CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 27559/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. SORVEGLIANZA di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto in fatto e considerato in diritto Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre per cassazione contro il provvedimento indicato in intestazione; Osservato che l'unico motivo di ricorso contiene una critica al provvedimento impugnato che non permette di individuare in esso profili di manifesta illogicità della motivazione, atteso che si risolve nella prospettazione della non opportunità del provvedimento, che, però, non è motivo di ricorso per cassazione, e che l'unica censura al percorso logico della motivazione, ovvero quella sulla impossibilità di valutare una archiviazione ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen. alla stregua di un precedente penale, è affetta dal vizio di specificità dei motivi (Sez. 2, Sentenza n. 17281 del 08/01/2019, Delle Cave, Rv. 276916, nonché, in motivazione, Sez. U, Sentenza n. 8825 del 27/10/2016, dep. 2017, Galtelli, Rv. 268823), perché non prende posizione sulla motivazione dell'ordinanza impugnata, che ha evidenziato che, pur essendo stato archiviato il procedimento penale, il tentato furto che lo ha originato deve comunque essere valutato quale fatto storico; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo; P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 10 lugli