CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 51703/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] del GIP del Tribunale di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto rigettarsi il ricorso, [OSCURATO:PERSONA] 1, Il G.i.p. del Tribunale di Roma, con il provvedimento impugnato in questa sede, ha approvato il rendiconto di gestione presentato dall'amministratore giudiziario dei beni sequestrati alla società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a. 2. Ha proposto ricorso la difesa di [OSCURATO:PERSONA] deducendo, con il primo motivo, violazione di legge, in relazione agli artt. 35, comma 8, 37, comma 5, 43 comma 2 e 4, d. Igs. 159/2011; 3, 27 e 111 Cost.; 6 CEDU, nonché vizio della motivazione, per l'omesso rendiconto di gestione da parte dell'amministratore giudiziario, in relazione alle società diverse dalla [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., pur sottoposte al medesimo sequestro e gestite dal medesimo amministratore giudiziario, nonché per la mancata indicazione, da parte dell'amministratore giudiziario, della sorte di una serie di beni sequestrati, di proprietà della società [OSCURATO:PERSONA] s.p.a., che non erano indicati nel rendiconto depositato. 2.1. Con il secondo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 43 comma 1 e 4, d. Igs. 159/2011; 3, 27 e 111 Cost.; 6 CEDU, nonché vizio della motivazione, in relazione ai medesimi profili concernenti beni di proprietà delle società [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], non indicati nel rendiconto, e l'omesso deposito del rendiconto per la [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. 2.2. Con il terzo motivo si deduce violazione di legge, in relazione agli artt. 35, comma 8, 37, comma 5, 43 comma 2 e 4, d. Igs. 159/2011; 3, 27 e 111 Cost.; 6 CEDU, nonché vizio della motivazione, in relazione al difetto della qualifica di pubblico ufficiale dell'amministratore giudiziario al momento del deposito in data 9 settembre 2021 di una relazione contenente denunce di fatti penalmente rilevanti, che avevano indotto all'emissione di un provvedimento di sequestro del tutto illegittimo [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso è inammissibile. Il provvedimento oggetto di impugnazione è stato emesso in sede di approvazione del rendiconto dell'amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro preventivo in sede di procedimento penale, costituiti da società, relativi beni e quote delle stesse società. In virtù della disposizione dell' art. 104 bis, comma 1 bis, disp. att. cod. proc. pen., l'attività dell'amministratore nominato è disciplinata, anche quanto alla gestione e all'obbligo di rendiconto, dalle disposizioni del d. Igs. 159/2011 ed, in particolare, da quelle contenute nel Libro I, titolo III. L'oggetto del procedimento di approvazione del rendiconto, come delineato dall'art. 43 d. Igs. 159/2011, riguarda il rispetto dei criteri dettati dall'art. 43, comma 2, verifica demandata al giudice competente che investe la completezza e la regolarità formale delle voci esposte nel conto, l'indicazione delle somme di denaro pagate e riscosse, la descrizione dei cespiti già vincolati ed il saldo finale, in termini tali da individuare un risultato contabile preciso e definito. Al contrario, è escluso che in questa sede possa giustificarsi il diniego di approvazione del conto (e, quindi, censurarsi il provvedimento che abbia approvato il rendiconto) per l'eventuale responsabilità dell'amministratore, in violazione dei doveri relativi alla custodia ed amministrazione dei beni (come ventilato con i motivi di ricorso): eventuali condotte negligenti, o dolosamente preordinate a vantaggio dell'amministratore o di terzi, risultanti in via incidentale dalla documentazione acquisita o dalle deduzioni delle parti interessate, non possono costituire oggetto di accertamento che assuma carattere di giudicato né può identificarsi in tali accertamenti la finalità del giudizio sul conto (Sez. 1, p. 19669 del 12/02/2021, Santangelo, Rv. 281364 - 01). L'interpretazione del dato normativo trova logico conforto nella previsione, contenuta nella medesima norma, circa l'esito del giudizio sul conto finale attraverso due soluzioni decisorie alternative che non ammettono differenti opzioni: per effetto della formulazione di rilievi critici e contestazioni specifiche delle parti, il procedimento sarà destinato a concludersi soltanto con l'approvazione del rendiconto o con l'invito rivolto all'amministratore a sanare le irregolarità riscontrate, contenuto in ordinanza esecutiva, notificata all'interessato e comunicata al pubblico ministero (Sez. 6, n. 29907 del 14/05/2019, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 276464-01; Sez. 1, n. 6340 del 4/11/2020, dep. 2021, Sanicola, rv. 280525-01; Sez. 6, n. 51710 del 4/7/2017, La Camera, 271489-01). Da questo quadro, emerge con evidenza l'assoluta estraneità al giudizio in esame di qualsivoglia valutazione di merito sull'operato dell'amministratore giudiziario; il che determina l'assoluta eccentricità delle ragioni poste a fondamento dell'odierno ricorso. 2. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso, consegue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese prpcessuali, honché, ai sensi dell'art. 616 c.p.p., valutati i profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità emergenti dal ricorso (Corte Cost. 13'giugno 2000, n. 186), al versamento della somma, che si ritiene equa, di euro tremila a favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro trem