CassazionesentenzaSezione 1
Cassazione n. 37129/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] (BULGARIA) il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del TRIB. LIBERTA' di CATANZARO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del PG, [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto il rigetto del ricorso. Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza del 17 novembre 2022 il Tribunale del riesame di Catanzaro ha confermato l'ordinanza cautelare di applicazione della custodia in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] emessa dal g.Lp. del Tribunale di Castrovillari in relazione al reato di tentato omicidio volontario in concorso di persone e porto in luogo pubblico di un fucile a canne sovrapposte con matricola parzialmente abrasa commesso il 30 ottobre 2022. In particolare, la ricorrente è indagata per essere entrata all'interno di un circolo, insieme al complice [OSCURATO:PERSONA], cercando tale [OSCURATO:PERSONA], avergli urlato contro di averla ingiustamente accusata di intrattenere relazioni extraconiugali ed, agendo materialmente il Pirro, aver puntato contro di lui un fucile sparando nove colpi senza riuscire a cagionarne la morte, perché durante l'azione il Coppola riusciva a sottrarsi agli spari. Il Tribunale del riesame ha confermato la misura della custodia in carcere disposta dal giudice perché il rischio di reiterazione del reato risulterebbe dalle specifiche modalità dell'azione, portata a compimento mediante condotta connotata da un elevatissimo grado di impulsività ed aggressività, che avrebbe disvelato una indole scarsamente raziocinante ed incline ad adottare atteggiamenti criminosi come normale metodo di risoluzione della quotidiana conflittualità; inoltre, per l'allarme sociale che desta la disponibilità in capo agli indagati di un'arma potenzialmente letale ed illegalmente detenuta che appare sintomatica del loro inserimento in ambienti criminali. Il Tribunale ha ritenuto necessaria la custodia in camere tenuto conto dell'allarmante pericolosità dell'indagata e della necessità di assicurarne il contenimento tramite limitazione della libertà sottratta alla sua autodisciplina, di cui difetta qualsiasi indicatore; le caratteristiche dell'azione fonderebbero, infatti, un giudizio prognostico negativo in ordine allo spontaneo adempimento delle prescrizioni funzionali a misure meno afflittive.. 2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso l'indagata, per il tramite del difensore, con unico motivo, di seguito esposto nei limiti strettamente necessari ex art. 173 disp. att. cod. proc. pen., in cui deduce il vizio di motivazione nella valutazione delle esigenze cautelari, in quanto non sarebbe stato considerato che il permanere del vincolo cautelare massiimo in danno del correo [OSCURATO:PERSONA] fa sì che sia tutto da dimostrare il pericolo di recidiva della condotta criminale contestata alla propria assistita; non è stato, inoltre, valutato adeguatamente lo stato di assoluta incensuratezza della stessa che induce a ritenere l'assoluta occasionalità della condotta delittuosa a lei addebitata. 3. Con requisitoria scritta il Procuratore Generale, [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto il rigetto del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è infondato. L'unico motivo sostiene anzitutto che la circostanza che sia sottoposto a misura cautelare custodiale anche il correo [OSCURATO:PERSONA], autore materiale del tentato omicidio, comporterebbe il venir meno del pericolo di recidiva. L'argomento è infondato, perché, oltre non essere del tutto pertinente alla motivazione della ordinanza impugnata che non è fondata sulla pericolosità della sola coppia Parvanova/Pirro ma su quella della Parvanova in quanto tale per le caratteristiche della sua indole impulsiva, aggressiva e scarsamente raziocinante, è comunque in contrasto con la giurisprudenza consolidata che ritiene che la contemporanea esistenza di altro vincolo cautelare su un correo non consenta di far venire meno il giudizio di pericolosità di un indagato, perché "nel vigente ordinamento penitenziario non vi sono titoli o condizioni detentive assolutamente ostativi alla possibilità di riacquistare, anche per brevi periodi, la condizione di libertà" (Sez. 4, Sentenza n. 484 del 12/11/2021, dep. 2022 , PM in proc. Abdelseoud, Rv. 282416; Sez. 1, Sentenza n. 3762 del 04/10/2019, dep. 2020, Bastone, Rv. 278498). Il motivo di ricorso sostiene anche che non sia stato valutato adeguatamente lo stato di incensuratezza della indagata, da cui si dovrebbe desumere l'assoluta occasionalità della condotta delittuosa a lei addebitata. L'argomento non è specifico rispetto alla motivazione del provvedimento impugnato, che dà atto della incensuratezza della indagata, ma ne supera la rilevanza nel giudizio sulle esigenze cautelari, motivando sulle caratteristiche dell'azione, sulla contiguità ad ambienti criminali denotata dalla disponibilità di un fucile, sulla mancanza di autodisciplina della indagata, in modo del tutto conforme alla giurisprudenza di legittimità che ritiene che l'assenza di precedenti penali sia solo uno degli elementi di valutazione del rischio di recidivanza, ma un elemento non decisivo, perché, altrimenti opinando, l'incensurato si porrebbe automaticamente al di fuori di ogni diagnosi di pericolosità (Sez. 5, Sentenza n. 5644 del 25/09/2014, dep. 2015, Iov, Rv. 264212: ai fini della configurabilità dell'esigenza cautelare del pericolo di reiterazhone dei reati, prevista dall'art. 274, lett. c), cod. proc. pen., il parametro valutativo costituito dalla personalità dell'indagato va desunto da comportamenti o atti concreti ovvero, in via disgiuntiva, dai suoi precedenti penali, nel senso che gli elementi per una valutazione di pericolosità possono trarsi anche solo da comportamenti o atti concreti - non necessariamente aventi natura processuale - in difetto di precedenti penali, poiché, diversamente opinando, l'incensurato che tenesse un comportamento processuale corretto si porrebbe automaticamente al di fuori di una diagnosi di pericolosità, benché, ai fini di tale previsione, l'analisi di quel comportamento sarebbe, se non inidonea, comunque del tutto insufficiente). In definitiva, il ricorso è infondato. 2. Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp.