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CassazionesentenzaSezione 2Decisione del 12 luglio 2023

Cassazione n. 23616/2023

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a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1326-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -2- rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1265/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE

1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune di Firenze, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che aveva ottenuto in locazione dal proprietario [OSCURATO:PERSONA], con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il complesso immobiliare sito in Firenze alla via Orcagna nn. 20/A e 6 rosso nonché alla via Arnolfo n. 16 , e che a seguito della morte del proprietario aveva concluso un nuovo contratto con l’usufruttuaria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con scadenza quindi al 30/6/2010.

A seguito della morte dell’usufruttuaria nonché del nudo proprietario, i beni erano pervenuti al Comune convenuto, Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -3- giusta testamento olografo del secondo, Comune che aveva comunicato la disdetta dal contratto dovendo dare attuazione alle disposizioni testamentarie con le quali era stato beneficiato del bene.

Ricordava altresì che all’epoca del primo contratto l’immobile era in precarie condizioni manutentive, e che aveva sostenuto ingenti costi di ristrutturazione, trasformando lo in un avviato centro fitness della città, come emergeva anche dal contenuto del contratto concluso nel 1998 con l’usufruttuaria, che aveva riconosciuto l’importanza delle modiche apportate, impegnandosi a riconoscere alla cessazione del rapporto un importo pari ai costi sostenuti.

Rilevava che era venuta a conoscenza del subentro del Comune nella proprietà del bene solo a seguito di missiva del 4/8/2000, con la quale le era stato comunicato il decesso dell’usufruttuaria, [OSCURATO:PERSONA], e che aveva saputo del contenuto delle disposizioni testamentarie solo in occasione del diniego di rinnovo del contratto.

Concludeva, quindi , affinché fosse dichiarato nullo o annullato il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], ovvero che fosse accertata la nullità per illiceità o impossibilità delle condizioni apposte al lascito in favore del Comune, con conseguente dichiarazione di nullità ovvero inefficacia della disdetta dal contratto di locazione, in quanto proveniente da chi non era proprietario del complesso immobiliare.

Nella resistenza dei convenuti,che eccepivano in particolare la prescrizione dell’azione di annullamento del testamento, il Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -4- Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 2 del 2/1/2012, rigettò le domande della [OSCURATO:PERSONA] relative all’invalidità del testamento olografo per difetto di forma nonché quella di nullità per illiceità delle condizioni apposte.

Avverso tale sentenza propose appello l’attrice cui resistevano il Comune di Firenze, nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’usufruttuaria, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della nuda proprietaria, [OSCURATO:PERSONA].

La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1265 del 28/5/2019 ha rigettato l’appello.

Disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], riteneva meritevole di conferma la decisione circa la prescrizione della domanda di annullamento del testamento olografo per assenza di data.

Infatti, l’azione de qua va proposta nel temine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie e nella fattispecie emergeva che già nel 1995 gli eredi legittimi avevano proposto azione di impugnativa del testamento - il cui giudizio era stato definito con transazione con il Comune del 1997- a seguito di accettazion e beneficiata del 21/10/1996.

Poteva, quindi , reputarsi che la data di esecuzione delle disposizioni testamentarie risalisse già a quella dell’accettazione dell’eredità da parte del Comune ovvero a quella della successiva transazione, non essendo rilevante che Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -5- fosse stata data esecuzione a tutte le disposizioni testamentarie.

Peraltro, la società aveva avuto conoscenza dell’acquisto da parte del Comune già nel 1998, allorché aveva stipulato un nuovo contratto di locazione con l’usufruttuaria ovvero nel 2000, quanto il Comune le aveva comunicato di essere divenuto pieno proprietario del complesso immobiliare.

Quanto, invece, all’azione di accertamento dell’illiceità delle clausole testamentarie, la Corte d’Appello riteneva che la lettura combinata delle disposizioni deponesse nel senso che l’intento del testatore era quello di lasciare il complesso al Comune di Firenze, ma subordinatamente alla destinazione ad uso di piscina e palestra e di altre attrezzature sportive in favore della collettività, per almeno sessanta anni e con gestione diretta da parte del Comune ovvero di altro ente dal medesimo nominato e che non persegua finalità di lucro.

