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CassazionedecretoSezione LDecisione del 3 marzo 2022

Cassazione n. 28842/2022

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seguente ORDINANZA sul ricorso 19683-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro E - [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];r - controricorrente - avverso la sentenza n. 785/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 62/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]/ / / [OSCURATO:PERSONA].

RG 19683/2020 RILEVATO che con istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stata chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 7058/2022, depositata il 3.3.2022, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 19683/2020 lì dove, nel dispositivo, alla pag. 5, è stato scritto "La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo", anziché, come si evince da tutto il contesto del provvedimento, "La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo"; che il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti che nulla hanno opposto; CONSIDERATO che la procedura richiesta è esperibile perché si verte in un evidente "lapsus calami", non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nella parte motiva della sentenza dove è stato chiaramente argomentato che era il primo motivo del ricorso per cassazione meritevole di accoglimento mentre il secondo doveva essere rigettato; che, pertanto, in accoglimento della istanza, il suddetto errore va eliminato modificando il dispositivo nei sensi sopra indicati; VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 22 giugno 2022; PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza n. 7058/2022, depositata il 3.3.2022, nel senso che, lì dove si legge "La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo", deve invece leggersi ed intendersi "La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo".

Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della sentenza.

Così deciso in Roma, nella camera d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso 19683-2020 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], domiciliato in ROMA, [OSCURATO:PERSONA], presso la [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrente - contro E - [OSCURATO:SOCIETA]. (già [OSCURATO:PERSONA] S.P.A.), in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, [OSCURATO:PERSONA] 6, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che la rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA];r - controricorrente - avverso la sentenza n. 785/2019 della CORTE D'APPELLO di L'AQUILA, depositata il [OSCURATO:DATA_NASCITA] R.G.N. 62/2019; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 22/06/2022 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]/ / / [OSCURATO:PERSONA]. RG 19683/2020 RILEVATO che con istanza, presentata nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA], è stata chiesta la correzione dell'errore materiale contenuto nella sentenza di questa Corte n. 7058/2022, depositata il 3.3.2022, in riferimento al ricorso iscritto al RG n. 19683/2020 lì dove, nel dispositivo, alla pag. 5, è stato scritto "La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo", anziché, come si evince da tutto il contesto del provvedimento, "La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo"; che il decreto di fissazione dell'udienza camerale e la proposta sono stati comunicati alle parti che nulla hanno opposto; CONSIDERATO che la procedura richiesta è esperibile perché si verte in un evidente "lapsus calami", non incidente sul contenuto sostanziale della decisione esplicitato nella parte motiva della sentenza dove è stato chiaramente argomentato che era il primo motivo del ricorso per cassazione meritevole di accoglimento mentre il secondo doveva essere rigettato; che, pertanto, in accoglimento della istanza, il suddetto errore va eliminato modificando il dispositivo nei sensi sopra indicati; VISTI gli artt. 391 bis e 380 bis cod. proc. civ; FISSATA per la correzione dell'errore materiale occorso l'adunanza camerale del 22 giugno 2022; PQM La Corte dispone la correzione dell'errore materiale occorso nel dispositivo della sentenza n. 7058/2022, depositata il 3.3.2022, nel senso che, lì dove si legge "La Corte accoglie il secondo motivo, rigettato il primo", deve invece leggersi ed intendersi "La Corte accoglie il primo motivo, rigettato il secondo". Manda alla cancelleria per l'annotazione del presente provvedimento in calce all'originale della sentenza. Così deciso in Roma, nella camera d
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