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Corte di giustizia UEsentenzaSezione I

Corte di giustizia UE/2021

ECLI:EU:C:2021:770
Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

62021CO0023_INF

Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (Immatricolazione di un veicolo di una società priva di personalità giuridica) (causa C‑23/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Circolazione stradale – Conducente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione del socio e amministratore di una società stabilita in tale altro Stato membro – Obbligo di immatricolazione nel primo Stato membro»

1. Libertà di stabilimento – Restrizioni – Persona residente sul territorio nazionale e che è amministratore di una società avente sede in un altro Stato membro o lavoratore autonomo – Utilizzo di un veicolo immatricolato in tale altro Stato membro – Normativa nazionale che prevede, a pena di sanzione pecuniaria, l’obbligo di detenere permanentemente, a bordo di tale veicolo, determinati documenti – Documenti che attesanto che la persona interessata soddisfa le condizioni per l’applicazione della deroga all’obbligo di immatricolazione nello Stato membro di residenza – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza – Violazione del principio di proporzionalità (Art. 49 TFUE) (V. punti 28-30, 32-37, 39-50, disp. 1)

2. Libertà di stabilimento – Restrizioni – Persona residente sul territorio nazionale e che è socio amministratore di una società avente sede in un altro Stato membro – Utilizzo di un veicolo immatricolato in tale altro Stato membro – Normativa nazionale dello Stato membro di residenza che impone a tale persona di immatricolarvi il proprio veicolo – Persona interessata che non percepisce una retribuzione o un reddito da tale società – Persona interessata che non può provare il suo ruolo effettivo all’interno di detta società – Inammissibilità – Presupposto – Veicolo che non deve essere né destinato ad essere utilizzato essenzialmente nello Stato membro di residenza a titolo permanente né utilizzato in tal modo (Art. 49 TFUE) (vedi punti 45-50, disp. 2) Dispositivo 1) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un amministratore di una società o un lavoratore autonomo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione, in detto Stato membro, di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione da una società, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita in tale altro Stato membro, solo se i documenti che attestano che l’interessato soddisfa le condizioni per l’applicazione di tale deroga si trovino permanentemente a bordo di detto veicolo. 2) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad un socio e amministratore di una società, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], di immatricolarvi un veicolo messogli a disposizione dalla sua società, stabilita in un altro Stato membro, quando detto socio ed amministratore non percepisce una retribuzione o un reddito da tale società, senza che gli sia possibile provare il suo ruolo effettivo all’interno della società, purché tale veicolo non sia né destinato ad essere utilizzato essenzialmente nel primo Stato membro a titolo permanente né, di fatto utilizzato in tal modo. ( 1 ) GU C 128 del 12.4.2021 .

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
62021CO0023_INF Ordinanza della Corte (Sesta Sezione) del 23 settembre 2021 – [OSCURATO:PERSONA] (Immatricolazione di un veicolo di una società priva di personalità giuridica) (causa C‑23/21) ( 1 ) «Rinvio pregiudiziale – Articolo 99 del regolamento di procedura – Articolo 49 TFUE – Libertà di stabilimento – Circolazione stradale – Conducente [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] – Veicolo immatricolato in un altro Stato membro – Veicolo messo a disposizione del socio e amministratore di una società stabilita in tale altro Stato membro – Obbligo di immatricolazione nel primo Stato membro» 1. Libertà di stabilimento – Restrizioni – Persona residente sul territorio nazionale e che è amministratore di una società avente sede in un altro Stato membro o lavoratore autonomo – Utilizzo di un veicolo immatricolato in tale altro Stato membro – Normativa nazionale che prevede, a pena di sanzione pecuniaria, l’obbligo di detenere permanentemente, a bordo di tale veicolo, determinati documenti – Documenti che attesanto che la persona interessata soddisfa le condizioni per l’applicazione della deroga all’obbligo di immatricolazione nello Stato membro di residenza – Inammissibilità – Giustificazione – Assenza – Violazione del principio di proporzionalità (Art. 49 TFUE) (V. punti 28-30, 32-37, 39-50, disp. 1) 2. Libertà di stabilimento – Restrizioni – Persona residente sul territorio nazionale e che è socio amministratore di una società avente sede in un altro Stato membro – Utilizzo di un veicolo immatricolato in tale altro Stato membro – Normativa nazionale dello Stato membro di residenza che impone a tale persona di immatricolarvi il proprio veicolo – Persona interessata che non percepisce una retribuzione o un reddito da tale società – Persona interessata che non può provare il suo ruolo effettivo all’interno di detta società – Inammissibilità – Presupposto – Veicolo che non deve essere né destinato ad essere utilizzato essenzialmente nello Stato membro di residenza a titolo permanente né utilizzato in tal modo (Art. 49 TFUE) (vedi punti 45-50, disp. 2) Dispositivo 1) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro in virtù della quale un amministratore di una società o un lavoratore autonomo, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], può avvalersi di una deroga all’obbligo di immatricolazione, in detto Stato membro, di un veicolo immatricolato in un altro Stato membro e messo a sua disposizione da una società, dotata o meno di personalità giuridica, stabilita in tale altro Stato membro, solo se i documenti che attestano che l’interessato soddisfa le condizioni per l’applicazione di tale deroga si trovino permanentemente a bordo di detto veicolo. 2) L’articolo 49 TFUE deve essere interpretato nel senso che esso osta ad una normativa di uno Stato membro che impone ad un socio e amministratore di una società, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA], di immatricolarvi un veicolo messogli a disposizione dalla sua società, stabilita in un altro Stato membro, quando detto socio ed amministratore non percepisce una retribuzione o un reddito da tale società, senza che gli sia possibile provare il suo ruolo effettivo all’interno della società, purché tale veicolo non sia né destinato ad essere utilizzato essenzialmente nel primo Stato membro a titolo permanente né, di fatto utilizzato in tal modo. ( 1 ) GU C 128 del 12.4.2021 .
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