Si trattava di condizioni lecite e non in contrasto con norme imperative.

Infatti, anche a voler ravvisare nella previsione testamentaria l’indiretta imposizione di un divieto di alienazione, quanto meno per la durata indicata dal de cuius, il limite risulta valido ai sensi dell’art. 1379 c.c., in quanto non compromette definitivamente il diritto dell’onerato.

Si tratta infatti di un ente istituzionale, la cui durata è di norma indeterminata (e non è quindi una persona fisica); sussiste un apprezzabile interesse delle parti coinvolte, posto che il de cuius intendeva in tal modo dare attuazione ai suoi Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -6- desideri di solidarietà sociale, desideri che il Comune avrebbe soddisfatto nell’interesse della collettività.

Né poteva invocarsi il principio espresso dal giudice di legittimità che aveva ravvisato la nullità nel diverso caso di vincolo connotato da perpetuità.

2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze sulla base di un motivo.

Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso.

La ricorrente ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza.

Glialtri intimati non hanno svolto attività difensiva.

3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1379 e degli artt. 626, 634 e 647, co. 3 , c.c., nonché dell’art. 97 Cost.

Si deduce che la sentenza ha errato nel ritenere non illecite le clausole contenute nel testamento in favore del Comune di Firenze, concludendo per il contenimento del vincolo di destinazione in un termine da reputare ragionevole.

In realtà le norme di cui alla rubrica risultano violate, in quanto la previsione di un limite al potere di disposizione da parte del Comune per un periodo di ben sessanta anni configura un vero e proprio divieto testamentario di alienazione, senza che possa rilevare ai fini del giudizio di convenienza la natura pubblica dell’ente beneficiario.

La valutazione circa la liceità del limite all’autonomia negoziale non può dipendere dalla natura pubblica o privata del Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -7- soggetto cui è imposta la limitazione, stante il superiore interesse pubblico presieduto dal divieto di cui all’art. 1379 c.c.

L’irragionevolezza del limite emerge proprio in ragione dell’ampiezza del periodo di tempo previsto dal de cuius, che eccede quello che può ritenersi invece ragionevole, pari al massimo a venti anni, che è il termine per l’acquisto per usucapione, ovvero quello dettato dall’art. 965 co. 3 c.c., come limite al diritto dell’enfiteuta di disporre del proprio diritto.

Pertanto, andrebbe dichiarata la nullità della disposizione testamentaria ed andrebbe accertato se il vincolo costituiva il motivo unico e determinante per l’assegnazione dei beni al Comune, sicché una volta riscontrata tale evenienza, dovrebbe addivenirsi alla stessa nullità dell’attribuzione del bene al Comune, ovvero, nel caso in cui non fosse il motivo unico e determinante, a dare atto dell’assenza di un limite alla possibilità per l’ente locale di concederlo in locazione alla ricorrente.

Il motivo deve essere rigettato.

Il testamento di [OSCURATO:PERSONA] prevedeva l’attribuzione della proprietà del complesso immobiliare oggetto di causa al Comune di Firenze con “le seguenti condizioni: A - c he il Comune di Firenze liberi, appena possibile, il complesso immobiliare dalla attuale conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. e gestisca direttamente il detto complesso ad uso di piscina ed attrezzature sportive.

Se lagestione diretta fosse, per qualche valido motivo, impossibile o difficoltosa per l’[OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -8- Comunale, dispongo che la gestione stessa venga, entro brevissimo tempo dalla entrata in possesso dell’immobile, affidata dal Comune di Firenze a terzi, purché il terzo sia una società con prevalente partecipazione pubblica oppure un ente anche non commerciale non avente scopo di lucro; B - c he il Comune di Firenze mantenga per almeno sessanta anni la destinazione attuale dell’immobile ad uso di piscina, di palestra ed altre attrezzature sportive, a favore dell’intera collettività.

