Corte di giustizia UEsentenza
Corte di giustizia UE n. 1049/2011
ECLI:EU:C:2011:496
Testo integrale del provvedimento
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
Causa C‑506/08 P
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia
contro
MyTravel Group plc
e
[OSCURATO:PERSONA] europea
«Impugnazione — Accesso ai documenti delle istituzioni — Regolamento (CE) n. 1049/2001 — Art. 4, nn. 2, secondo trattino, e 3, secondo comma — Eccezioni al diritto d’accesso relative alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale nonché del
processo decisionale — Controllo delle concentrazioni — Documenti della [OSCURATO:PERSONA] redatti in occasione di un procedimento conclusosi con una decisione che ha dichiarato incompatibile
con il mercato comune un’operazione di concentrazione — Documenti redatti in seguito all’annullamento di detta decisione da parte del Tribunale»
Massime della sentenza
1.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Tutela del processo decisionale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 3, secondo comma)
2.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Tutela del processo decisionale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 3, secondo comma)
3.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Tutela del processo decisionale
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 3, secondo comma)
4.
Unione europea — Istituzioni — Diritto di accesso del pubblico ai documenti — Regolamento n. 1049/2001 — Eccezioni al diritto
di accesso ai documenti — Tutela dei pareri giuridici
(Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio n. 1049/2001, art. 4, n. 2, secondo trattino)
1.
Per quanto concerne l’eccezione diretta alla tutela del processo decisionale, prevista dall’art. 4, n. 3, del regolamento
n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], detto
art. 4, n. 3, effettua una distinzione chiara proprio in funzione della circostanza che un procedimento sia chiuso o meno.
È solo per una parte dei documenti a uso interno, ossia quelli contenenti pareri destinati a uso interno nella cornice delle
deliberazioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, che il secondo comma di detto n. 3 consente
di opporre un diniego persino dopo l’adozione della decisione, quando la loro divulgazione lederebbe gravemente il processo
decisionale di questa istituzione. Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che, una volta adottata la decisione,
le esigenze di tutela del processo decisionale presentino una rilevanza minore, di modo che la divulgazione di qualsiasi documento
diverso da quelli menzionati dall’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 non può mai ledere detto processo
e che il diniego di divulgazione di un siffatto documento non può essere autorizzato, persino quando la divulgazione di quest’ultimo
avrebbe gravemente pregiudicato questo processo se essa fosse avvenuta prima di adottare la decisione in questione.
Indubbiamente, la mera facoltà di avvalersi dell’eccezione in questione per negare la consultazione di documenti, contenenti
pareri destinati a uso interno nella cornice di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata,
non è assolutamente pregiudicata dalla circostanza che la decisione sia stata adottata. Tuttavia, ciò non significa che la
valutazione che l’istituzione interessata è chiamata a svolgere, per accertare se la divulgazione di uno di questi documenti
possa o meno ledere gravemente il suo processo decisionale, non debba tener conto della circostanza che il procedimento amministrativo
al quale fanno riferimento detti documenti si sia concluso. Infatti, le ragioni invocate da un’istituzione, che possono giustificare
il diniego di consultazione di un siffatto documento la cui comunicazione sia stata chiesta prima della chiusura del procedimento
amministrativo, potrebbero non essere sufficienti al fine di opporre un diniego di divulgazione del medesimo documento dopo
l’adozione della decisione, senza che la predetta istituzione spieghi le ragioni specifiche per le quali essa ritenga che
la chiusura del procedimento non escluda che detto diniego di consultazione rimanga giustificato alla luce del rischio di
una grave lesione del suo processo decisionale.
(v. punti 77-82)
2.
Quando l’istituzione interessata decide di negare l’accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione, essa
deve spiegare, in linea di principio, come l’accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio
all’interesse tutelato da un’eccezione prevista dall’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico
ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], che tale istituzione invoca. Inoltre, il rischio di
un siffatto pregiudizio dev’essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico.
Pertanto la [OSCURATO:PERSONA] non può negare integralmente la consultazione di una relazione redatta in materia di controllo sulle
concentrazioni omettendo completamente di suffragare i propri argomenti mediante elementi circostanziati, rispetto al contenuto
concreto della relazione, che consentano di comprendere le ragioni per le quali la divulgazione di quest’ultima avrebbe potuto
pregiudicare gravemente il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA], quando persino la procedura alla quale questo documento
è collegato si era già conclusa. In altri termini, la [OSCURATO:PERSONA] deve indicare le ragioni specifiche in base alle quali tale
istituzione riteneva che la chiusura della procedura amministrativa non escludesse che il diniego di consultazione della relazione
restasse giustificato, in considerazione del rischio di grave pregiudizio ai danni di detto processo decisionale.
(v. punti 76, 89-90)
3.
La circostanza che un documento possa essere pubblicato non esclude, in quanto tale, che questo stesso documento possa rientrare
nell’eccezione di cui all’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso del pubblico ai
documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA]. Infatti, dal disposto di detto articolo si evince che
quest’ultimo si applica a qualsiasi documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni
preliminari in seno all’istituzione.
(v. punto 93)
4.
Quando la [OSCURATO:PERSONA] respinge una domanda diretta a ottenere la consultazione di un parere del servizio giuridico in materia
di controllo sulle concentrazioni basandosi sull’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, relativo all’accesso
del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA], essa deve spiegare, in linea di principio,
come l’accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione
prevista da detto articolo.
Per quanto concerne il timore che la divulgazione di un parere del servizio giuridico relativo ad una proposta di decisione
possa suscitare dubbi sulla legittimità della decisione definitiva, proprio la trasparenza su tale punto, nel consentire che
i diversi punti di vista vengano apertamente discussi, contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità
agli occhi dei cittadini dell’Unione e ad accrescere la loro fiducia. Di fatto, è piuttosto la mancanza di informazioni e
di dibattito che può suscitare dubbi nella mente dei cittadini, non solo circa la legittimità di un singolo atto, ma anche
circa la legittimità del processo decisionale nel suo complesso. Peraltro, il rischio che i cittadini dell’Unione maturino
dubbi circa la legittimità di un atto adottato da un’istituzione, per il fatto che il servizio giuridico di quest’ultima abbia
emanato un parere negativo riguardo a tale atto, nella maggior parte dei casi non sorgerebbe se la motivazione di detto atto
fosse rafforzata evidenziando le ragioni per le quali tale parere negativo non è stato seguito.
Relativamente all’argomento secondo il quale il servizio giuridico potrebbe trovarsi costretto a difendere, dinanzi agli organi
giurisdizionali dell’Unione, la legittimità di una decisione in merito alla quale esso si sia espresso negativamente, un argomento
talmente generico non può giustificare un’eccezione alla trasparenza prevista dal regolamento n. 1049/2001. Del resto, il
servizio giuridico non può trovarsi in una situazione simile quando non è più previsto nessun ricorso vertente sulla legittimità
di detta decisione dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione.
(v. punti 110, 113-114, 116-117)
SENTENZA DELLA CORTE (Prima Sezione)
21 luglio 2011 (
*
)
«Impugnazione – Accesso ai documenti delle istituzioni – Regolamento (CE) n. 1049/2001 – Art. 4, nn. 2, secondo trattino, e 3, secondo comma – Eccezioni al diritto d’accesso relative alla tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale nonché del
processo decisionale – Controllo delle concentrazioni – Documenti della [OSCURATO:PERSONA] redatti in occasione di un procedimento conclusosi con una decisione che ha dichiarato incompatibile
con il mercato comune un’operazione di concentrazione – Documenti redatti in seguito all’annullamento di detta decisione da parte del Tribunale»
Nel procedimento C‑506/08 P,
avente ad oggetto un’impugnazione, ai sensi dell’art. 56 dello Statuto della Corte di giustizia, proposta il 14 novembre 2008,
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia
, rappresentato dalle sig.re K. Petkovska e A. Falk, in qualità di agenti,
ricorrente,
sostenuto da:
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca
, rappresentato dalle sig.re B. [OSCURATO:PERSONA] e V. [OSCURATO:PERSONA], in qualità di agenti,
[OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA]
, rappresentato dalla sig.ra C. Wissels e dal sig. J. Langer, in qualità di agenti,
Repubblica di Finlandia
, rappresentata dal sig. J. Heliskoski, in qualità di agente,
intervenienti in sede d’impugnazione,
procedimento in cui le altre parti sono:
MyTravel Group plc
, con sede in Rochdale ([OSCURATO:PERSONA]),
ricorrente in primo grado,
[OSCURATO:PERSONA] europea
, rappresentata dal sig. X. Lewis nonché dalle sig.re P. Costa de Oliveira e C. O’Reilly, in qualità di agenti,
convenuta in primo grado
sostenuta da:
Repubblica federale di Germania
, rappresentata dai sigg. M. Lumma e B. Klein, in qualità di agenti,
Repubblica francese
, rappresentata dalla sig.ra E. Belliard nonché dai sigg. G. de Bergues e A. Adam, in qualità di agenti,
[OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord
, rappresentato dalla sig.ra E. Jenkinson e dal sig. S. Ossowski, in qualità di agenti,
LA CORTE (Prima Sezione),
composta dal sig. A. Tizzano (relatore), presidente di sezione, dai sigg. A. [OSCURATO:PERSONA], M. Ilešič, M. Safjan e dalla sig.ra M.
Berger, giudici,
avvocato generale: sig.ra J. Kokott
cancelliere: sig.ra L. Hewlett, amministratore principale
vista la fase scritta del procedimento e in seguito all’udienza del 7 ottobre 2010,
sentite le conclusioni dell’avvocato generale, presentate all’udienza del 3 marzo 2011,
ha pronunciato la seguente
Sentenza
1
Con la sua impugnazione, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia chiede l’annullamento della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità
europee 9 settembre 2008, causa T‑403/05, MyTravel/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2027; in prosieguo: la «sentenza impugnata»),
con la quale quest’ultimo ha respinto il ricorso proposto dalla MyTravel Group plc (in prosieguo: la «MyTravel») avverso le
decisioni della [OSCURATO:PERSONA] 5 settembre 2005, D(2005) 8461 (in prosieguo: la «prima la decisione controversa»), e 12 ottobre
2005, D(2005) 9763 (in prosieguo: la «seconda decisione controversa»), che hanno parzialmente respinto la domanda presentata
dalla MyTravel, diretta a ottenere l’accesso ad alcuni documenti preparatori della [OSCURATO:PERSONA] in materia di controllo sulle
concentrazioni (in prosieguo, complessivamente: le «decisioni controverse»).
Contesto normativo
2
I ‘considerando’ secondo, quarto e undicesimo del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 30 maggio 2001,
n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (GU L 145,
pag. 43), sono così formulati:
«(2) Questa politica di trasparenza consente una migliore partecipazione dei cittadini al processo decisionale e garantisce una
maggiore legittimità, efficienza e responsabilità dell’amministrazione nei confronti dei cittadini in un sistema democratico.
La politica di trasparenza contribuisce a rafforzare i principi di democrazia e di rispetto dei diritti fondamentali sanciti
dall’articolo 6 del trattato UE e dalla carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea.
(…)
(4) Il presente regolamento mira a dare la massima attuazione [possibile] al diritto di accesso del pubblico ai documenti e a
definirne i principi generali e le limitazioni a norma dell’articolo 255, paragrafo 2, del trattato CE.
(…)
(11) In linea di principio, tutti i documenti delle istituzioni dovrebbero essere accessibili al pubblico. Tuttavia, taluni interessi
pubblici e privati dovrebbero essere tutelati mediante eccezioni. Si dovrebbe consentire alle istituzioni di proteggere le
loro consultazioni e discussioni interne quando sia necessario per tutelare la propria capacità di espletare le loro funzioni.
Nel valutare le eccezioni, le istituzioni dovrebbero tener conto dei principi esistenti nella legislazione comunitaria in
materia di protezione dei dati personali, in tutti i settori di attività dell’Unione».
3
L’art. 1 di detto regolamento così dispone:
«L’obiettivo del presente regolamento è di:
a) definire i principi, le condizioni e le limitazioni, per motivi di interesse pubblico o privato, che disciplinano il diritto
di accesso ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e della [OSCURATO:PERSONA] (in prosieguo “le istituzioni”) sancito
dall’articolo 255 del trattato CE in modo tale da garantire l’accesso più ampio possibile;
b) definire regole che garantiscano l’esercizio più agevole possibile di tale diritto e
c) promuovere le buone prassi amministrative sull’accesso ai documenti».
4
Ai sensi dell’art. 2, nn. 1 e 3, del medesimo regolamento:
«1. Qualsiasi cittadino dell’Unione e qualsiasi persona fisica o giuridica che risieda o abbia la sede sociale in uno Stato membro
ha un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni, secondo i principi, le condizioni e le limitazioni definite nel presente
regolamento.
(...)
3. Il presente regolamento riguarda tutti i documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire i documenti formati o ricevuti
dalla medesima e che si trovino in suo possesso concernenti tutti i settori d’attività dell’Unione europea».
5
L’art. 4, nn. 2, 3 e 6, del regolamento n. 1049/2001 così dispone:
«2. Le istituzioni rifiutano l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio alla tutela di quanto segue:
– (…)
– le procedure giurisdizionali e la consulenza legale,
– gli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile,
a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
3. L’accesso a un documento elaborato per uso interno da un’istituzione o da essa ricevuto, relativo ad una questione su cui
la stessa non abbia ancora adottato una decisione, viene rifiutato nel caso in cui la divulgazione del documento pregiudicherebbe
gravemente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla divulgazione.
L’accesso a un documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni preliminari
in seno all’istituzione interessata, viene rifiutato anche una volta adottata la decisione, qualora la divulgazione del documento
pregiudicherebbe seriamente il processo decisionale dell’istituzione, a meno che vi sia un interesse pubblico prevalente alla
divulgazione.
(…)
6. Se solo alcune parti del documento richiesto sono interessate da una delle eccezioni, le parti restanti del documento sono
divulgate».
6
Ai sensi dell’art. 7, n. 2, di detto regolamento:
«Nel caso di un rifiuto totale o parziale, il richiedente può, entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della risposta dell’istituzione,
chiedere alla stessa di rivedere la sua posizione, presentando una domanda di conferma».
Fatti
7
Con sentenza 6 giugno 2002, causa T‑342/99, Airtours/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. II‑2585), il Tribunale ha annullato la decisione
della [OSCURATO:PERSONA] 22 settembre 1999, 2000/276/CE, che dichiara una concentrazione incompatibile con il mercato comune e con
l’accordo SEE (Caso IV/M.1524 – Airtours/[OSCURATO:PERSONA]) (GU 2000, L 93, pag. 1; in prosieguo: la «decisione Airtours»). Questa
decisione riguardava l’operazione di concentrazione tra l’operatore turistico britannico Airtours plc, divenuto in seguito
la MyTravel, e il suo concorrente [OSCURATO:PERSONA] plc (in prosieguo: la «[OSCURATO:PERSONA]»).
8
[OSCURATO:PERSONA] ha costituito allora un gruppo di lavoro composto da funzionari della direzione generale (DG) «Concorrenza»
e del servizio giuridico di detta istituzione, con il compito di esaminare se fosse opportuno proporre impugnazione avverso
tale sentenza e di valutare le ripercussioni di quest’ultima sulle procedure applicabili al controllo sulle concentrazioni
o ad altri ambiti. Detto gruppo di lavoro ha predisposto una relazione (in prosieguo: la «relazione»), che è stata presentata
al Commissario per le questioni di concorrenza il 25 luglio 2002, ossia prima della scadenza del termine previsto per proporre
impugnazione avverso la citata sentenza.
9
Con lettera datata 23 maggio 2005, la MyTravel chiedeva alla [OSCURATO:PERSONA], in applicazione del regolamento n. 1049/2001, di
poter consultare la relazione, i documenti relativi alla predisposizione della stessa (in prosieguo: i «documenti di lavoro»),
nonché i documenti figuranti nel fascicolo dell’operazione di concentrazione in questione, su cui si basava la relazione o
che erano in essa citati (in prosieguo: gli «altri documenti interni»).
10
Tenuto conto del numero di documenti richiesti, la MyTravel e la [OSCURATO:PERSONA] hanno convenuto che quest’ultima avrebbe trattato
separatamente, da un lato, la relazione e i documenti di lavoro e, dall’altro, gli altri documenti interni.
11
Poiché la [OSCURATO:PERSONA], in un primo tempo, aveva negato, quanto meno in parte, la consultazione di tutti questi documenti con
due lettere, datate 12 luglio e 1º agosto 2005, la MyTravel ha presentato due domande di conferma, in osservanza dell’art. 7,
n. 2, del regolamento n. 1049/2001, alle quali la [OSCURATO:PERSONA] ha risposto adottando le decisioni controverse.
12
Con la prima decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] si è rifiutata, in particolare, di comunicare alla MyTravel la relazione
e i documenti di lavoro ritenendo, da un lato, che a questi ultimi fosse applicabile almeno una delle eccezioni al diritto
di accesso elencate dall’art. 4, nn. 2, secondo e terzo trattino, e 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, le quali
riguardano, rispettivamente, la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale, degli obiettivi delle attività
ispettive, di indagine e di revisione contabile nonché del processo decisionale, e, dall’altro, che nessun interesse pubblico
prevalente giustificasse la divulgazione di siffatti documenti.
13
Con la seconda decisione controversa, la [OSCURATO:PERSONA] ha parimenti negato la consultazione di una parte degli altri documenti
interni. Essa ha ritenuto, infatti, che le eccezioni previste dall’art. 4, nn. 2, terzo trattino, e 3, secondo comma, di detto
regolamento, concernenti la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile nonché del
processo decisionale, si applicassero, in particolare:
– alle note trasmesse dal direttore generale della DG «Concorrenza» al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza
(in prosieguo: le «note al Commissario»);
– a cinque note inviate dalla DG «Concorrenza» ad altri servizi della [OSCURATO:PERSONA], ivi compreso il servizio giuridico, per trasmettere
e richiedere il parere dei destinatari su talune bozze di testo (in prosieguo: le «note agli altri servizi»); e
– alle note di altri servizi della [OSCURATO:PERSONA] in risposta alle cinque note citate della DG «Concorrenza», al fine di esporre
l’analisi di questi servizi interessati sulle dette bozze (in prosieguo: le «note di risposta di servizi diversi dal servizio
giuridico»).
14
Per quanto riguarda le cinque note presentate dal servizio giuridico in risposta alle menzionate cinque note della DG «Concorrenza»
(in prosieguo: le «note di risposta del servizio giuridico»), la [OSCURATO:PERSONA], per giustificare il diniego di consultazione,
ha invocato l’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, disposizione riguardante la tutela delle procedure
giurisdizionali e della consulenza legale.
15
Peraltro, la [OSCURATO:PERSONA] ha richiamato la situazione particolare di taluni documenti ai quali non è stato accordato un accesso
parziale o totale. Si tratta, in particolare, della relazione del consigliere‑uditore, della nota della DG «Concorrenza» trasmessa
al comitato consultivo e di una nota al fascicolo su un’ispezione del sito della [OSCURATO:PERSONA].
16
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ha sottolineato che la MyTravel non aveva presentato nessun argomento in grado di dimostrare l’esistenza
di un interesse pubblico prevalente che giustificasse comunque la divulgazione dei documenti oggetto della domanda di consultazione.
Sentenza impugnata
17
Il 15 novembre 2005 la MyTravel ha proposto un ricorso d’annullamento avverso le decisioni controverse.
18
A sostegno del suo ricorso, la MyTravel deduceva una serie di motivi diretti a dimostrare che, con le decisioni controverse,
la [OSCURATO:PERSONA] aveva effettuato un’applicazione errata dell’art. 4, nn. 2, seconda e terzo trattino, e 3, secondo comma, del
regolamento n. 1049/2001, concernenti le eccezioni al diritto di accesso riguardanti la tutela delle procedure giurisdizionali
e della consulenza legale, delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile nonché del processo decisionale.
Sull’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale
19
Il Tribunale ha verificato, in primo luogo, se, nelle decisioni controverse, la [OSCURATO:PERSONA] avesse applicato correttamente
l’eccezione riguardante la tutela del processo decisionale, prevista dall’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.
20
Per quanto concerne la relazione, dopo aver constatato, nei punti 42‑46 della sentenza impugnata, che si trattava di un documento
tale da rientrare nella sfera d’applicazione di tale eccezione e che quest’ultima poteva essere invocata «anche una volta
adottata la decisione», nel punto 47 della stessa sentenza il Tribunale ha ricordato che la [OSCURATO:PERSONA] aveva ritenuto che
la divulgazione della relazione avrebbe potuto pregiudicare gravemente il suo processo decisionale, poiché avrebbe rimesso
in discussione la libertà d’opinione dei suoi autori.
21
A questo proposito, nei punti 48‑53 di detta sentenza il Tribunale ha giudicato che la relazione si inseriva nell’ambito delle
funzioni meramente amministrative della [OSCURATO:PERSONA]. Orbene, l’interesse del pubblico ad ottenere la comunicazione di un documento
in forza del principio di trasparenza non avrebbe lo stesso peso per un documento rientrante nell’ambito di una procedura
amministrativa rispetto a un documento attinente a una procedura nell’ambito della quale l’istituzione interessata interviene
in veste di legislatore.
22
Quindi, la divulgazione di tale documento avrebbe rischiato di rendere nota la valutazione, eventualmente critica, dei funzionari
della [OSCURATO:PERSONA] e di consentire di procedere al confronto tra il contenuto della relazione e le decisioni definitive adottate.
Inoltre, gli autori di quest’ultima avrebbero potuto essere indotti ad autocensurarsi e a non esprimere più valutazioni che
potessero far correre rischi al destinatario di detta relazione. Ciò avrebbe rischiato di ledere gravemente la libertà decisionale
della [OSCURATO:PERSONA], i cui membri devono svolgere le loro funzioni in piena indipendenza nell’interesse generale dell’Unione.
Parimenti, la [OSCURATO:PERSONA] si sarebbe trovata privata della libera e completa opinione dei propri agenti e funzionari.
23
Nel punto 54 della sentenza impugnata il Tribunale ha parimenti rilevato che un rischio siffatto di serio pregiudizio del
processo decisionale era ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. Infatti, sembrerebbe verosimile che il Commissario
incaricato della concorrenza sia indotto a non richiedere più la valutazione scritta, eventualmente critica, dei suoi collaboratori
se documenti del tipo di quelli in questione dovessero essere divulgati.
24
Per quanto riguarda i documenti di lavoro, nel punto 59 della sentenza impugnata il Tribunale ha affermato che, dato che la
relazione è tutelata ai sensi dell’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, i documenti che ne hanno consentito
la redazione e che contengono valutazioni preparatorie o conclusioni provvisorie ad uso interno rientrano parimenti in detta
eccezione.
25
Riguardo agli altri documenti interni, ossia alle note al Commissario, alle note agli altri servizi e alle note di risposta
dei servizi diversi dal servizio giuridico, nei punti 94‑100 della sentenza impugnata il Tribunale ha rilevato che la [OSCURATO:PERSONA]
ha sostenuto correttamente che la divulgazione, parziale o totale, di tali diversi documenti ridurrebbe la facoltà per i suoi
servizi di esprimere il loro punto di vista e arrecherebbe seriamente pregiudizio al suo processo decisionale nell’ambito
del controllo sulle concentrazioni.
26
Infatti, detti documenti preparatori potrebbero riportare le valutazioni, le esitazioni o i ripensamenti che, al termine del
processo decisionale in questione, non figureranno forse più nelle versioni definitive delle relative decisioni. Inoltre,
la divulgazione di detti documenti implicherebbe che i loro autori terrebbero conto in futuro dell’eventualità di una divulgazione,
al punto da poter essere indotti ad autocensurarsi e a non presentare più valutazioni che possano far correre rischi al destinatario
del documento in questione.
27
Il Tribunale ha giudicato anche che il rischio di un grave pregiudizio per il processo decisionale era stato valutato dalla
[OSCURATO:PERSONA] in modo individuale e concreto, segnatamente quando essa aveva ritenuto che la divulgazione dei documenti rischiasse
di perturbare la sua valutazione su operazioni analoghe che potessero effettuarsi tra le parti interessate o nello stesso
settore.
28
Infine, nel punto 100 della sentenza impugnata il Tribunale ha dichiarato che il rischio di serio pregiudizio al processo
decisionale in caso di divulgazione di questi documenti era ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico. Infatti,
sembrerebbe verosimile supporre che documenti di tale tipo possano essere utilizzati, anche quando non ricalchino necessariamente
la posizione definitiva della [OSCURATO:PERSONA], per influenzare la posizione dei suoi servizi al momento dell’esame di casi analoghi
che interessino lo stesso settore di attività o le stesse nozioni economiche.
29
Nei punti 104‑106 della sentenza impugnata, in merito alla relazione del consigliere‑uditore il Tribunale ha dichiarato che,
così come per gli altri documenti interni, la [OSCURATO:PERSONA] poteva negarne la consultazione tenuto conto che, poiché detta relazione
conteneva le opinioni del consigliere‑uditore nel merito e sugli aspetti procedurali dell’operazione di concentrazione in
questione, la sua divulgazione avrebbe potuto mettere a rischio la libertà di opinione di quest’ultimo. Ciò pregiudicherebbe
seriamente il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di concentrazione, in quanto essa non potrebbe più basarsi
in futuro su pareri indipendenti, liberi e completi dei consiglieri‑uditori.
30
Per quanto riguarda la nota della DG «Concorrenza» trasmessa al comitato consultivo, il Tribunale ha giudicato che la sua
divulgazione lederebbe gravemente il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA], dato che la consultazione del comitato consultivo
fa parte anch’essa di questo processo in materia di controllo delle concentrazioni. Anche se il comitato consultivo è composto
di rappresentanti degli Stati membri e che, a tale titolo, è distinto pertanto dalla [OSCURATO:PERSONA], il fatto che quest’ultima
sia obbligata a comunicare a tale comitato determinati documenti interni affinché esso possa pronunciarsi consentirebbe di
considerare tale nota come un documento interno della [OSCURATO:PERSONA].
31
Il Tribunale ha anche giudicato che la divulgazione della nota del fascicolo relativa a un’ispezione sul sito della [OSCURATO:PERSONA] lederebbe gravemente il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA] dato che, in talune parti, detto documento rifletteva
le impressioni dei funzionari della DG «Concorrenza» durante la visita.
32
Inoltre, il Tribunale si è pronunciato in merito all’esistenza, nel caso di specie, di un interesse pubblico prevalente, ai
sensi dell’art. 4, n. 3, secondo comma, ultima frase, del regolamento n. 1049/2001, che potesse giustificare comunque la divulgazione
dei documenti in questione. A questo proposito, nel punto 61 della sentenza impugnata esso ha constatato che la MyTravel aveva
sostenuto che «la necessità di capire quanto accaduto e quanto fatto dalla [OSCURATO:PERSONA] nonché la necessità di garantire una
buona amministrazione della giustizia» costituivano interessi pubblici prevalenti, che giustificavano la divulgazione dei
documenti.
33
Nei punti 61‑67 e 118 della sentenza impugnata il Tribunale ha sostanzialmente dichiarato che questi argomenti non consentivano
né di individuare con sufficiente chiarezza l’interesse pubblico prevalente richiesto dal regolamento n. 1049/2001 né di valutare
se, a seguito di una ponderazione tra tale asserito interesse pubblico prevalente e l’interesse a tutelare la segretezza dei
documenti nei confronti del pubblico ai sensi delle eccezioni al diritto di accesso, la [OSCURATO:PERSONA] avrebbe dovuto concludere
che i documenti in esame dovessero essere nondimeno divulgati. Peraltro, il Tribunale ha anche sottolineato che l’interesse
privato della MyTravel, di disporre dei documenti in questione per suffragare meglio i suoi argomenti ai fini dell’azione
di responsabilità, che essa aveva promosso per ottenere il risarcimento del danno asseritamente sofferto dalla stessa a causa
della gestione e della valutazione compiute dalla [OSCURATO:PERSONA] dell’operazione oggetto della decisione Airtours, non potevano
assumere rilevanza in quanto interesse puramente privato, ai fini della ponderazione degli interessi pubblici.
34
Il Tribunale ha concluso pertanto che la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso errori di valutazione, considerando che la divulgazione
dei citati documenti avrebbe leso gravemente il suo processo decisionale, e che non esistesse un interesse pubblico prevalente
tale da giustificare la divulgazione dei medesimi malgrado un siffatto pregiudizio.
Sull’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale
35
In secondo luogo, il Tribunale ha verificato se la [OSCURATO:PERSONA], nella seconda decisione controversa, avesse correttamente
applicato alle note di risposta del servizio giuridico l’eccezione prevista dall’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento
n. 1049/2001.
36
Nei punti 124‑126 della sentenza impugnata esso ha giudicato che la divulgazione di queste note avrebbe rischiato di trasmettere
al pubblico informazioni sullo stato delle discussioni interne tra la DG «Concorrenza» e il servizio giuridico sulla legalità
della valutazione in merito alla compatibilità dell’operazione oggetto della decisione Airtours con il mercato comune. Viste
le circostanze, il rischio di pregiudizio della tutela della consulenza legale non sarebbe stato meramente ipotetico, poiché
la divulgazione di tali pareri avrebbe rischiato di porre la [OSCURATO:PERSONA] in una posizione delicata, in quanto il suo servizio
giuridico si sarebbe forse trovato costretto a difendere, dinanzi al giudice dell’Unione, una tesi diversa da quella sostenuta
al suo interno. Ebbene, un rischio del genere potrebbe pregiudicare considerevolmente la libertà di opinione del servizio
giuridico e la sua facoltà di difendere in maniera efficace dinanzi a detto giudice, su un piano di parità con gli altri rappresentanti
legali delle diverse parti nel procedimento giudiziario, la posizione definitiva della [OSCURATO:PERSONA].
37
Per le stesse ragioni richiamate in relazione all’applicazione dell’eccezione diretta alla tutela del processo decisionale,
esposte nei punti 32 e 33 della presente sentenza, nel punto 129 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato che nessun
interesse pubblico prevalente, ai sensi dell’art. 4, n. 2, ultima parte, del regolamento n. 1049/2001, giustificava la divulgazione
di tali note.
Sulle conclusioni della sentenza impugnata
38
Per quanto concerne la prima decisione controversa, nei punti 80 e 81 della sentenza impugnata il Tribunale ha accolto il
ricorso della MyTravel solo per quanto attiene alla parte di questa decisione recante un diniego di consultazione di uno dei
documenti di lavoro, ossia il documento di lavoro n. 15, sull’unico fondamento dell’eccezione riguardante la tutela delle
attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, prevista dall’art. 4, n. 2, terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
Questa parte della sentenza impugnata non costituisce oggetto del presente ricorso d’impugnazione.
39
Per il resto, nel punto 79 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato, da un lato, che, relativamente alla prima decisione
controversa, la [OSCURATO:PERSONA] non aveva commesso errori di valutazione nel negare, ai sensi dell’art. 4, n. 3, secondo comma,
di detto regolamento, la consultazione di tutti gli altri documenti di cui le era stata chiesta comunicazione.
40
Dall’altro, nel punto 130 della sentenza impugnata esso ha concluso che nemmeno riguardo alla seconda decisione controversa
la [OSCURATO:PERSONA] aveva commesso errori di valutazione nel far valere l’art. 4, n. 3, secondo comma, o n. 2, secondo trattino,
del regolamento n. 1049/2001, per rifiutare la divulgazione dei numerosi documenti interni o dei pareri giuridici per i quali
tali eccezioni erano state invocate dalla [OSCURATO:PERSONA].
41
Di conseguenza, il Tribunale ha giudicato che, per motivi di economia processuale, non si dovevano più esaminare le altre
censure della MyTravel formulate avverso le decisioni controverse.
42
In particolare, per quanto concerne la prima decisione controversa, il Tribunale non ha esaminato le censure relative alle
altre eccezioni che la [OSCURATO:PERSONA] aveva invocato per negare la divulgazione di tutta una serie di parti della relazione o
dei documenti di lavoro, ossia le eccezioni previste dall’art. 4, n. 2, secondo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001,
riguardanti, rispettivamente, la tutela delle procedure giurisdizionali e della consulenza legale nonché degli obiettivi delle
attività ispettive, di indagine e di revisione contabile.
43
Quanto alla seconda decisione controversa, il Tribunale si è parimenti astenuto dall’esaminare le censure relative all’eccezione
riguardante la tutela degli obiettivi delle attività ispettive, di indagine e di revisione contabile, in combinato disposto
con l’eccezione diretta alla tutela del processo decisionale, invocata dalla [OSCURATO:PERSONA] per negare la divulgazione di alcuni
fra i restanti documenti interni.
44
Alla luce di queste conclusioni e dopo aver parzialmente annullato la prima decisione controversa, nel punto 2 del dispositivo
della sentenza impugnata il Tribunale ha respinto il ricorso per il resto.
Procedimento dinanzi alla Corte e conclusioni delle parti
45
Con ordinanza del presidente della Corte 2 giugno 2009 il [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e la Repubblica di
Finlandia sono stati autorizzati a intervenire a sostegno delle conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, mentre la Repubblica federale
di Germania, la Repubblica francese e il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] del Nord sono stati autorizzati a intervenire
a sostegno delle conclusioni della [OSCURATO:PERSONA].
46
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia e il [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] chiedono alla Corte di:
– annullare il punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata;
– annullare la prima decisione controversa, conformemente alle domande della MyTravel nel procedimento dinanzi al Tribunale,
nella parte riguardante il diniego di accesso alla relazione e agli altri documenti di lavoro della [OSCURATO:PERSONA];
– annullare la seconda decisione controversa, secondo le domande della MyTravel nel procedimento dinanzi al Tribunale, nella
parte riguardante il diniego di accesso agli altri documenti interni della [OSCURATO:PERSONA]; e
– condannare la [OSCURATO:PERSONA] alle spese riguardanti il giudizio di impugnazione.
47
[OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e la Repubblica di Finlandia chiedono l’annullamento del punto 2 del dispositivo della sentenza impugnata,
nonché delle due decisioni controverse.
48
[OSCURATO:PERSONA], la Repubblica federale di Germania, la Repubblica francese nonché il [OSCURATO:PERSONA] di [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]
del Nord chiedono che l’impugnazione venga respinta e che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sia condannato alle spese.
Sull’impugnazione
49
Nella sua impugnazione il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia deduce sostanzialmente tre motivi relativi alla violazione, rispettivamente, dell’art. 4,
n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, dell’art. 4, n. 2, secondo trattino, nonché dell’espressione che figura
nell’ultima parte dell’art. 4, nn. 2 e 3, secondo comma.
Sul primo motivo, relativo a una violazione dell’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001
Argomenti delle parti
50
Con il suo primo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica
di Finlandia, sostiene che il Tribunale avrebbe interpretato erroneamente l’eccezione riguardante la tutela del processo decisionale,
in quanto avrebbe giudicato che la [OSCURATO:PERSONA] poteva dichiarare che la divulgazione dei documenti in questione avrebbe pregiudicato
gravemente il processo decisionale di detta istituzione, senza svolgere nessuna valutazione concreta e specifica di detti
documenti.
51
In via preliminare, il governo svedese ricorda anzitutto che, ai sensi del punto 66 della sentenza 18 dicembre 2007, causa
C‑64/05 P, Svezia/[OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑11389), qualsiasi eccezione al principio di trasparenza va interpretata restrittivamente
e la sua applicazione richiede un esame del contenuto del documento concretamente interessato. Inoltre, il principio di trasparenza
si applicherebbe a tutte le attività in seno all’Unione, senza effettuare distinzioni in base alla natura amministrativa o
legislativa del procedimento cui faccia riferimento il documento oggetto di una domanda di consultazione. Infine, la presunzione
a favore della divulgazione sarebbe più forte quando si tratta, come nel caso di specie, di un caso chiuso. Infatti, come
sostenuto anche dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, le istituzioni dovrebbero tener conto della cronologia di un caso.
52
Secondo il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, così come per i tre Stati membri intervenuti a suo sostegno, la giurisprudenza, in particolare
la sentenza 1º luglio 2008, cause riunite C‑39/05 P e C‑52/05 P, Svezia e Turco/Consiglio ([OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑4723), impone che,
quando un’istituzione nega la consultazione di un documento invocando un’eccezione prevista dal regolamento n. 1049/2001,
essa deve esaminare, in particolare, se la divulgazione di detto documento possa ledere concretamente l’interesse tutelato
dalle eccezioni in questione. Nel caso di specie, anche se la [OSCURATO:PERSONA] ha effettuato, in un certo modo, una valutazione
della riservatezza dei documenti richiesti, questa valutazione non sarebbe stata tuttavia tanto completa quanto richiesto
da detto regolamento, posto che quest’istituzione ha giustificato l’applicazione delle eccezioni con un ragionamento astratto,
riguardante la libertà d’opinione dei funzionari nonché la libera comunicazione interna e non il contenuto dei documenti oggetto
della domanda di consultazione.
53
Più esattamente, per quanto concerne la relazione, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sostiene anzitutto che, anche senza conoscerne il contenuto,
è ragionevole supporre che essa contenga non solo informazioni riservate, ma anche parti che non costituiscono elementi delicati
quali, ad esempio, un riferimento alla decisione Airtours e alla citata sentenza Airtours/[OSCURATO:PERSONA], così come alcune dichiarazioni
di carattere generale, che possono e debbono essere divulgate, segnatamente in osservanza dell’art. 4, n. 6, del regolamento
n. 1049/2001, disposizione che prevede la facoltà di accesso parziale.
54
[OSCURATO:PERSONA] di Svezia critica poi il Tribunale per aver avallato l’argomento della [OSCURATO:PERSONA], secondo il quale i funzionari
non potrebbero esprimere liberamente le loro opinioni se esistesse l’eventualità che i loro scritti vengano pubblicati. Infatti,
la questione riguardante l’applicabilità di una delle eccezioni previste dall’art. 4 del regolamento n. 1049/2001 dovrebbe
essere risolta partendo dal contenuto della relazione e non in base a un ragionamento di carattere generale, concernente la
libertà d’opinione degli autori di quest’ultimo e un eventuale timore collegato alle conseguenze di una pubblicazione. La
Repubblica di Finlandia aggiunge al riguardo che, poiché l’art. 4, n. 3, del regolamento n. 1049/2001 richiede l’esistenza
di un pregiudizio serio per il processo decisionale, l’onere della prova incombente all’istituzione sarebbe particolarmente
gravoso.
55
Infine, per quanto riguarda il rischio che la divulgazione delle opinioni dei funzionari possa indurre i medesimi ad autocensurarsi,
il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ricorda che i funzionari sono tenuti ad assolvere gli obblighi derivanti dalle loro funzioni in modo oggettivo
e imparziale, nonché nel rispetto del loro dovere di lealtà verso l’Unione. Il fatto che il pubblico abbia un diritto di controllo
sulle attività delle istituzioni non potrebbe costituire una ragione valida per non rispettare questi obblighi. Ad ogni modo,
i funzionari delle istituzioni dovrebbero essere consapevoli di questo diritto di controllo, senza potere legittimamente fondarsi
sull’aspettativa che la tutela della riservatezza dei documenti in possesso della [OSCURATO:PERSONA] vada oltre quanto previsto dal
regolamento n. 1049/2001.
56
Per quanto concerne i documenti di lavoro, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sostiene che il ragionamento del Tribunale, secondo il quale
la consultazione di detti documenti poteva essere negata dato che la stessa relazione era protetta dall’eccezione prevista
dall’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, sarebbe troppo generico e amplierebbe indebitamente la sfera
d’applicazione dell’eccezione in questione.
57
Riguardo alle note al Commissario, alle note agli altri servizi e alle note di risposta di servizi diversi dal servizio giuridico,
il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia ritiene che il Tribunale abbia seguito parimenti un ragionamento generico e ipotetico, basandosi sul timore
di impedire una libera comunicazione tra i diversi servizi della [OSCURATO:PERSONA].
58
Quanto alla relazione del consigliere‑uditore, detto Stato membro afferma che l’art. 16, n. 3, della decisione della [OSCURATO:PERSONA]
23 maggio 2001, 2001/462/CE, CECA, relativa al mandato dei consiglieri‑auditori per taluni procedimenti in materia di concorrenza
(GU L 162, pag. 21), impone che questa relazione venga pubblicata contemporaneamente alla decisione della [OSCURATO:PERSONA] sul
caso in merito al quale tale relazione è stata redatta. Di conseguenza, sarebbe quanto meno dubbio che detta relazione rientri
nella nozione di «riflessioni per uso interno» ai sensi dell’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. Benché
sia esatto, nel caso di specie, che il caso è stato chiuso nel 1999, ossia prima che venisse adottata detta decisione, tuttavia,
anche se alla luce del regime vigente nel 1999 la relazione poteva godere dell’eccezione relativa a tale nozione, sarebbe
stato comunque necessario dimostrare l’effettiva necessità di riservatezza.
59
In merito alla nota della DG «Concorrenza» indirizzata al comitato consultivo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia nega che quest’ultima possa
farsi rientrare nell’ambito del processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA] in materia di controllo delle concentrazioni, tenuto
conto che detto comitato è indipendente dalla [OSCURATO:PERSONA], per cui l’eccezione in questione non sarebbe nemmeno applicabile.
Peraltro, l’art. 19, n. 7, del regolamento (CE) del Consiglio 20 gennaio 2004, n. 139, relativo al controllo delle concentrazioni
tra imprese (GU L 24, pag. 1), prevederebbe, con riferimento al parere del comitato consultivo, norme sulla pubblicazione
analoghe a quelle che disciplinano la relazione del consigliere‑uditore. Parimenti, ai sensi dell’art. 19, n. 7, del regolamento
(CEE) del Consiglio 21 dicembre 1989, n. 4064, relativo al controllo delle operazioni di concentrazione tra imprese (GU 1990,
L 257, pag. 13), il comitato consultivo poteva raccomandare alla [OSCURATO:PERSONA] la pubblicazione del suo parere. Alla luce di
ciò, secondo detto Stato membro, prima di poter qualificare riservata una nota indirizzata al comitato consultivo in merito
ai compiti di quest’ultimo, sarebbe stato necessario un esame approfondito del contenuto di tale nota.
60
Infine, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia afferma che le circostanze in cui è maturata la nota al fascicolo relativa a una visita del sito
della [OSCURATO:PERSONA] non risultano con chiarezza dalla sentenza impugnata. Sebbene, come la MyTravel avrebbe affermato, questa
nota riguardava alcune osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA], non sarebbe nemmeno certo che essa contenga effettivamente un
parere destinato all’uso interno ai sensi dell’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001. Di conseguenza,
sarebbe necessario chiarire il contenuto di detta nota, al fine di determinare se fosse ad essa applicabile l’eccezione prevista
da detta disposizione.
61
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica federale di Germania, dalla Repubblica francese e dal [OSCURATO:PERSONA], ribatte che
l’impugnazione del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sarebbe del tutto destituita di fondamento, in quanto il Tribunale non avrebbe assolutamente
sottinteso che fosse inutile un’analisi condotta documento per documento.
62
Dette parti sottolineano anzitutto che il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia non ha criticato l’affermazione del Tribunale, contenuta nel punto
49 della sentenza impugnata, secondo cui l’interesse del pubblico ad ottenere la comunicazione di un documento non ha lo stesso
peso nell’ipotesi di un documento relativo a un procedimento amministrativo riguardante, ad esempio, il diritto della concorrenza
rispetto a un documento relativo a un procedimento legislativo in discussione. Ebbene, la differenza di trattamento tra questi
documenti sarebbe giustificata, in particolare, in considerazione del controllo sulla legittimità esercitato sugli atti amministrativi.
63
Del resto, il [OSCURATO:PERSONA] sostiene che la tesi difesa del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia potrebbe ostacolare il conseguimento dello scopo
del legislatore dell’Unione, diretto a tutelare uno «spazio di riflessione» interno all’istituzione, come si ricaverebbe dai
lavori preparatori del regolamento n. 1049/2001.
64
A questo proposito, la Repubblica federale di Germania sottolinea che gli interessi tutelati dal regolamento n. 1049/2001
differiscono dagli interessi delle parti di un procedimento amministrativo. Infatti, la tutela di questi ultimi sarebbe garantita
da atti specifici, quali il regolamento (CE) della [OSCURATO:PERSONA] 7 aprile 2004, n. 802, di esecuzione del regolamento n. 139/2004
(GU L 133, pag. 1), applicabile nel caso di specie. Peraltro, nel punto 22 della sua ordinanza 29 gennaio 2009, causa C‑9/08,
Donnici/Parlamento, la Corte avrebbe già precisato che l’intenzione di utilizzare documenti interni in occasione di un procedimento
giurisdizionale promosso da un individuo contro un’istituzione dell’Unione, come avrebbe dichiarato la MyTravel, costituisce
indizio di un interesse meramente privato.
65
[OSCURATO:PERSONA] e gli Stati membri intervenuti in suo sostegno affermano poi che, nelle decisioni controverse, essa ha esaminato
concretamente ciascun documento di cui era stata chiesta la consultazione, circostanza che sarebbe confermata del resto dal
fatto che essa aveva concesso alla MyTravel la comunicazione di alcuni di questi documenti. La Repubblica federale di Germania
aggiunge a tal proposito che la relazione tra il grado di importanza della motivazione di un diniego e una peculiare fattispecie
dipende direttamente dalla specifica situazione in discussione. Per quanto concerne i casi in materia di concorrenza, le divergenze
di opinione tra servizi manifestatesi durante un procedimento amministrativo, concretizzatesi in un parere interno del servizio
giuridico o di altri servizi della [OSCURATO:PERSONA], non mancherebbero di essere sfruttate. Di conseguenza, la [OSCURATO:PERSONA] rischierebbe
di vedersi contestati, in successivi procedimenti amministrativi o giurisdizionali, precedenti pareri interni divergenti.
66
Infine, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che l’argomento del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, secondo cui un funzionario è tenuto ad adempiere i compiti
attribuitigli con imparzialità e oggettività, sarebbe irrilevante nel caso di specie.
67
Per quanto riguarda i vari documenti in questione, la [OSCURATO:PERSONA] ritiene che gli argomenti del [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, secondo i
quali sarebbe ragionevole pensare, persino senza averla esaminata, che la relazione contenga parti prive di carattere riservato,
le quali potrebbero pertanto costituire oggetto di una divulgazione parziale, sarebbero ingiustificati. Ad ogni modo, una
consultazione parziale non sarebbe ipotizzabile quando nessuna parte di un documento possa essere separata dalle altre.
68
In merito ai documenti di lavoro, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene di averne rifiutato la consultazione dopo un esame concreto, svolto
su ciascuno di essi. Infatti, questi documenti sarebbero stati redatti al fine di preparare la relazione e sarebbero spesso
riprodotti letteralmente in quest’ultima. Di conseguenza, non sarebbe stato possibile divulgarli per le medesime ragioni invocate
in rapporto alla stessa relazione.
69
Quanto alla relazione del consigliere‑uditore, la [OSCURATO:PERSONA] sostiene che, durante un’indagine in materia di concentrazioni,
il consigliere‑uditore formula due relazioni, ossia una relazione provvisoria, puramente interna, e una relazione definitiva,
destinata alla pubblicazione, in osservanza dell’art. 16, n. 3, della decisione 2001/462. Ebbene, la relazione in questione
nel caso di specie sarebbe una relazione provvisoria, indirizzata al Commissario incaricato delle questioni di concorrenza.
Nei punti 104‑106 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe illustrato le ragioni per le quali questa relazione non doveva
essere divulgata. Ad ogni modo, la [OSCURATO:PERSONA] precisa che il regime precedente a detta decisione, applicabile ratione temporis
al caso di specie, non prevedeva nessuna pubblicazione della relazione del consigliere‑uditore.
70
Per quanto riguarda la nota interna della DG «Concorrenza», indirizzata al comitato consultivo, la [OSCURATO:PERSONA] e il [OSCURATO:PERSONA] ritengono che la circostanza che il parere di detto comitato sia pubblico sarebbe irrilevante nel caso di specie. Infatti,
la nota in questione, nella quale detta direzione generale sintetizzerebbe la sua bozza di decisione, avrebbe un contenuto
completamente diverso da quello di quest’ultima e, di conseguenza, dovrebbe essere considerata un documento interno.
71
[OSCURATO:PERSONA] osserva infine che la nota del fascicolo relativa a un’ispezione del sito della [OSCURATO:PERSONA] rifletteva le
impressioni dei funzionari della DG «Concorrenza» durante l’ispezione. Ebbene, fornire maggiori dettagli sul contenuto di
questo documento equivarrebbe a privare l’eccezione in questione della sua efficacia pratica.
Giudizio della Corte
72
Occorre ricordare preliminarmente che, conformemente al suo primo ‘considerando’, il regolamento n. 1049/2001 è riconducibile
all’intento espresso dall’art. 1, secondo comma, UE, inserito con il Trattato di Amsterdam, di segnare una nuova tappa nel
processo di creazione di un’unione sempre più stretta tra i popoli dell’Europa, in cui le decisioni siano adottate nel modo
più trasparente possibile e più vicino possibile ai cittadini. Come ricorda il secondo ‘considerando’ di detto regolamento,
il diritto di accesso del pubblico ai documenti delle istituzioni è connesso al carattere democratico di queste ultime (sentenze
Svezia e Turco/Consiglio, cit., punto 34, nonché 21 settembre 2010, cause riunite C‑514/07 P, causa C‑528/07 P e C‑532/07
P, Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑8533, punto 68).
73
A tal fine, il regolamento n. 1049/2001 mira, come precisato dal suo quarto ‘considerando’ e dal suo art. 1, a conferire al
pubblico un diritto d’accesso ai documenti delle istituzioni che sia il più ampio possibile (v. sentenze Svezia e Turco/Consiglio,
cit., punto 33, 29 giugno 2010, causa C‑139/07 P, [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑5885, punto 51, nonché
Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 69).
74
Indubbiamente, tale diritto è comunque sottoposto a determinate limitazioni fondate su ragioni di interesse pubblico o privato.
Più specificamente, e in conformità al suo undicesimo ‘considerando’, tale regolamento prevede, nel suo art. 4, un regime
di eccezioni che autorizza le istituzioni a rifiutare l’accesso a un documento la cui divulgazione arrechi pregiudizio a uno
degli interessi tutelati dall’articolo stesso (v., in tal senso, sentenze 1º febbraio 2007, causa C‑266/05 P, Sison/Consiglio,
[OSCURATO:PERSONA]. pag. I‑1233, punto 62, nonché Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], cit., punti 70 e 71).
75
Ciò nondimeno, dal momento che esse derogano al principio del più ampio accesso possibile del pubblico ai documenti, tali
eccezioni devono essere interpretate ed applicate in senso restrittivo (citate sentenze Sison/Consiglio, punto 63; Svezia
e Turco/Consiglio, punto 36, nonché Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], punto 73).
76
Pertanto, quando l’istituzione interessata decide di negare l’accesso a un documento di cui le è stata chiesta la divulgazione,
essa deve spiegare, in linea di principio, come l’accesso a tale documento possa arrecare concretamente ed effettivamente
pregiudizio all’interesse tutelato da un’eccezione prevista dall’art. 4 del regolamento n. 1049/2001, che tale istituzione
invoca (sentenza Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], cit., punto 72 e giurisprudenza ivi citata). Inoltre, il rischio di un siffatto
pregiudizio dev’essere ragionevolmente prevedibile e non meramente ipotetico (sentenza Svezia e Turco/Consiglio, cit., punto
43).
77
Per quanto concerne l’eccezione diretta alla tutela del processo decisionale, prevista dall’art. 4, n. 3, del regolamento
n. 1049/2001, occorre verificare se, come sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca e dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, la circostanza che i documenti
oggetto di questa disposizione riguardano un procedimento amministrativo già chiuso sia rilevante ai fini della concreta applicazione
delle eccezioni in questione. Infatti, contrariamente ai fatti in questione nella causa che ha portato alla citata sentenza
[OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] (punto 18), ricordata dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia in udienza, e come si ricava dal punto
9 della presente sentenza, la MyTravel ha presentato la sua domanda di consultazione dei documenti riguardanti il procedimento
conclusosi con la decisione Airtours il 23 maggio 2005, ossia nel momento in cui detta decisione, che reca la data del 22
settembre 1999, non solo era già stata adottata, ma era stata anche annullata dalla citata sentenza del Tribunale Airtours/[OSCURATO:PERSONA],
nei confronti della quale era inoltre scaduto il termine di impugnazione.
78
A questo riguardo, occorre rilevare che detto art. 4, n. 3, effettua una distinzione chiara proprio in funzione della circostanza
che un procedimento sia chiuso o meno. Infatti, da un lato, secondo il primo comma di questa disposizione, rientra nella sfera
di applicazione dell’eccezione mirante alla tutela del processo decisionale qualsiasi documento redatto da un’istituzione
ad uso interno, o ricevuto da un’istituzione e che riguardi una questione sulla quale quest’ultima non abbia ancora preso
una decisione. Dall’altro, il secondo comma della medesima disposizione prevede che, una volta presa la decisione, l’eccezione
in questione copre unicamente i documenti contenenti pareri destinati a uso interno nella cornice delle deliberazioni e consultazioni
preliminari in seno all’istituzione interessata.
79
Di conseguenza, è solo per una parte dei documenti a uso interno, ossia quelli contenenti pareri destinati a uso interno nella
cornice delle deliberazioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, che il secondo comma di detto
n. 3 consente di opporre un diniego persino dopo l’adozione della decisione, quando la loro divulgazione lederebbe gravemente
il processo decisionale di questa istituzione.
80
Ne consegue che il legislatore dell’Unione ha ritenuto che, una volta adottata la decisione, le esigenze di tutela del processo
decisionale presentino una rilevanza minore, di modo che la divulgazione di qualsiasi documento diverso da quelli menzionati
dall’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001 non può mai ledere detto processo e che il diniego di divulgazione
di un siffatto documento non può essere autorizzato, persino quando la divulgazione di quest’ultimo avrebbe gravemente pregiudicato
questo processo se essa fosse avvenuta prima di adottare la decisione in questione.
81
Indubbiamente, come il Tribunale ha sostanzialmente rilevato nel punto 45 della sentenza impugnata, la mera facoltà di avvalersi
dell’eccezione in questione per negare la consultazione di documenti, contenenti pareri destinati a uso interno nella cornice
di deliberazioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, non è assolutamente pregiudicata dalla circostanza
che la decisione sia stata adottata. Tuttavia, ciò non significa che la valutazione che l’istituzione interessata è chiamata
a svolgere, per accertare se la divulgazione di uno di questi documenti possa o meno ledere gravemente il suo processo decisionale,
non debba tener conto della circostanza che il procedimento amministrativo al quale fanno riferimento detti documenti si sia
concluso.
82
Infatti, le ragioni invocate da un’istituzione, che possono giustificare il diniego di consultazione di un siffatto documento
la cui comunicazione sia stata chiesta prima della chiusura del procedimento amministrativo, potrebbero non essere sufficienti
al fine di opporre un diniego di divulgazione del medesimo documento dopo l’adozione della decisione, senza che la predetta
istituzione spieghi le ragioni specifiche per le quali essa ritenga che la chiusura del procedimento non escluda che detto
diniego di consultazione rimanga giustificato alla luce del rischio di una grave lesione del suo processo decisionale (v.,
per analogia con l’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001, sentenza Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA], cit.,
punti 132‑134).
83
È alla luce di questi principi che occorre esaminare il primo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia a sostegno della sua impugnazione.
84
A questo scopo, occorre verificare se il Tribunale abbia applicato correttamente l’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento
n. 1049/2001 nei confronti di ciascun documento di cui è stata negata la consultazione alla MyTravel mediante le decisioni
controverse in base a detta disposizione.
85
Per quanto concerne la relazione, occorre decidere se il Tribunale abbia giustamente concluso, nel punto 55 della sentenza
impugnata, che la divulgazione dell’intera relazione avrebbe seriamente pregiudicato il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA].
86
A questo riguardo, nel punto 49 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato anzitutto che l’interesse del pubblico
ad ottenere la comunicazione di un documento, in forza del principio di trasparenza, non ha lo stesso peso per un documento
rientrante nell’ambito di una procedura amministrativa di applicazione della normativa sul controllo delle concentrazioni,
o sul diritto della concorrenza in generale, rispetto a un documento attinente a una procedura nell’ambito della quale l’istituzione
comunitaria interviene in veste di legislatore. Alla luce di ciò, nei punti 50‑52 di detta sentenza esso ha dichiarato che
la divulgazione al pubblico di un documento, quale la relazione, pregiudicherebbe seriamente la possibilità, per la [OSCURATO:PERSONA],
di disporre di una valutazione libera e completa dei propri servizi, dato che ciò indurrebbe gli autori di tale documento
ad autocensurarsi. Infine, l’obbligo di divulgare documenti siffatti spingerebbe il Commissario incaricato della concorrenza
a non richiedere più la valutazione scritta, eventualmente critica, dei suoi collaboratori su questioni che rientrano nella
sua competenza o in quella della [OSCURATO:PERSONA], circostanza che nuocerebbe considerevolmente all’efficacia del processo decisionale
interno della medesima.
87
Orbene, occorre rilevare in primo luogo che, indubbiamente, come la Corte ha già precisato, l’attività amministrativa della
[OSCURATO:PERSONA] non richiede un accesso ai documenti ampio tanto quanto quello riguardante l’attività legislativa di un’istituzione
dell’Unione (v. citate sentenze [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA], punto 60, nonché Svezia e a./API e [OSCURATO:PERSONA],
punto 77).
88
Tuttavia, come giustamente sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica di Finlandia, ciò non
vuol dire assolutamente che una siffatta attività sfugga alla sfera d’applicazione del regolamento n. 1049/2001. Infatti,
basti ricordare a questo proposito che l’art. 2, n. 3, di detto regolamento precisa che quest’ultimo si applica a tutti i
documenti detenuti da un’istituzione, vale a dire formati o ricevuti dalla medesima e che si trovino in suo possesso, concernenti
tutti i settori d’attività dell’Unione.
89
In secondo luogo, le altre considerazioni ricordate nel punto 86 della presente sentenza e giudicate dal Tribunale sufficienti
a giustificare il diniego opposto dalla [OSCURATO:PERSONA] alla domanda di consultazione della MyTravel non sono assolutamente suffragate
da elementi circostanziati, rispetto al contenuto concreto della relazione, che consentano di comprendere le ragioni per le
quali la divulgazione di quest’ultima avrebbe potuto pregiudicare gravemente il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA], quando
persino la procedura alla quale questo documento è collegato si era già conclusa. In altri termini, il Tribunale avrebbe dovuto
pretendere dalla [OSCURATO:PERSONA] l’illustrazione, conformemente ai principi enunciati, in particolare, nei punti 81 e 82 della
presente sentenza, delle ragioni specifiche in base alle quali tale istituzione riteneva che la chiusura della procedura amministrativa
non escludesse che il diniego di consultazione della relazione restasse giustificato, in considerazione del rischio di grave
pregiudizio ai danni di detto processo decisionale.
90
Ne consegue che il Tribunale ha commesso un errore di diritto, giudicando che, in tali circostanze, la [OSCURATO:PERSONA] potesse
negare integralmente la consultazione della relazione.
91
Per quanto riguarda gli altri documenti, occorre esaminare preliminarmente gli argomenti dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia per negare
che la relazione del consigliere‑uditore, la nota della DG «Concorrenza» indirizzata al comitato consultivo e le note al fascicolo
relative a un’ispezione del sito della [OSCURATO:PERSONA] possano essere considerate, contrariamente alla valutazione del Tribunale
contenuta nei punti, rispettivamente, 105, 111 e 116 della sentenza impugnata, come documenti contenenti pareri per uso interno
nell’ambito di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione interessata, ai sensi dell’art. 4, n. 3, secondo
comma, del regolamento n. 1049/2001.
92
Orbene, per quanto concerne anzitutto la relazione del consigliere‑uditore, è giocoforza constatare che, anche se il [OSCURATO:PERSONA]
di Svezia nutre dubbi in merito alla possibilità di applicare l’eccezione in questione ad una siffatta relazione, che è soggetta
alla normativa prevista dalla decisione 2001/462, esso stesso riconosce che, alla luce del regime concretamente applicabile
nel 1999 alla relazione del consigliere‑uditore di cui la MyTravel aveva chiesto la comunicazione, quest’ultima rientra nella
sfera d’applicazione di detto art. 4, n. 3, secondo comma.
93
Quanto poi alla nota della DG «Concorrenza» indirizzata al comitato consultivo è evidente che, contrariamente a quanto sostenuto
dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, la circostanza che un documento possa essere pubblicato non esclude, in quanto tale, che questo stesso
documento possa rientrare nell’eccezione in questione. Infatti, dal disposto dell’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento
n. 1049/2001 si evince che quest’ultimo si applica a qualsiasi documento contenente riflessioni per uso interno, facenti parte
di discussioni e consultazioni preliminari in seno all’istituzione. Ebbene, come rilevato dal Tribunale nel punto 111 della
sentenza impugnata, senza essere contraddetto sull’argomento né dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, né dagli Stati membri intervenuti a sostegno
di quest’ultimo, ciò che consente di ritenere il documento in questione come un documento interno della [OSCURATO:PERSONA] ai fini
dell’applicazione di detta disposizione è proprio il fatto che la [OSCURATO:PERSONA] era obbligata a trasmettere a detto comitato
consultivo alcuni documenti interni ai sensi dell’art. 19 del regolamento n. 4064/89, affinché tale comitato potesse pronunciarsi
in conformità alla procedura, che richiede il suo intervento.
94
Infine, riguardo alla nota al fascicolo relativa a un’ispezione del sito della [OSCURATO:PERSONA], occorre rilevare che il [OSCURATO:PERSONA]
di Svezia non sostiene che il Tribunale abbia snaturato i fatti quando, nel punto 116 della sentenza impugnata, esso ha constatato
che detto documento conteneva alcune discussioni interne della DG «Concorrenza» riguardanti l’indagine in quanto, per talune
parti, questo documento rifletteva le impressioni dei funzionari di detta direzione generale durante l’ispezione e non, come
sostenuto dalla MyTravel in primo grado, talune osservazioni orali della [OSCURATO:PERSONA]. Alla luce di ciò, questa valutazione
dei fatti compiuta dal Tribunale non può essere rimessa in discussione in sede di impugnazione.
95
Ne consegue che il Tribunale non ha commesso nessun errore di diritto giudicando che la relazione del consigliere‑uditore,
la nota della DG «Concorrenza» indirizzata al comitato consultivo e la nota al fascicolo relativa a un’ispezione del sito
della [OSCURATO:PERSONA] costituivano documenti contenenti riflessioni per uso interno, facenti parte di discussioni e consultazioni
preliminari in seno alla [OSCURATO:PERSONA], ai sensi dell’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.
96
Tuttavia, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia sostiene che il Tribunale avrebbe violato l’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001,
quando esso ha giudicato, in sostanza, nei punti 59, 94, 104, 111 e 115 della sentenza impugnata, che la divulgazione dei
tre documenti ricordati nel punto 91 della presente sentenza nonché, da un lato, dei documenti di lavoro e, dall’altro, delle
note al commissario, delle note agli altri servizi e delle note di risposta di servizi diversi dal servizio giuridico avrebbero
gravemente pregiudicato il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA].
97
Orbene, occorre constatare anzitutto che, per quanto concerne la relazione del consigliere‑uditore, la nota della DG «Concorrenza»
indirizzata al comitato consultivo e la nota al fascicolo relativa a un’ispezione del sito della [OSCURATO:PERSONA] il Tribunale,
nei punti, rispettivamente, 106, 111 e 116 della sentenza impugnata, ha basato la legittimità del diniego, opposto dalla [OSCURATO:PERSONA]
alla domanda di divulgazione della MyTravel, unicamente su considerazioni relative all’incidenza che una siffatta divulgazione
avrebbe potuto avere sulla libertà d’opinione del consigliere‑uditore, alla natura interna dei documenti in questione e alla
circostanza che questi ultimi riflettevano le impressioni dei funzionari della [OSCURATO:PERSONA].
98
Orbene, è giocoforza constatare che, contrariamente agli obblighi ricordati nei punti 81 e 82 della presente sentenza, il
Tribunale non ha assolutamente verificato se la [OSCURATO:PERSONA] avesse fornito ragioni specifiche, in base alle quali considerazioni
di tal genere consentissero di concludere che la divulgazione di questi ultimi documenti avrebbe gravemente pregiudicato il
processo decisionale di quest’istituzione, quando persino la procedura amministrativa alla quale questi documenti erano collegati
si era conclusa.
99
Per quanto poi concerne i documenti di lavoro, nel punto 59 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato che questi
ultimi avevano consentito la realizzazione della relazione e contenevano valutazioni preliminari o conclusioni provvisorie
per uso interno e che, di conseguenza, essi rientravano nell’eccezione in questione.
100
A questo proposito è giocoforza constatare che, tenuto conto della circostanza che, come giudicato nel punto 89 della presente
sentenza, le considerazioni che hanno indotto il Tribunale a concludere che la consultazione della relazione potesse essere
negata non erano sufficienti, il Tribunale non poteva nemmeno giudicare, sul semplice fondamento della circostanza che detti
documenti di lavoro avessero consentito la realizzazione della relazione, che la divulgazione di questi ultimi avrebbe gravemente
pregiudicato il processo decisionale della [OSCURATO:PERSONA] e che, di conseguenza, questi documenti non dovessero essere divulgati.
101
Infine, in merito alle note al commissario, alle note agli altri servizi e alle note di risposta di servizi diversi dal servizio
giuridico, nei punti 98 e 99 della sentenza impugnata il Tribunale ha giudicato viceversa che la [OSCURATO:PERSONA] aveva spiegato
che il diniego opposto alla divulgazione di questi documenti era giustificato persino dopo l’adozione della seconda decisione
controversa, dato che una siffatta divulgazione avrebbe rischiato di perturbare la sua valutazione su operazioni analoghe
che potessero intervenire tra le parti interessate o nello stesso settore, come pure su «casi relativi al concetto di posizione
dominante collettiva». Inoltre, la [OSCURATO:PERSONA] si è specificamente riferita al caso EMI/[OSCURATO:PERSONA], a proposito del quale
essa aveva respinto una domanda di accesso ai sensi del regolamento n. 1049/2001, concernente la comunicazione degli addebiti,
al fine di tutelare le discussioni dei propri servizi nel caso BMG/Sony, che riguardava lo stesso settore di attività.
102
Tuttavia, è giocoforza constatare, come rilevato sostanzialmente dall’avvocato generale nei paragrafi 78‑84 delle sue conclusioni,
che siffatti argomenti non sono assolutamente sostenuti da prove. In particolare, la [OSCURATO:PERSONA] non ha fornito nessun elemento,
come invece richiesto dalla giurisprudenza menzionata nel punto 76 della presente sentenza, che consentisse di ritenere che
la consultazione di detti documenti avrebbe concretamente inciso su altre specifiche procedure amministrative. Del resto,
anche ipotizzando che la [OSCURATO:PERSONA] abbia correttamente respinto, in un caso isolato, una domanda di consultazione della
comunicazione degli addebiti per tutelare le discussioni dei propri servizi in un caso diverso riguardante lo stesso settore
di attività, ciò non dimostra assolutamente che qualsiasi diniego di consultazione di documenti in base all’eccezione in questione
sia giustificato in quanto tale.
103
Alla luce di quanto precede, si deve accogliere il primo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia a sostegno della sua impugnazione.
Sul secondo motivo, relativo a una violazione dell’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001
Argomenti delle parti
104
Con il suo secondo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, sostenuto dal [OSCURATO:PERSONA] di Danimarca, dal [OSCURATO:PERSONA] dei [OSCURATO:PERSONA] e dalla Repubblica
di Finlandia, afferma che il Tribunale avrebbe violato l’art. 4, n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001 giudicando,
in spregio alla giurisprudenza derivante dalla citata sentenza Svezia e Turco/Consiglio, che la [OSCURATO:PERSONA] aveva giustamente
negato la consultazione delle note di risposta del servizio giuridico in base all’eccezione diretta alla tutela della consulenza
legale, senza avere effettuato preliminarmente un esame del contenuto di tali note.
105
Infatti, la circostanza che la legittimità di una decisione rischi di essere rimessa in discussione dalla divulgazione di
un documento non può costituire una giustificazione per la mancata divulgazione di detto documento. Viceversa, proprio la
mancanza di informazioni può suscitare dubbi circa la legittimità del processo decisionale in seno alle istituzioni. Ebbene,
questo rischio potrebbe essere evitato se, nella sua decisione, la [OSCURATO:PERSONA] indicasse con chiarezza i motivi che l’abbiano
indotta a optare per una soluzione nei confronti della quale il servizio giuridico avesse formulato un parere favorevole.
Inoltre, sarebbe infondata l’affermazione in base alla quale, in caso di divulgazione, il servizio giuridico sarebbe indotto,
in futuro, a censurarsi e a essere prudente. Infine, l’argomento secondo cui sarebbe difficile per quest’ultimo difendere
un’opinione diversa dalla propria dinanzi al giudice dell’Unione sarebbe troppo generico per dimostrare l’esistenza di un
rischio di lesione dell’interesse tutelato da detta disposizione.
106
[OSCURATO:PERSONA], sostenuta dalla Repubblica di Germania, dalla Repubblica francese e dal [OSCURATO:PERSONA], ritiene che il ragionamento
del Tribunale sia conforme alla giurisprudenza derivante dalla citata sentenza Svezia e Turco/Consiglio.
107
Infatti, il documento in questione nella causa che ha portato a detta sentenza sarebbe stato collegato a un procedimento legislativo
mentre, nel caso di specie, le note di risposta del servizio giuridico concernevano un procedimento amministrativo. Ebbene,
nei punti 123‑127 della sentenza impugnata il Tribunale avrebbe spiegato in modo dettagliato che il rischio di lesione della
tutela della consulenza legale conseguente alla divulgazione di queste note è concreto e collegato alla circostanza che, se
il collegio dei commissari non dovesse seguire i pareri del servizio giuridico e adottare una decisione diversa da quella
suggerita da quest’ultimo, la divulgazione di tale consulenza ridurrebbe drasticamente il beneficio che la [OSCURATO:PERSONA] può
trarre dalla medesima.
108
La Repubblica federale di Germania aggiunge che la Corte avrebbe già giudicato, nel punto 18 della sua citata ordinanza Donnici/Parlamento,
che, nel contesto di un procedimento giurisdizionale, il principio dell’equo processo risulterebbe violato se, per esempio,
il servizio giuridico si trovasse costretto, in caso di divergenze tra il parere da esso formulato e la decisione adottata
alla fine, a dover difendere in un processo una posizione opposta a quella da esso stesso assunta in passato.
Giudizio della Corte
109
Al fine di rispondere al secondo motivo di impugnazione, occorre ricordare anzitutto che, come precisato nei punti 87 e 88
della presente sentenza e contrariamente a quanto pare suggerisca, in particolare, la [OSCURATO:PERSONA], l’attività amministrativa
delle istituzioni non sfugge assolutamente alla sfera d’applicazione del regolamento n. 1049/2001.
110
Inoltre, è importante sottolineare parimenti che, come ricordato nel punto 76 della presente sentenza, quando l’istituzione
interessata decide di negare la consultazione di un documento di cui le sia stata chiesta la comunicazione, è suo dovere,
in linea di principio, fornire spiegazioni sulle circostanze in base alle quali la consultazione di detto documento potrebbe
ledere concretamente ed effettivamente l’interesse tutelato da un’eccezione prevista dall’art. 4 del regolamento n. 1049/2001,
invocato da detta istituzione.
111
Per quanto riguarda, nel caso di specie, l’eccezione relativa alla tutela della consulenza legale, prevista dall’art. 4, n. 2,
secondo trattino, di detto regolamento, occorre verificare, come chiesto dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia e dagli altri Stati membri intervenuti
a suo sostegno, se le considerazioni accolte dal Tribunale fossero davvero sufficienti per concludere che la [OSCURATO:PERSONA] ha
giustamente negato la consultazione delle note di risposta del servizio giuridico.
