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CassazionedecretoSezione 1Decisione del 29 aprile 2026

Cassazione n. 18624/2026

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D. SORVEGLIANZA di Livornoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato con cui il Magistrato di sorveglianza diLivorno ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di reclamo. presentata da MarcelloVerdiani per insussistenza delle condizioni previste dagli art.. 69, comma 6 lett. a), e 35-bisOrd. pen.1.

Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, ,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017; Sez.

U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2.

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
D. SORVEGLIANZA di Livornoudita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] DIRITTOVisti gli atti.Esaminati il ricorso ed il decreto impugnato con cui il Magistrato di sorveglianza diLivorno ha dichiarato l’inammissibilità dell’istanza di reclamo. presentata da MarcelloVerdiani per insussistenza delle condizioni previste dagli art.. 69, comma 6 lett. a), e 35-bisOrd. pen.1. Rilevato che l'atto di impugnazione è stato proposto personalmente dall'interessato, ,mentre avrebbe dovuto essere sottoscritto da difensore iscritto nell'albo speciale della Cortedi cassazione (artt. 571, comma 1, e 613, comma 1, cod. proc. pen., come modificati dallalegge n. 103 del 2017; Sez. U, n. 8914 del 21/12/2017, dep. 2018, Aiello, Rv. 272010-01).2. Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, de plano, anorma dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen. (introdotto dalla medesima legge n. 103del 2017), con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e dellasomma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. P.Q.MDichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle speseprocessuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.Così è deciso, 29/04/2026Il Consigliere estensore Il Presidente
Decreto Cassazione n. 18624/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris