Torna alla ricerca
CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 03858/2023

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA

1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina che l'ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati di violenza privata e danneggiamento.

2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., oltre ad articolare doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato.

È infatti immune da censure la motivazione di diniego fornita dalla Corte territoriale, che ha correttamente rilevato come difetti, nella specie, la manifestazione di una volontà riparatoria da parte dell'imputato, avendo il padre del medesimo chiesto scusa "per il figlio", senza fare in alcun modo propria una sua pregressa volontà in tal senso.

Sul punto è stato condivisibilmente affermato, al contrario, che ai fini della concessione dell'attenuante il risarcimento può ritenersi eseguito personalmente dall'imputato solo se questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018, Rv. 273587), circostanza insussistente nella specie.

3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr.

Corte cost. n. 186 del 2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 12 dicembr

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 02/12/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; OSSERVA 1. Visto il ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza della Corte di Appello di Messina, di conferma della sentenza del Tribunale di Messina che l'ha condannato alla pena di un anno e due mesi di reclusione per i reati di violenza privata e danneggiamento. 2. Considerato che il motivo di ricorso proposto, di denuncia della violazione di legge e del vizio di motivazione in riferimento alla mancata concessione dell'attenuante ex art. 62 n. 6 c.p., oltre ad articolare doglianze in punto di fatto, è manifestamente infondato. È infatti immune da censure la motivazione di diniego fornita dalla Corte territoriale, che ha correttamente rilevato come difetti, nella specie, la manifestazione di una volontà riparatoria da parte dell'imputato, avendo il padre del medesimo chiesto scusa "per il figlio", senza fare in alcun modo propria una sua pregressa volontà in tal senso. Sul punto è stato condivisibilmente affermato, al contrario, che ai fini della concessione dell'attenuante il risarcimento può ritenersi eseguito personalmente dall'imputato solo se questi ne abbia conoscenza e mostri la volontà di farlo proprio (Sez. 4, Sentenza n. 22022 del 22/02/2018, Rv. 273587), circostanza insussistente nella specie. 3. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende (cfr. Corte cost. n. 186 del 2000). P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 12 dicembr
Sentenza Cassazione n. 03858/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris