CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 9 giugno 2026
Cassazione n. 34441/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la Corte d'appello di NapoliVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale OlgaMignolo che, riportandosi alla memoria trasmessa, ha chiesto dichiararsil’inammissibilità del ricorsoRITENUTO IN FATTO1. Con la sentenza indicata in epigrafe, la Corte di Appello di Napoli, in riformadella sentenza emessa dal Tribunale di [OSCURATO:PERSONA], appellata dal PubblicoMinistero, nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], ha dichiarato l'imputato responsabile deireati a lui ascritti ai capi A (sostituzione di persona) e C (falsificazione di patentedi guida), condannandolo alla pena di mesi otto di reclusione e confermando leassoluzioni per i capi B) e D).2. L’imputato, per tramite del proprio difensore avv. [OSCURATO:PERSONA], haproposto ricorso, affidato ad un unico motivo, di seguito illustrato nei limitistrettamente necessari ai sensi dell'art. 173 disp. att. cod. proc. pen.In particolare, si duole di violazione dell'art. 24 comma 6- bis dl. 137/20 e art. 87dlgs n° 150/22, in tal senso deducendo che: a) l'allora difensore del [OSCURATO:PERSONA] inriferimento all'udienza del 30 ottobre 2025, aveva depositato tramite portale,istanza di rinvio del processo per un concomitante impegno processuale; b)l'istanza risultava correttamente inviata alle ore 12,27 del 29 ottobre 2025 , maper un disservizio del sistema informatico, non era stata tempestivamenteaccettata e dunque non era stata posta a conoscenza del Collegio giudicante; c) ilCollegio, all’udienza del 30 ottobre 2025, vista l'assenza del difensore, avevanominato un legale ex art. 97, 4° comma cod. proc. pen. ed aveva deciso ilprocesso; d) l’omessa pronuncia sull’istanza di rinvio integrava una nullitàassoluta..3. Il Procuratore Generale, all’udienza, ha concluso chiedendo dichiararsil’inammissibilità del ricorso.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Preliminarmente, deve rilevarsi la tardività dell’istanza di rinvio presentatain data 8 giugno 2026 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], quale difensore del ricorrente, inragione della adesione all'astensione dalle udienze, proclamata dall'UnioneCamere Penali (UCP).1.1. Al riguardo, il "Codice di autoregolamentazione delle astensioni dalleudienze degli avvocati", adottato il 4 aprile 2007 dalle organizzazionirappresentative dell'avvocatura e approvato dalla "Commissione di garanziadell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali", ha valoredi normativa secondaria (Cass., Sez. Un., n. 26711 del 30/05/2013 Rv. 255346);esso, perciò, è vincolante per gli avvocati, che, in tanto possono legittimamenteaderire alle astensioni proclamate dalle associazioni di categoria, in quanto siadeguino alle prescrizioni del detto codice di autoregolamentazione.L'art. 3 del Codice anzidetto stabilisce che la mancata comparizionedell'avvocato all'udienza «affinché sia considerata in adesione all'astensioneregolarmente proclamata ed effettuata ai sensi della presente disciplina, e dunqueconsiderata legittimo impedimento del difensore, deve essere alternativamente:a) dichiarata - personalmente o tramite sostituto del legale titolare della difesao del mandato - all'inizio dell'udienza o dell'atto di indagine preliminare;b) comunicata con atto scritto trasmesso o depositato nella cancelleria delgiudice o nella segreteria del pubblico ministero, oltreché agli altri avvocaticostituiti, almeno due giorni prima della data stabilita».Il difensore, pertanto, ove opti per la presentazione della dichiarazione diastensione dall’udienza in forma scritta, è tenuto al suo deposito nella cancelleriadel giudice almeno due giorni prima dell’udienza. Il mancato rispetto del terminerende la richiesta difforme dal paradigma la cui