto essere contestata innanzitutto nella ben evidenziata dal giudice di merito incompatibilità logico-giuridica tra atti di assunzione di (rilevanti) impegni economici che appaiono finalizzati alla continuazione di una attività di gestione e lo stato di liquidazione volontaria della società preesistente alla domanda di ammissione alla procedura di concordato preventivo. In tal senso, il riferimento, nel motivo, ad una pronuncia di questa Corte (Cass.n. 20291/2005, cfr.supra) si mostra del tutto incongruo, dal momento che tale pronuncia attiene al pagamento, mediante cessione di credito, dei lavori relativi ad un appalto, mentre nella specie ci troviamo dinanzi ad una società in liquidazione volontaria che ha presentato anche domanda di concordato preventivo. Inoltre il motivo, per contestare utilmente quella incompatibilità logico- giuridica tra una attività di continuazione della gestione sociale e la «normale» attività liquidatoria, avrebbe dovuto precisare i limiti e le eventuali peculiarità di quest’ultima attività, derivanti dai criteri di svolgimento della liquidazione stabiliti dalla delibera assembleare di cui all’art.2487 cod.civ., ovvero anche dalla natura del concordato preventivo prospettato nella domanda (se meramente liquidatorio o in continuità aziendale ex art. 186-bis l.fall.). Ma, come si è detto, nessuna censura è dato rilevare nel ricorso avverso la ratio decidendi di cui trattasi. 3.2. A tale assorbente profilo di inammissibilità si aggiungono, per completezza, da un lato una estrema genericità dei riferimenti alla fattispecie in esame (non si chiarisce neppure la tipologia dei lavori effettuati dalla [OSCURATO:SOCIETA]. in favore della società fallita, facendo esclusivamente riferimento ad un preteso “subappalto”, senza specificazione alcuna sul suo contenuto; il riferimento, che il ricorso assume mancato nel provvedimento, alla “dimensione delle 9 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 imprese” omette ogni indicazione circa le caratteristiche specifiche di tali imprese, il fatturato delle stesse, la manodopera utilizzata, i cantieri in cui si svolgevano i lavori, la natura degli stessi), dall’altro l’implicita richiesta di una nuova valutazione degli elementi istruttori già congruamente compiuta dal giudice di prime cure, non consentita in sede di legittimità. 4. Con il secondo motivo di impugnazione principale la ricorrente deduce la «violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c., per violazione o falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento agli articoli 91 e 92, secondo comma, c.p.c.». Sostiene che il tribunale ha ritenuto di compensare interamente le spese di lite in violazione delle disposizioni del codice di procedura civile indicate in rubrica. Il tribunale si sarebbe limitato a riconoscere la sussistenza dei giusti motivi per l’integrale compensazione delle spese, in quanto «la prova del credito ammesso al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA]» era stata «sostanzialmente fornita solo nel corso del presente giudizio da parte dell’opponente». La ricorrente, invece, afferma che aveva prodotto tutte le fatture e tutti i documenti di trasporto ed i formulari della regione già con l’istanza di ammissione al passivo. Tra l’altro, l’accoglimento solo parziale del ricorso sarebbe stato motivato da un’eccezione, quella della non opponibilità del contro credito vantato dalla società, che il fallimento aveva sollevato per la prima volta solo nel corso del giudizio di impugnazione dello stato passivo. 5. Con unico motivo di ricorso incidentale il fallimento deduce la «violazione di cui all’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.-violazione o falsa applicazione di norme di diritto con riferimento agli articoli 91 e 92, secondo comma, c.p.c. ». In realtà, all’esito dell’escussione dei testi il fallimento ha rinunciato alla contestazione sulla esecuzione effettiva delle prestazioni rese da [OSCURATO:SOCIETA]. Pertanto, la [OSCURATO:SOCIETA] avrebbe potuto rinunciare all’ammissione al passivo della somma di 10 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 euro 314.000,00, in quanto relativa ad appalti non autorizzati del tribunale ex art. 161, comma 10, l.fall. Al contrario, la [OSCURATO:SOCIETA] ha insistito per l’accoglimento integrale delle domande formulate nel reclamo, che poi il tribunale ha in parte disatteso. 6. Il secondo motivo del ricorso principale e l’unico motivo di ricorso incidentale, che vanno trattati congiuntamente per strette ragioni di connessione, sono infondati. 6.1. Invero, ai sensi dell’art. 92, secondo comma, c.p.c., può essere disposta la compensazione delle spese di lite, parzialmente o interamente, «se vi è soccombenza reciproca ovvero nel caso di assoluta novità della questione trattata o mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti». Il giudice di prime cure ha disposto la compensazione delle spese del giudizio, non solo valorizzando la circostanza «che la prova del credito ammesso al passivo del fallimento [OSCURATO:SOCIETA] sia stata sostanzialmente fornita solo nel corso del presente giudizio da parte dell’opponente», ma anche tenendo conto dell’accoglimento solo parziale del reclamo presentato dalla [OSCURATO:SOCIETA]., cui è stato riconosciuto il credito di euro 374.999,82, riferito alle attività svolte prima del deposito della domanda di concordato preventivo, avvenuto il 9 agosto 2013, ma con esclusione del credito per euro 314.040,00, relativo a corrispettivi per attività realizzate dopo il 9 agosto 2013. V’è stata, dunque, una reciproca soccombenza, sicché va esente da censure il provvedimento del tribunale sulle spese del giudizio. Tra l’altro, per questa Corte, in tema di spese processuali, il potere del giudice di disporre la compensazione delle stesse per soccombenza reciproca ha quale unico limite quello di non poter porne, in tutto o in parte, il carico in capo alla parte interamente vittoriosa, poiché ciò si tradurrebbe in un'indebita riduzione delle 11 Cons.Est.[OSCURATO:PERSONA]Orazio RG 6488/2018 F i r m a t o D a : B I A N C H I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 5 b b f 8 8 f a 0 b a 3 f 0 9 5 4 3 4 a 7 d b 4 7 f d 8 0 a f 1 - F i r m a t o D a : S C A L D A F E R R I A N D R E A E m e s s o D a : A R U B A P E C S . P . A . N G C A 3 S e r i a l # : 2 0 6 6 8 0 2 7 a c 0 6 9 5 b 8 7 5 3 c 1 6 f 6 0 c 8 e 0 e 5 4 Numero registro generale 6488/2018 Numero sezionale 2088/2022 Numero di raccolta generale 17930/2022 Data pubblicazione 01/06/2022 ragioni sostanziali della stessa, ritenute fondate nel merito (Cass., 17 aprile 2019, n 10685). 7. Stante la reciproca soccombenza, le spese del giudizio di legittimità vanno interamente compensate tra le parti. P.Q.M. rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; compensa interamente tra le parti le spese del giudizio di legittimità. Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 20 maggio [OSCURATO:PERSONA] 12 Cons.Est.Luigi
Decreto Cassazione n. 17930/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris