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CassazionesentenzaSezione 2

Cassazione n. 17844/2026

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appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, GiuseppeSassone, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.

Con ordinanza dell’11 febbraio 2026, la Corte di appello di Roma hadichiarato inammissibile, perché presentata da difensore non munito di procuraspeciale, la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato formatosisulla sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 10 maggio 2024, divenutairrevocabile il 9 settembre 2024, con cui quest'ultimo era stato condannato allapena di mesi sei di reclusione per il delitto di invasione di edifici accertato il 24giugno 2017.La Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, rilevava che la procuraspeciale allegata su un foglio separato alla domanda di rescissione del giudicato,pur facendo generico riferimento alla possibilità del difensore di chiedere larescissione del giudicato, non indicava la sentenza né il numero di procedimentopenale al quale atteneva la domanda; invero nell'atto in esame si faceva genericoriferimento ad un procedimento penale, identificato con numeri diversi da quellicui si riferisce la sentenza oggetto della domanda di rescissione.

Ne conseguivache, in difetto di qualsiasi riferimento alla concreta vicenda processuale, non erapossibile accertare in modo univoco la volontà del ricorrente di trasferire aldifensore il potere di esercitare l'impugnazione essendosi, pertanto, in presenza diuna procura priva della determinazione del suo oggetto, in violazione dell'art. 122cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della domanda.2.

Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato,deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 122 cod. proc. pen. e 629‑bis cod. proc. pen.Si deduce che l’istanza di rescissione del giudicato sarebbe stata propostada un difensore munito di procura speciale, sottoscritta dalla parte e da luiautenticata.

Si evidenzia che tale procura attribuiva espressamente anche il poteredi proporre la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. eche nell’istanza era indicata la sentenza del Tribunale di Frosinone oggetto dellarichiesta.

Quanto, infine, all’errata indicazione di alcuni numeri di procedimento,si deduce che si tratterebbe di un mero errore materiale, poiché dal testodell’istanza emergerebbe in modo inequivoco la volontà di proporre rescissione delgiudicato avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1.

Il ricorso è inammissibile.2.

In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., èinammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazionepresentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munitodi procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod.proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione perla proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munitodi procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 –01).2.1.

Inoltre, è stato chiarito che, nei casi in cui nel giudizio penale siaprescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procuraspeciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti,deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura aimpugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc.pen.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formulesacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, quando il tenore deitermini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione consentadi escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte(Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335 – 01).2.2.

Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte di appello,la procura speciale, allegata su foglio separato all’istanza di rescissione delgiudicato, si limita a un generico riferimento al potere del difensore di proporre,tra gli altri, tale rimedio, senza tuttavia indicare né la sentenza né il numero delprocedimento penale cui la domanda si riferisce (a differenza della procura specialeallegata al ricorso per cassazione, la quale contiene una frase manoscritta recantela dicitura «in ordine alla sentenza n. 769/22 emessa dal Tribunale di Frosinone»);inoltre, nella procura allegata all’istanza di rescissione del giudicato, è richiamatoin termini generici un procedimento penale identificato con numeri diversi da quelliconcernenti la sentenza oggetto dell’istanza.Da ciò la Corte territoriale ha correttamente desunto che, in mancanza diunivoci riferimenti alla concreta vicenda processuale, non fosse possibilericostruire in modo inequivoco la volontà del ricorrente di conferire al difensore ilpotere di esercitare l’impugnazione, con la conseguente configurabilità di unaprocura priva della necessaria determinazione del suo oggetto, in violazionedell’art. 122 cod. proc. pen., e quindi della declaratoria di inammissibilità delladomanda.3.

Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
appello di Romavisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA];letta la requisitoria scritta con la quale il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, GiuseppeSassone, ha chiesto dichiararsi il ricorso inammissibile.[OSCURATO:PERSONA] FATTO1. Con ordinanza dell’11 febbraio 2026, la Corte di appello di Roma hadichiarato inammissibile, perché presentata da difensore non munito di procuraspeciale, la richiesta di [OSCURATO:PERSONA] di rescissione del giudicato formatosisulla sentenza emessa dalla Corte di appello di Roma il 10 maggio 2024, divenutairrevocabile il 9 settembre 2024, con cui quest'ultimo era stato condannato allapena di mesi sei di reclusione per il delitto di invasione di edifici accertato il 24giugno 2017.La Corte di appello, con l'ordinanza impugnata, rilevava che la procuraspeciale allegata su un foglio separato alla domanda di rescissione del giudicato,pur facendo generico riferimento alla possibilità del difensore di chiedere larescissione del giudicato, non indicava la sentenza né il numero di procedimentopenale al quale atteneva la domanda; invero nell'atto in esame si faceva genericoriferimento ad un procedimento penale, identificato con numeri diversi da quellicui si riferisce la sentenza oggetto della domanda di rescissione. Ne conseguivache, in difetto di qualsiasi riferimento alla concreta vicenda processuale, non erapossibile accertare in modo univoco la volontà del ricorrente di trasferire aldifensore il potere di esercitare l'impugnazione essendosi, pertanto, in presenza diuna procura priva della determinazione del suo oggetto, in violazione dell'art. 122cod. proc. pen., con conseguente inammissibilità della domanda.2. Avverso tale ordinanza ricorre per cassazione il difensore dell’imputato,deducendo, con unico motivo, la violazione di legge e il vizio di motivazione inrelazione agli artt. 122 cod. proc. pen. e 629‑bis cod. proc. pen.Si deduce che l’istanza di rescissione del giudicato sarebbe stata propostada un difensore munito di procura speciale, sottoscritta dalla parte e da luiautenticata. Si evidenzia che tale procura attribuiva espressamente anche il poteredi proporre la rescissione del giudicato ai sensi dell’art. 629-bis cod. proc. pen. eche nell’istanza era indicata la sentenza del Tribunale di Frosinone oggetto dellarichiesta. Quanto, infine, all’errata indicazione di alcuni numeri di procedimento,si deduce che si tratterebbe di un mero errore materiale, poiché dal testodell’istanza emergerebbe in modo inequivoco la volontà di proporre rescissione delgiudicato avverso la sentenza del Tribunale di Frosinone.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il ricorso è inammissibile.2. In tema di rescissione del giudicato ex art. 629-bis cod. proc. pen., èinammissibile, per difetto di legittimazione soggettiva, il ricorso per cassazionepresentato, nell'interesse del condannato, dal difensore non munitodi procura speciale autenticata, atteso il rinvio della norma citata all'art. 640 cod.proc. pen. in tema di revisione, che prevede quale condizione di legittimazione perla proposizione del ricorso per cassazione che il difensore sia munitodi procura speciale (Sez. 2, n. 23364 del 09/07/2020, Machmoum, Rv. 279480 –01).2.1. Inoltre, è stato chiarito che, nei casi in cui nel giudizio penale siaprescritto che la parte stia in giudizio col ministero di difensore munito di procuraspeciale, il mandato, in virtù del generale principio di conservazione degli atti,deve considerarsi valido - sia con riguardo al conferimento della procura aimpugnare al difensore sia all'oggetto dello specifico gravame (art. 576 cod. proc.pen.) - anche quando la volontà del mandante non sia trasfusa in rigorose formulesacramentali, ovvero sia espressa in forma incompleta, quando il tenore deitermini usati nella redazione della procura speciale e la sua collocazione consentadi escludere ogni incertezza in ordine all'effettiva portata della volontà della parte(Sez. 2, n. 46159 del 11/07/2013, Ferrari, Rv. 257335 – 01).2.2. Nel caso in esame, come correttamente rilevato dalla Corte di appello,la procura speciale, allegata su foglio separato all’istanza di rescissione delgiudicato, si limita a un generico riferimento al potere del difensore di proporre,tra gli altri, tale rimedio, senza tuttavia indicare né la sentenza né il numero delprocedimento penale cui la domanda si riferisce (a differenza della procura specialeallegata al ricorso per cassazione, la quale contiene una frase manoscritta recantela dicitura «in ordine alla sentenza n. 769/22 emessa dal Tribunale di Frosinone»);inoltre, nella procura allegata all’istanza di rescissione del giudicato, è richiamatoin termini generici un procedimento penale identificato con numeri diversi da quelliconcernenti la sentenza oggetto dell’istanza.Da ciò la Corte territoriale ha correttamente desunto che, in mancanza diunivoci riferimenti alla concreta vicenda processuale, non fosse possibilericostruire in modo inequivoco la volontà del ricorrente di conferire al difensore ilpotere di esercitare l’impugnazione, con la conseguente configurabilità di unaprocura priva della necessaria determinazione del suo oggetto, in violazionedell’art. 122 cod. proc. pen., e quindi della declaratoria di inammissibilità delladomanda.3. Per le considerazioni esposte, il ricorso deve essere dichiaratoinammissibile.Alla inammissibilità del ricorso consegue la condanna del ricorrente alpagamento delle spese del procedimento nonché, ai sensi dell’art. 616 cod. proc.pen., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilitàemergenti dal ricorso (Corte Cost. 13 giugno 2000, n. 186) al versamento dellasomma ritenuta equa di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento dellespese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delleammende.Così è deciso, 16/04/2026Il Consigliere estensore Il PresidenteDaniela [OSCURATO:PERSONA]
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