integrazione è appunto necessaria«affinché sia considerata in adesione all'astensione regolarmente proclamata edeffettuata ai sensi della presente disciplina, e dunque considerata legittimoimpedimento del difensore». In tal senso, è stato chiarito che «(i)n tema diastensione dalle udienze proclamata dai competenti organismi della categoria,l'adesione del difensore dell'imputato, qualora formulata in forma scritta, devepervenire nella cancelleria del giudice procedente entro il termine di almeno duegiorni prima della data stabilita per l'udienza - previsto dall'art. 3 del Codice di"Autoregolamentazione delle astensioni dalle udienze degli avvocati", adottato il 4aprile 2007 - difettando, in caso di mancato rispetto di detto termine, unacondizione necessaria all'esercizio del diritto all'astensione» (Sez. 6, n. 39001 del18/07/2017, Baldassarre, Rv. 270965 – 01. Cfr. Sez. 5, n. 42575 del 26/06/2018,Rv. 274117 - 01 ).1.2. Nel caso di specie, il difensore ha trasmesso la dichiarazione diastensione per l’udienza del 9 giugno 2026 soltanto in data 8 giugno 2026.L’istanza di rinvio, pertanto, è risultata tardiva e, come tale, inidonea a fondare larichiesta.2. Quanto al merito, il ricorso è inammissibile.2.1. Secondo il ricorso, la Corte d’appello avrebbe pretermesso di valutarel’istanza di rinvio per legittimo impedimento professionale presentata in data 29ottobre 2025 per l’udienza del 30 ottobre 2025 dall’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo,difensore dell’attuale ricorrente, in ragione di impegno professionale impedienteintervenuto per concomitante udienza fissata nel processo n. 3430/24 RG GIPdinanzi al Giudice dell’udienza preliminare del Tribunale di [OSCURATO:PERSONA].Dall'esame del fascicolo processuale - cui questa Corte può accedere inragione della tipologia del vizio dedotto (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001,Policastro, Rv. 220092) – emerge la sequenza cronologica di seguito descritta.2.1.1. In data 17 giugno 2025 il Giudice dell’udienza preliminare del [OSCURATO:PERSONA] fissava l’udienza preliminare per il giorno 30 ottobre 2025, nel p.p. 3430/24RG GIP, stabilendo quello che l’istanza in rilievo indica come impegno impediente.All’epoca, nel predetto procedimento, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo difendeva d’ufficiotre degli imputati. Gli atti disponibili non danno conto del momento in cui il decretodi fissazione dell’udienza era comunicato all’avv. D’Angelo.2.1.2. Con decreto in data 17 luglio 2025, il Presidente della Corte di appellodi Napoli, nel presente processo, fissava l’udienza di trattazione dell’appello al 30ottobre 2025. Il decreto era notificato telematicamente in pari data all’avv.D’Angelo in data 10 ottobre 2025 chiedeva la trattazione orale.2.1.3. In data 18 ottobre 2025 l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelo, nel già menzionatop.p. 3430/24 [OSCURATO:PERSONA], era nominato difensore di fiducia dall’imputato CristianAlfredo [OSCURATO:PERSONA], nomina che il difensore autenticava in data 29 ottobre 2025 alleore 11:16.2.1.4. In data 29 ottobre 2025, alle ore 11:08, l’avv. [OSCURATO:PERSONA]Angelosottoscriveva la richiesta di differimento dell’udienza dinanzi alla Corte di [OSCURATO:PERSONA] nel presente procedimento. La ricevuta in atti attesta che l’istanza erastata correttamente inviata e ricevuta in data 29 ottobre 2025 ore 12:27.2.2. Tanto chiarito quanto al fatto processuale, il motivo risultamanifestamente infondato.2.3. Ai sensi dell’art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen., «Il giudice provvedea norma del comma 1 nel caso di assenza del difensore, quando risulta chel'assenza stessa è dovuta ad assoluta impossibilità di comparire per legittimoimpedimento, purché prontamente comunicato». Il rinvio per legittimoimpedimento del difensore è quindi subordinato alla duplice condizione che: a)l’assenza sia dovuta ad assoluta impossibilità; b) l’impedimento siatempestivamente comunicato. Merita rimarcarsi che la condizione sub b) èoggetto di specifica previsione che non trova corrispondenza letterale nel dispostodel comma 1 del medesimo articolo che disciplina il legittimo impedimentodell’imputato. L’assolvimento dell’onere di tempestiva comunicazione condizionaspecificamente l’ammissibilità dell’istanza del difensore.Secondo la letterale previsione dell’art. 420-ter comma 5 cod. proc. pen., illegittimo impedimento professionale comporta il differimento dell’udienza,soltanto se oggetto di tempestiva comunicazione che costituisce condizione diammissibilità della relativa richiesta (cfr. Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani,Rv. 190828 – 01; Sez. 3, n. 23764 del 22/11/2016, dep. 2017, Rv. 270330 - 01).D’altro canto, la tempestività della comunicazione si misura in relazione almomento in cui il difensore ha notizia dell’impedimento che ne costituisce oggetto.È stato così chiarito che è necessario che il difensore prospetti l'impedimento echieda il rinvio non appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni(Sez. U, n. 4708 del 27/03/1992, Fogliani, Rv. 190828 – 01; Sez. 3 - , n. 3223del 06/10/2020, dep. 2021, Rv. 280869 – 01; Sez. 3, n. 18080 del 30/03/2022,n.m.).A quanto considerato consegue che è onere del difensore allegare gli elementiche consentano di verificare la tempestività dell’istanza secondo i criteri appenadefiniti.2.3. Nel caso di specie, la sequenza processuale sopra esposta evidenzia cheil difensore non ha dato idoneamente conto della tempestività della comunicazionedella propria istanza e che, anzi, questa risulta manifestamente intempestiva.2.3.1. Come premesso, gli atti allegati all’istanza di rinvio non danno contodel momento in cui l’avv. D’Angelo ha avuto comunicazione del decreto difissazione dell’udienza del 30 ottobre 2025 nel processo 3430/24 [OSCURATO:PERSONA] chedoveva determinare l’impedimento dedotto. Sicché non ha assolto l’oneredimostrativo che si è visto su di lui gravare al riguardo.2.3.2. Risulta, comunque, che l’impedimento, in quanto sussistente, eranecessariamente stato oggetto di comunicazione tardiva. Ed, invero, in tanto lafissazione dell’udienza nel procedimento 3430/24 [OSCURATO:PERSONA] poteva integrareimpedimento in quanto la stessa fosse stata comunicata all’avv. D’Angelo almeno10 giorni prima della data di svolgimento ai sensi dell’art. 419 comma 4 cod. proc.pen.. Consegue che l’istanza, sottoscritta digitalmente in data 29 ottobre 2025alle ore 11:08 e ricevuta dal sistema PDP quello stesso giorno alle ore 12:27 perl’udienza del 30 ottobre 2025, si presentava intrinsecamente non tempestiva.Nel quadro esposto è inconsistente e, comunque, irrilevante la prospettazionedi un ipotetico ritardo nella attestazione di ricezione dell’istanza da parte delsistema PDP. Ritardo che, appunto, oltre che assolutamente indimostrato, sarebbecontenuto al più nella estensione di poco più di un’ora. Rileva, invece, in terminidirimenti che l’istanza è stata tardivamente trasmessa. D’altro canto, propriol’intempestività si pone oggettivamente quale ragione per cui la Corte d’appellonon era stata portata a conoscenza dell’istanza, tanto che il Presidente si eralimitato a constatare l’assenza del difensore ed a nominare un suo sostituto perl’udienza. Risulta, pertanto, che l’istanza del difensore era priva dei requisitinecessari ai fini della sua stessa ammissibilità Sicché la carenza di pronuncia sullastessa non ha determinato la nullità qui invocata.3. Il ricorso deve, pertanto, essere dichiarato inammissibile con condanna delricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila infavore della cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.Così è deciso, 09/06/2026Il Consigliere estensore Il Presidente