CassazionesentenzaSezione 7
Cassazione n. 19477/2024
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 11 [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Motivi della decisione Visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i ricorsi proposti da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], ritenute responsabili, nelle conformi sentenze di merito, del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; Rilevato che le difese hanno articolato i seguenti motivi di ricorso: [OSCURATO:PERSONA]: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90; 2. Violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'art. 62-bis e 133 cod. pen.; [OSCURATO:PERSONA]: 1. Violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 42, 43, 110 cod. pen. in relazione all'art. 73, comma 5, d.P.R. 309/90, 187 e 192 cod. proc. pen.; 2. Violazione degli artt. 114 cod. pen. e 73, comma 5, d.P.R. 309/90, mancanza grafica della motivazione in relazione al delitto di detenzione di sostanze stupefacenti a fini di cessione; 3. Violazione e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen. Considerato che la sentenza impugnata è sorretta da conferente apparato argomentativo sotto ogni profilo dedotto dalle ricorrenti. Ritenuto, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: - che il primo motivo prospettato nel ricorso, riguardante l'asserita assenza di elementi che depongono per la destinazione allo spaccio della sostanza stupefacente, è reiterativo di doglianze già valutate dalla Corte di appello e disattese con motivazione del tutto congrua, non censurabile in questa sede (si vedano le argomentazioni diffusamente illustrate alla pagina 2 della sentenza); - che il secondo motivo di ricorso è manifestamente infondato: la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. Sez. 2, n. 23903 del 15/07/2020, Rv. 279549 - 02: «Al fine di ritenere o escludere le circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 cod. pen., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio, sicché anche un solo elemento attinente alla personalità del colpevole o all'entità del reato ed alle modalità di esecuzione di esso può risultare all'uopo sufficiente»); deve inoltre rammentarsi che, nel giudizio di cassazione, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione, come nel caso in esame, non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico (Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013 - 04/02/2014, Ferrario, Rv. 259142). Ritenuto, quanto alla posizione di [OSCURATO:PERSONA]: -che al primo motivo di doglianza, riguardante l'affermazione di responsabilità dell'imputata, la Corte di appello ha fornito adeguata risposta, del tutto logica e coerente con le risultanze processuali (in motivazione si è precisato che lo stupefacente era collocato nella vettura in una posizione che lo rendeva immediatamente visibile da parte di entrambe le imputate; la [OSCURATO:PERSONA], la quale aveva preso a noleggio la vettura, non avrebbe accettato il rischio del trasporto della droga se non avesse avuto un interesse diretto nell'impresa delittuosa). - che la doglianza riguardante il mancato riconoscimento dell'attenuante della minima partecipazione è stata adeguatamente valutata dalla Corte d'appello e disattesa con motivazione congrua (la Corte di merito ha posto in evidenza come l'apporto della imputata non potesse essere considerato di entità marginale, avendo costei provveduto a prendere a noleggio la vettura per il trasporto dello stupefacente); - che le ragioni di doglianza attinenti al trattamento sanzionatorio sono manifestamente infondate: la sentenza è sorretta da motivazione adeguata in punto di trattamento sanzionatorio, avendo la Corte di merito posto in evidenza la gravità del fatto e l'assenza di positivi elementi di valutazione idonei a consentire il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche; quanto al rilievo riguardante l'eccessività della pena inflitta, come ricordato in precedenza, è inammissibile la censura che miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di mero arbitrio o di un ragionamento illogico. Rilevato, pertanto, che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, con condanna delle ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3000 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna le ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila ciascuno in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 17 apri