Risulta quindi che effettivamente la volontà del testatore fosse quella di destinare il bene del quale era proprietario in favore del Comune di Firenze, ma vincolato alla specifica destinazione ad uso sportivo e ricreativo in favore della collettività, per un periodo di almeno sessanta anni, e con gestione diretta da parte dell’ente locale ovvero di altro soggetto, dal primo designato, purché a sua volta connotato da finalità pubblicistiche ovvero dall’assenza di una finalità di lucro.

Ritiene il collegio che possa effettivamente convenirsi con la precedente giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che anche un vincolo di destinazione possa assumere rilievo ai fini dell’applicazione della previsione di cui all’art. 1379 c.c., come appunto da ultimo sostenuto da Cass. n. 15240/2017, che ha affermato il principio per cui l’attribuzione patrimoniale gratuita (nella specie, sotto forma di legato) di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -9- risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati “sine die”.

Nella fattispecie però, a differenza del caso esaminato nel precedente ora richiamato, il vincolo di destinazione apposto all’attribuzione testamentaria in favore del Comune è predeterminato nel tempo, e precisamente nella misura di sessanta anni.

L’art. 1379 c.c. subordina però il giudizio di invalidità per illiceità del patto contenente il divieto di alienazione, e nella specie la disposizione testamentaria, all’assenza di un suo contenimento entro convenienti limiti di tempo ed alla sua non rispondenza ad un apprezzabile interesse di una delle parti.

E’ evidente nella fattispecie in esame l’apprezzabilità dell’interesse che il limite testamentario mira a soddisfare, e ciò sia nella prospettiva del testatore, che intendeva in tal modo dare concreta attuazione alle sue aspirazioni filantropiche, fornendo un indubbio vantaggio per la collettività (che avrebbe potuto fruire di un complesso sportivo per lo svolgimento di attività ludico – ricreativa gestita da un soggetto non ispirato dal perseguimento di finalità di lucro), che in quella del Comune che, in quanto ente territoriale istituzionalmente deputato alla cura degli interessi della popolazione locale , veniva posto nelle con dizioni di offrire un servizio chiaramente idoneo al miglioramento del benessere psico - fisico della cittadinanza, senza dover Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -10- sostenere i costi per la realizzazione ex novo di un impianto sportivo a tale scopo destinato.

La censura della ricorrente si appunta essenzialmente sulla valutazione di “convenienza” del limite temporale apposto al vincolo medesimo.

Rileva il Collegio che, pur dovendo convenirsi con il giudizio di generalizzato disfavore per i vincoli aventi carattere perpetuo, la previsione legislativa si avvale di un’espressione che risulta priva di indicazioni quantitative predeterminate, e ciò, come confermato dalla Relazione al Re del codice civile n. 630, in quanto “data la varietà dei diritti che possono formare oggetto della convenzione …. non era possibile stabilire un termine massimo di durata del divieto, valevole in ogni caso; si è preferito perciò rimettere la valutazione dei limiti, caso per caso al prudente arbitrio del giudice”.

Se quindi la ratio che ha ispirato il legislatore è stata quella di omettere ogni riferimento temporale, onde assicurare al giudice dei margini interpretativi tali da adeguare la soluzione del caso alla peculiare natura della fattispecie, tenendo conto, tra gli altri, della natura del diritto interessato (è, infatti , evidente come diverso debba essere il trattamento dei limiti imposti per i beni immobili rispetto a quelli dettati per i beni mobili), dell’interesse che il limite intende soddisfare e,non da ultimo, anche del soggetto cui il limite è imposto, la censura appare chiaramente volta a contestare un apprezzamento essenzialmente rimesso alla valutazione esclusiva del giudice di merito, che nella sentenza impugnata ha dato ampia Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -11- giustificazione delle ragioni per le quali poteva reputarsi ragionevole il termine di sessanta anni imposto dal testatore.

Trattasi di un limite apposto al potere di disposizione di un bene immobile, che già aveva ricevuto, e proprio ad opera della società ricorrente, una destinazione a finalità sportivo - ricreative, che il testatore intendeva perpetuare, ma in vista del soddisfacimento di un interesse della collettività che, tramite la gestione del Comune ovvero di altro soggetto non ispirato da finalità di lucro, avrebbe permesso alla collettività di poter beneficare dell’esercizio dell’attività sportiva a costi evidentemente più contenuti di quelli invece scaturenti dalla gestione dell’impianto da parte di un soggetto intenzionato a trarre lucro dallo svolgimento di attività imprenditoriale.

Deve,quindi, ritenersi che la doglia nza della rico rrente attinga un accertamento in fatto riservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, dovendo in ogni caso escludersi la conferenza rispetto alla fattispecie dei diversi parametri normativi richiamati in motivo.

Come detto, non risulta violato l’art. 1379 c.c., in quanto a differenza del caso scrutinato da questa Corte nel 2017, nella fattispecie il vincolo non ha carattere di perpetuità.

Inoltre, alcun riferimento appare suscettibile di essere ricavato dalla generale previsione del termine ventennale di usucapione posto che si tratta di disciplina che regola fenomeno affatto diverso da quello in esame.

Inconferente è altresì il richiamo alla previsione di cui all’art. 965, co. 3 , c.c. , che detta un limite massimo di ve nti anni al Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -12- patto di indisponibilità del diritto di enfiteusi, trattandosi di un divieto che, come ricavabile dal dibattito svolto in sede di Commissione, mira, a differenza del divieto di cui all’art. 1379 c.c., ad evitare che l’immediata possibilità di alienazione del diritto di enfiteusi possa trasformare un diritto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] destinazione data al bene, ed a scopo di miglioramento, in una causa di speculazione da parte dell’enfiteuta che si sottrarrebbe immediatamente agli obblighi impostigli dal diritto, monetizzandolo con la vendita a terzi.

Ad avviso della Corte sembra invece che il più prossimo parametro normativo di riferimento sia quello dettato dall’art. 2645 ter c.c., che riconosce la validità degli atti di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, in vista della realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322 co. 2 c.c., e ciò in vista anche dell’opponibilità del vincolo per effetto della trascrizione, purché il vincolo non ecceda il termine di novanta anni ovvero la durata della vita della persona fisica beneficiaria.

L’evidente ricomprensione delle finalità sottese alla previsione testamentaria oggetto di causa (come in concreto individuate dalla Corte di merito, a pag. 15 punto 3.) con quelle dettate dal legislatore nell’art. 2645 ter c.c., permette di apprezzare la ragionevolezza del termine individuato dal testatore, anche in ragione del parametro normativo di raffronto che,appunto , ritiene congrua una limitazione frutto del vincolo di Ric. 2020 n. 01326 sez.

S2 -ud. 12-07-2023 -13- destinazione, nel più ampio limite cronologico di novanta anni, in quanto reputato idoneo a contemperare le contrapposte esigenze di carattere solidaristico (sottese all’imposizione del vincolo) con l’esigenza del proprietario di poter tornare a liberamente disporre del bene.

Il ricorso deve pertanto essere rigettato.

4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate.

5. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.