112
A tal fine, occorre ricordare che il Tribunale ha giudicato, in primo luogo (punto 124 della sentenza impugnata), che la divulgazione
di dette note avrebbe rischiato di trasmettere al pubblico informazioni sullo stato delle discussioni interne tra la DG «Concorrenza»
e il servizio giuridico sulla legalità della valutazione in merito alla compatibilità con il mercato comune dell’operazione
che ha condotto alla decisione Airtours, il che, di per sé, avrebbe rischiato di rimettere in questione le decisioni adottabili
tra le stesse parti o nello stesso settore. In secondo luogo (punto 125 di detta sentenza), il Tribunale ha reputato che il
fatto di accettare la domanda di divulgare le note in questione avrebbe potuto indurre il servizio giuridico, in futuro, a
censurarsi e a essere prudente nella redazione di un tal genere di note, per non pregiudicare la capacità decisionale della
[OSCURATO:PERSONA] nelle materie in cui essa interviene in veste di autorità amministrativa. In terzo luogo (punto 126 della medesima
sentenza), il Tribunale ha posto in evidenza che la divulgazione di tali note avrebbe rischiato di mettere la [OSCURATO:PERSONA]
nella delicata situazione in cui sarebbe stato possibile che il suo servizio giuridico si trovasse obbligato a difendere,
dinanzi al Tribunale, una posizione non corrispondente a quella da esso sostenuta internamente nel ruolo di consulente dei
servizi incaricati del fascicolo da esso trattato nel corso della procedura amministrativa.
113
Orbene, per quanto concerne anzitutto il timore che la divulgazione di un parere del servizio giuridico della [OSCURATO:PERSONA]
relativo ad una proposta di decisione possa suscitare dubbi sulla legittimità della decisione definitiva, si deve rilevare
che, come giustamente affermato dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, proprio la trasparenza su tale punto, nel consentire che i diversi punti
di vista vengano apertamente discussi, contribuisce a conferire alle istituzioni una maggiore legittimità agli occhi dei cittadini
dell’Unione e ad accrescere la loro fiducia. Di fatto, è piuttosto la mancanza di informazioni e di dibattito che può suscitare
dubbi nella mente dei cittadini, non solo circa la legittimità di un singolo atto, ma anche circa la legittimità del processo
decisionale nel suo complesso (sentenza Svezia e Turco/Consiglio, cit., punto 59).
114
Peraltro, il rischio che i cittadini dell’Unione maturino dubbi circa la legittimità di un atto adottato da un’istituzione,
per il fatto che il servizio giuridico di quest’ultima abbia emanato un parere negativo riguardo a tale atto, nella maggior
parte dei casi non sorgerebbe se la motivazione di detto atto fosse rafforzata evidenziando le ragioni per le quali tale parere
negativo non è stato seguito (sentenza Svezia e Turco/Consiglio, cit., punto 60).
115
Per quanto concerne poi l’argomento secondo il quale il servizio giuridico dovrebbe dare dimostrazione di autocensura e prudenza,
basti constatare che il Tribunale, senza verificare assolutamente se quest’argomento fosse suffragato da elementi concreti
e circostanziati, si è basato solo su considerazioni generiche e astratte.
116
Inoltre, relativamente all’argomento secondo il quale il servizio giuridico potrebbe trovarsi costretto a difendere, dinanzi
agli organi giurisdizionali dell’Unione, la legittimità di una decisione in merito alla quale esso si sia espresso negativamente,
occorre rilevare che, come sostiene il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia, un argomento talmente generico non può giustificare un’eccezione alla
trasparenza prevista dal regolamento n. 1049/2001 (sentenza Svezia e Turco/Consiglio, cit., punto 65).
117
Infatti, nel caso di specie, come ricordato nel punto 77 della presente sentenza, la domanda di consultazione della MyTravel
è stata proposta dopo l’annullamento della decisione Airtours disposto dalla citata sentenza del Tribunale Airtours/[OSCURATO:PERSONA],
e dopo la scadenza del termine di impugnazione avverso detta sentenza. In circostanze del genere, come ha rilevato sostanzialmente
l’avvocato generale nel paragrafo 96 delle sue conclusioni, il servizio giuridico non avrebbe potuto trovarsi in una situazione
del tipo di quella evocata nel punto precedente, dal momento che non era più prevedibile nessun ricorso vertente sulla legittimità
di detta decisione dinanzi agli organi giurisdizionali dell’Unione.
118
Infine, per quanto concerne l’argomento dedotto dalla Repubblica di Germania sulla base della citata ordinanza Donnici/Parlamento,
basta rilevare che i fatti che hanno condotto a detta ordinanza sono diversi da quelli della presente fattispecie. Infatti,
da una parte, detta ordinanza riguardava non una domanda di consultazione ai sensi del regolamento n. 1049/2001, bensì una
domanda diretta all’inserimento nel fascicolo di procedura, in un giudizio dinanzi alla Corte, di un parere del servizio giuridico
del Parlamento. Dall’altro, una siffatta domanda era stata presentata nella cornice di una controversia pendente che verteva
proprio sulla validità della decisione del Parlamento alla quale detto parere faceva riferimento. Di conseguenza, detta ordinanza
non può considerarsi rilevante al fine di giustificare la legittimità del diniego di consultazione in questione ai sensi dell’art. 4,
n. 2, secondo trattino, del regolamento n. 1049/2001.
119
In considerazione di quanto sin qui illustrato, anche il secondo motivo dedotto dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia a sostegno della sua impugnazione
dev’essere accolto.
Sul terzo motivo, relativo a una violazione dell’espressione che figura nell’ultima parte dell’art. 4, nn. 2 e 3, secondo
comma, del regolamento n. 1049/2001
120
Con il suo terzo motivo, il [OSCURATO:PERSONA] di Svezia critica il Tribunale per aver valutato scorrettamente l’esistenza, nel caso di
specie, di un interesse pubblico prevalente alla divulgazione dei documenti, anche qualora una divulgazione siffatta avrebbe
rischiato di ledere gli interessi tutelati, rispettivamente, in osservanza dell’art. 4, nn. 2, secondo trattino, e 3, secondo
comma, del regolamento n. 1049/2001.
121
Orbene, in considerazione del fatto che il primo e il secondo motivo dedotti dal [OSCURATO:PERSONA] di Svezia a sostegno della sua impugnazione
sono stati accolti dalla Corte, non occorre esaminare il terzo motivo formulato da quest’ultimo.
Sul ricorso e sul rinvio dinanzi al Tribunale
122
Conformemente all’art. 61, primo comma, dello statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea, quest’ultima, in caso
di annullamento della decisione del Tribunale, può statuire definitivamente sulla controversia, qualora lo stato degli atti
lo consenta, oppure rinviare la causa al Tribunale affinché sia decisa da quest’ultimo.
123
Nel caso di specie, la Corte dispone degli elementi necessari per statuire definitivamente sui motivi dedotti a sostegno del
ricorso relativi alla violazione, da un lato, dell’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, diretto avverso
le due decisioni controverse, e, dall’altro, dell’art. 4, n. 2, secondo trattino, diretto contro la seconda decisione controversa.
124
A questo proposito, basta rilevare che, per i motivi illustrati nei punti 89, 98, 100 e 102 della presente sentenza, nelle
decisioni controverse la [OSCURATO:PERSONA] non ha applicato correttamente l’eccezione diretta alla tutela del processo decisionale
di detta istituzione. Analogamente, alla luce della motivazione illustrata nei punti 113‑117 della presente sentenza, quest’ultima
ha parimenti applicato in modo errato l’eccezione diretta alla tutela della consulenza legale.
125
Ne consegue che, da un lato, le decisioni controverse devono essere annullate, nei limiti in cui si basano sull’art. 4, n. 3,
secondo comma, del regolamento n. 1049/2001, e che, dall’altro, la seconda decisione controversa dev’essere parimenti annullata,
nei limiti in cui si basa sull’art. 4, n. 2, secondo trattino.
126
Viceversa, la Corte non è in condizioni di pronunciarsi sui motivi dedotti dalla MyTravel a sostegno del suo ricorso, ricordati
nel punto 42 della presente sentenza, diretti avverso la prima decisione controversa e relativi alla violazione dell’art. 4,
n. 2, secondo e terzo trattino, del regolamento n. 1049/2001, né sui motivi, ricordati nel punto 43 di questa sentenza, diretti
avverso la seconda decisione controversa e riguardanti l’eccezione relativa alla tutela degli obiettivi delle attività ispettive,
di indagine e di revisione contabile, in combinato disposto con l’eccezione relativa alla tutela del processo decisionale.
127
Infatti, come rilevato nei predetti punti 42 e 43 e come si ricava dai punti 79 e 130 della sentenza impugnata, il Tribunale
non ha esaminato questi motivi.
128
Di conseguenza, occorre rinviare la causa dinanzi al Tribunale affinché esso statuisca sui motivi del ricorso proposto dinanzi
ad esso dalla MyTravel, sui quali esso non si è pronunciato.
Sulle spese
129
Poiché la causa viene rinviata dinanzi al Tribunale, occorre rimettere la pronuncia sulle spese inerenti al presente procedimento
d’impugnazione.
Per questi motivi, la Corte (Prima Sezione) dichiara e statuisce:
1)
È annullato il punto 2 del dispositivo della sentenza del Tribunale di primo grado delle Comunità europee 9 settembre 2008,
causa T‑403/05, MyTravel/[OSCURATO:PERSONA].
2)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 5 settembre 2005, D(2005) 8461, recante rigetto della domanda presentata dalla MyTravel Group
plc diretta a ottenere l’accesso a taluni documenti preparatori della [OSCURATO:PERSONA] in materia di controllo sulle concentrazioni,
è annullata nei limiti in cui si basa sull’art. 4, n. 3, secondo comma, del regolamento (CE) del Parlamento europeo e del
Consiglio 30 maggio 2001, n. 1049, relativo all’accesso del pubblico ai documenti del Parlamento europeo, del Consiglio e
della [OSCURATO:PERSONA].
3)
La decisione della [OSCURATO:PERSONA] 12 ottobre 2005, D(2005) 9763, recante parziale rigetto della domanda presentata dalla MyTravel
Group plc diretta a ottenere l’accesso a taluni documenti preparatori della [OSCURATO:PERSONA] in materia di controllo sulle concentrazioni,
è annullata nei limiti in cui si basa sull’art. 4, nn. 2, secondo trattino, e 3, secondo comma, del regolamento n. 1049/2001.
4)
La causa è rinviata dinanzi al Tribunale dell’Unione europea affinché il medesimo statuisca sui motivi del ricorso proposto
dinanzi ad esso dalla MyTravel Group plc, sui quali esso non si è pronunciato.
5)
Si rimette la pronuncia sulle spese.
Firme
*
* Lingua processuale: l’inglese