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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 3 giugno 2025

Cassazione n. 32090/2025

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevatane l'assoluta genericità, in quanto meramente ripetitivo della tesi difensiva già propugnata, ma adeguatamente disattesa, tanto in primo che in secondo grado; considerato che la funzione essenziale del ricorso non è la riproduzione delle argomentazioni già formulate, quanto il confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, per evidenziare eventuali violazioni di legge o vizi di motivazione, funzione nel caso specifico radicalmente elusa dall'atto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere Estensore Il Presidente

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 16/09/2024 della CORTE APPELLO di VENEZIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso di [OSCURATO:PERSONA]; rilevatane l'assoluta genericità, in quanto meramente ripetitivo della tesi difensiva già propugnata, ma adeguatamente disattesa, tanto in primo che in secondo grado; considerato che la funzione essenziale del ricorso non è la riproduzione delle argomentazioni già formulate, quanto il confronto critico con la motivazione della sentenza impugnata, per evidenziare eventuali violazioni di legge o vizi di motivazione, funzione nel caso specifico radicalmente elusa dall'atto di impugnazione; ritenuto, pertanto, che il ricorso vada dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 3 giugno 2025 [OSCURATO:PERSONA] ere Estensore Il Presidente
Sentenza Cassazione n. 32090/2025 — Fons Iuris — Fons Iuris