P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a pronunciato la seguente ORDINANZA sul ricorso 1326-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 68, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA] giusta procura in calce al ricorso; -ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 15, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -2- rappresentato e difeso dagli avvocati [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente - nonché contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; -intimati - avverso la sentenza n. 1265/2019 della CORTE D'APPELLO di FIRENZE, depositata il 28/05/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 12/07/2023 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]; Lette le memorie del ricorrente. [OSCURATO:PERSONA] DELLA DECISIONE 1. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. conveniva in giudizio dinanzi al Tribunale di Firenze il Comune di Firenze, nonché [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], deducendo che aveva ottenuto in locazione dal proprietario [OSCURATO:PERSONA], con contratto del [OSCURATO:DATA_NASCITA], il complesso immobiliare sito in Firenze alla via Orcagna nn. 20/A e 6 rosso nonché alla via Arnolfo n. 16 , e che a seguito della morte del proprietario aveva concluso un nuovo contratto con l’usufruttuaria in data [OSCURATO:DATA_NASCITA], con scadenza quindi al 30/6/2010. A seguito della morte dell’usufruttuaria nonché del nudo proprietario, i beni erano pervenuti al Comune convenuto, Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -3- giusta testamento olografo del secondo, Comune che aveva comunicato la disdetta dal contratto dovendo dare attuazione alle disposizioni testamentarie con le quali era stato beneficiato del bene. Ricordava altresì che all’epoca del primo contratto l’immobile era in precarie condizioni manutentive, e che aveva sostenuto ingenti costi di ristrutturazione, trasformando lo in un avviato centro fitness della città, come emergeva anche dal contenuto del contratto concluso nel 1998 con l’usufruttuaria, che aveva riconosciuto l’importanza delle modiche apportate, impegnandosi a riconoscere alla cessazione del rapporto un importo pari ai costi sostenuti. Rilevava che era venuta a conoscenza del subentro del Comune nella proprietà del bene solo a seguito di missiva del 4/8/2000, con la quale le era stato comunicato il decesso dell’usufruttuaria, [OSCURATO:PERSONA], e che aveva saputo del contenuto delle disposizioni testamentarie solo in occasione del diniego di rinnovo del contratto. Concludeva, quindi , affinché fosse dichiarato nullo o annullato il testamento olografo di [OSCURATO:PERSONA], ovvero che fosse accertata la nullità per illiceità o impossibilità delle condizioni apposte al lascito in favore del Comune, con conseguente dichiarazione di nullità ovvero inefficacia della disdetta dal contratto di locazione, in quanto proveniente da chi non era proprietario del complesso immobiliare. Nella resistenza dei convenuti,che eccepivano in particolare la prescrizione dell’azione di annullamento del testamento, il Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -4- Tribunale adito, con sentenza non definitiva n. 2 del 2/1/2012, rigettò le domande della [OSCURATO:PERSONA] relative all’invalidità del testamento olografo per difetto di forma nonché quella di nullità per illiceità delle condizioni apposte. Avverso tale sentenza propose appello l’attrice cui resistevano il Comune di Firenze, nonché [OSCURATO:PERSONA], quale erede dell’usufruttuaria, e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], quali eredi della nuda proprietaria, [OSCURATO:PERSONA]. La Corte d’Appello di Firenze, con sentenza n. 1265 del 28/5/2019 ha rigettato l’appello. Disattesa l’eccezione di difetto di legittimazione degli eredi di [OSCURATO:PERSONA], riteneva meritevole di conferma la decisione circa la prescrizione della domanda di annullamento del testamento olografo per assenza di data. Infatti, l’azione de qua va proposta nel temine di cinque anni dal giorno in cui è stata data esecuzione alle disposizioni testamentarie e nella fattispecie emergeva che già nel 1995 gli eredi legittimi avevano proposto azione di impugnativa del testamento - il cui giudizio era stato definito con transazione con il Comune del 1997- a seguito di accettazion e beneficiata del 21/10/1996. Poteva, quindi , reputarsi che la data di esecuzione delle disposizioni testamentarie risalisse già a quella dell’accettazione dell’eredità da parte del Comune ovvero a quella della successiva transazione, non essendo rilevante che Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -5- fosse stata data esecuzione a tutte le disposizioni testamentarie. Peraltro, la società aveva avuto conoscenza dell’acquisto da parte del Comune già nel 1998, allorché aveva stipulato un nuovo contratto di locazione con l’usufruttuaria ovvero nel 2000, quanto il Comune le aveva comunicato di essere divenuto pieno proprietario del complesso immobiliare. Quanto, invece, all’azione di accertamento dell’illiceità delle clausole testamentarie, la Corte d’Appello riteneva che la lettura combinata delle disposizioni deponesse nel senso che l’intento del testatore era quello di lasciare il complesso al Comune di Firenze, ma subordinatamente alla destinazione ad uso di piscina e palestra e di altre attrezzature sportive in favore della collettività, per almeno sessanta anni e con gestione diretta da parte del Comune ovvero di altro ente dal medesimo nominato e che non persegua finalità di lucro. Si trattava di condizioni lecite e non in contrasto con norme imperative. Infatti, anche a voler ravvisare nella previsione testamentaria l’indiretta imposizione di un divieto di alienazione, quanto meno per la durata indicata dal de cuius, il limite risulta valido ai sensi dell’art. 1379 c.c., in quanto non compromette definitivamente il diritto dell’onerato. Si tratta infatti di un ente istituzionale, la cui durata è di norma indeterminata (e non è quindi una persona fisica); sussiste un apprezzabile interesse delle parti coinvolte, posto che il de cuius intendeva in tal modo dare attuazione ai suoi Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -6- desideri di solidarietà sociale, desideri che il Comune avrebbe soddisfatto nell’interesse della collettività. Né poteva invocarsi il principio espresso dal giudice di legittimità che aveva ravvisato la nullità nel diverso caso di vincolo connotato da perpetuità. 2. [OSCURATO:PERSONA] S.r.l. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della Corte d’Appello di Firenze sulla base di un motivo. Il Comune di Firenze ha resistito con controricorso. La ricorrente ha anche depositato memorie in prossimità dell’udienza. Glialtri intimati non hanno svolto attività difensiva. 3. Il motivo di ricorso denuncia la violazione dell’art. 1379 e degli artt. 626, 634 e 647, co. 3 , c.c., nonché dell’art. 97 Cost. Si deduce che la sentenza ha errato nel ritenere non illecite le clausole contenute nel testamento in favore del Comune di Firenze, concludendo per il contenimento del vincolo di destinazione in un termine da reputare ragionevole. In realtà le norme di cui alla rubrica risultano violate, in quanto la previsione di un limite al potere di disposizione da parte del Comune per un periodo di ben sessanta anni configura un vero e proprio divieto testamentario di alienazione, senza che possa rilevare ai fini del giudizio di convenienza la natura pubblica dell’ente beneficiario. La valutazione circa la liceità del limite all’autonomia negoziale non può dipendere dalla natura pubblica o privata del Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -7- soggetto cui è imposta la limitazione, stante il superiore interesse pubblico presieduto dal divieto di cui all’art. 1379 c.c. L’irragionevolezza del limite emerge proprio in ragione dell’ampiezza del periodo di tempo previsto dal de cuius, che eccede quello che può ritenersi invece ragionevole, pari al massimo a venti anni, che è il termine per l’acquisto per usucapione, ovvero quello dettato dall’art. 965 co. 3 c.c., come limite al diritto dell’enfiteuta di disporre del proprio diritto. Pertanto, andrebbe dichiarata la nullità della disposizione testamentaria ed andrebbe accertato se il vincolo costituiva il motivo unico e determinante per l’assegnazione dei beni al Comune, sicché una volta riscontrata tale evenienza, dovrebbe addivenirsi alla stessa nullità dell’attribuzione del bene al Comune, ovvero, nel caso in cui non fosse il motivo unico e determinante, a dare atto dell’assenza di un limite alla possibilità per l’ente locale di concederlo in locazione alla ricorrente. Il motivo deve essere rigettato. Il testamento di [OSCURATO:PERSONA] prevedeva l’attribuzione della proprietà del complesso immobiliare oggetto di causa al Comune di Firenze con “le seguenti condizioni: A - c he il Comune di Firenze liberi, appena possibile, il complesso immobiliare dalla attuale conduttrice [OSCURATO:SOCIETA]. e gestisca direttamente il detto complesso ad uso di piscina ed attrezzature sportive. Se lagestione diretta fosse, per qualche valido motivo, impossibile o difficoltosa per l’[OSCURATO:PERSONA]. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -8- Comunale, dispongo che la gestione stessa venga, entro brevissimo tempo dalla entrata in possesso dell’immobile, affidata dal Comune di Firenze a terzi, purché il terzo sia una società con prevalente partecipazione pubblica oppure un ente anche non commerciale non avente scopo di lucro; B - c he il Comune di Firenze mantenga per almeno sessanta anni la destinazione attuale dell’immobile ad uso di piscina, di palestra ed altre attrezzature sportive, a favore dell’intera collettività. Risulta quindi che effettivamente la volontà del testatore fosse quella di destinare il bene del quale era proprietario in favore del Comune di Firenze, ma vincolato alla specifica destinazione ad uso sportivo e ricreativo in favore della collettività, per un periodo di almeno sessanta anni, e con gestione diretta da parte dell’ente locale ovvero di altro soggetto, dal primo designato, purché a sua volta connotato da finalità pubblicistiche ovvero dall’assenza di una finalità di lucro. Ritiene il collegio che possa effettivamente convenirsi con la precedente giurisprudenza di questa Corte che ha ritenuto che anche un vincolo di destinazione possa assumere rilievo ai fini dell’applicazione della previsione di cui all’art. 1379 c.c., come appunto da ultimo sostenuto da Cass. n. 15240/2017, che ha affermato il principio per cui l’attribuzione patrimoniale gratuita (nella specie, sotto forma di legato) di un bene con vincolo perpetuo di destinazione imposto dal disponente con clausola modale, è nulla per violazione dell’art. 1379 c.c., Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -9- risultando eccessivamente compromesso il diritto di proprietà dell’onerato, i cui poteri dispositivi sul bene - destinato a circolare, a pena di inadempimento, con il medesimo vincolo - risultano sostanzialmente sterilizzati “sine die”. Nella fattispecie però, a differenza del caso esaminato nel precedente ora richiamato, il vincolo di destinazione apposto all’attribuzione testamentaria in favore del Comune è predeterminato nel tempo, e precisamente nella misura di sessanta anni. L’art. 1379 c.c. subordina però il giudizio di invalidità per illiceità del patto contenente il divieto di alienazione, e nella specie la disposizione testamentaria, all’assenza di un suo contenimento entro convenienti limiti di tempo ed alla sua non rispondenza ad un apprezzabile interesse di una delle parti. E’ evidente nella fattispecie in esame l’apprezzabilità dell’interesse che il limite testamentario mira a soddisfare, e ciò sia nella prospettiva del testatore, che intendeva in tal modo dare concreta attuazione alle sue aspirazioni filantropiche, fornendo un indubbio vantaggio per la collettività (che avrebbe potuto fruire di un complesso sportivo per lo svolgimento di attività ludico – ricreativa gestita da un soggetto non ispirato dal perseguimento di finalità di lucro), che in quella del Comune che, in quanto ente territoriale istituzionalmente deputato alla cura degli interessi della popolazione locale , veniva posto nelle con dizioni di offrire un servizio chiaramente idoneo al miglioramento del benessere psico - fisico della cittadinanza, senza dover Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -10- sostenere i costi per la realizzazione ex novo di un impianto sportivo a tale scopo destinato. La censura della ricorrente si appunta essenzialmente sulla valutazione di “convenienza” del limite temporale apposto al vincolo medesimo. Rileva il Collegio che, pur dovendo convenirsi con il giudizio di generalizzato disfavore per i vincoli aventi carattere perpetuo, la previsione legislativa si avvale di un’espressione che risulta priva di indicazioni quantitative predeterminate, e ciò, come confermato dalla Relazione al Re del codice civile n. 630, in quanto “data la varietà dei diritti che possono formare oggetto della convenzione …. non era possibile stabilire un termine massimo di durata del divieto, valevole in ogni caso; si è preferito perciò rimettere la valutazione dei limiti, caso per caso al prudente arbitrio del giudice”. Se quindi la ratio che ha ispirato il legislatore è stata quella di omettere ogni riferimento temporale, onde assicurare al giudice dei margini interpretativi tali da adeguare la soluzione del caso alla peculiare natura della fattispecie, tenendo conto, tra gli altri, della natura del diritto interessato (è, infatti , evidente come diverso debba essere il trattamento dei limiti imposti per i beni immobili rispetto a quelli dettati per i beni mobili), dell’interesse che il limite intende soddisfare e,non da ultimo, anche del soggetto cui il limite è imposto, la censura appare chiaramente volta a contestare un apprezzamento essenzialmente rimesso alla valutazione esclusiva del giudice di merito, che nella sentenza impugnata ha dato ampia Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -11- giustificazione delle ragioni per le quali poteva reputarsi ragionevole il termine di sessanta anni imposto dal testatore. Trattasi di un limite apposto al potere di disposizione di un bene immobile, che già aveva ricevuto, e proprio ad opera della società ricorrente, una destinazione a finalità sportivo - ricreative, che il testatore intendeva perpetuare, ma in vista del soddisfacimento di un interesse della collettività che, tramite la gestione del Comune ovvero di altro soggetto non ispirato da finalità di lucro, avrebbe permesso alla collettività di poter beneficare dell’esercizio dell’attività sportiva a costi evidentemente più contenuti di quelli invece scaturenti dalla gestione dell’impianto da parte di un soggetto intenzionato a trarre lucro dallo svolgimento di attività imprenditoriale. Deve,quindi, ritenersi che la doglia nza della rico rrente attinga un accertamento in fatto riservato al giudice di merito non sindacabile in sede di legittimità, dovendo in ogni caso escludersi la conferenza rispetto alla fattispecie dei diversi parametri normativi richiamati in motivo. Come detto, non risulta violato l’art. 1379 c.c., in quanto a differenza del caso scrutinato da questa Corte nel 2017, nella fattispecie il vincolo non ha carattere di perpetuità. Inoltre, alcun riferimento appare suscettibile di essere ricavato dalla generale previsione del termine ventennale di usucapione posto che si tratta di disciplina che regola fenomeno affatto diverso da quello in esame. Inconferente è altresì il richiamo alla previsione di cui all’art. 965, co. 3 , c.c. , che detta un limite massimo di ve nti anni al Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -12- patto di indisponibilità del diritto di enfiteusi, trattandosi di un divieto che, come ricavabile dal dibattito svolto in sede di Commissione, mira, a differenza del divieto di cui all’art. 1379 c.c., ad evitare che l’immediata possibilità di alienazione del diritto di enfiteusi possa trasformare un diritto [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] destinazione data al bene, ed a scopo di miglioramento, in una causa di speculazione da parte dell’enfiteuta che si sottrarrebbe immediatamente agli obblighi impostigli dal diritto, monetizzandolo con la vendita a terzi. Ad avviso della Corte sembra invece che il più prossimo parametro normativo di riferimento sia quello dettato dall’art. 2645 ter c.c., che riconosce la validità degli atti di destinazione di beni immobili o di beni mobili iscritti in pubblici registri, in vista della realizzazione di interessi meritevoli di tutela riferibili a persone con disabilità, a pubbliche amministrazioni o ad altri enti o persone fisiche ai sensi dell’art. 1322 co. 2 c.c., e ciò in vista anche dell’opponibilità del vincolo per effetto della trascrizione, purché il vincolo non ecceda il termine di novanta anni ovvero la durata della vita della persona fisica beneficiaria. L’evidente ricomprensione delle finalità sottese alla previsione testamentaria oggetto di causa (come in concreto individuate dalla Corte di merito, a pag. 15 punto 3.) con quelle dettate dal legislatore nell’art. 2645 ter c.c., permette di apprezzare la ragionevolezza del termine individuato dal testatore, anche in ragione del parametro normativo di raffronto che,appunto , ritiene congrua una limitazione frutto del vincolo di Ric. 2020 n. 01326 sez. S2 -ud. 12-07-2023 -13- destinazione, nel più ampio limite cronologico di novanta anni, in quanto reputato idoneo a contemperare le contrapposte esigenze di carattere solidaristico (sottese all’imposizione del vincolo) con l’esigenza del proprietario di poter tornare a liberamente disporre del bene. Il ricorso deve pertanto essere rigettato. 4. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Nulla a disporre quanto alle parti rimaste intimate. 5. Poiché il ricorso è rigettato , sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi dell’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato – Legge di stabilità 2013), che ha aggiunto il comma 1-quater dell’art. 13 del testo unico di cui al d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 - della sussistenza dei presupposti processuali dell’obbligo di versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione. P. Q. M. La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese che liquida in complessivi € 6.200,00, di cui € 200,00 per esborsi, oltre spese generali pari al 15 % sui compensi, ed accessori di legge; ai sensi dell’art. 13
Sentenza Cassazione n. 23616/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris