CassazionesentenzaSezione 2
Cassazione n. 38792/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ato la seguente SENTENZA Sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA], avverso la sentenza del 21/01/2021 della Corte di appello di Caltanissetta, visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione della causa svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, nella persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1.Con la sentenza in epigrafe, la Corte di appello di Caltanissetta, parzialmente riformando la sentenza del Tribunale di Caltanissetta emessa il 26 febbraio del 2020, confermava la responsabilità del ricorrente per i reati di tentata estorsione e tentata rapina in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capi A e B) e di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] (capo D), dichiarando non doversi procedere per intervenuta prescrizione in ordine ai reati di danneggiamento e violenza privata di cui ai capi C ed E. 2. Ricorre per cassazione [OSCURATO:PERSONA], deducendo: 1) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento materiale del reato di tentata estorsione di cui al capo A, non avendo la Corte tenuto conto dell'assenza di violenza o minaccia nei confronti della vittima [OSCURATO:PERSONA], secondo quanto dalla medesima riferito; 2) violazione di legge in ordine alla ritenuta sussistenza del reato di tentata rapina di cui al capo B, mancando, anche in questo caso, l'elemento oggettivo della minaccia o della violenza nei confronti del Genova, sicché la condotta illecita avrebbe dovuto essere qualificata, a tutto concedere, come tentativo di furto; 3) violazione di legge quanto alla sussistenza del reato di tentata estorsione di cui al capo D, mancando la prova della necessaria offensività della condotta illecita, non percepita dalla persona offesa [OSCURATO:PERSONA], la cui libera autodeterminazione non sarebbe stata vulnerata da alcun atto minaccioso o violento. In ogni caso, la Corte non avrebbe valutato la sussistenza del recesso attivo o della desistenza; 4) violazione di legge sempre in ordine al reato di cui al capo D), non ravvisandosi gli elementi costitutivi del delitto tentato, l'idoneità ed univocità degli atti illeciti; 5) violazione di legge per mancanza di idoneità ed univocità della condotta relativa ai reati di cui ai capi AeBe per assenza di violenza o minaccia; 6) violazione di legge per non avere la Corte applicato l'art. 131-bis cod. pen. ai reati di tentata estorsione di cui ai capi A e D; 7) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso è manifestamente infondato e generico. 1.11 ricorrente tende ad offrire una diversa e non consentita lettura in fatto delle risultanze processuali ed, in particolare, del contenuto delle deposizioni delle persone offese, che il Tribunale e poi la Corte di appello, con conforme giudizio, hanno ritenuto attendibili. Si ricordi, in punto di diritto, che in tema di valutazione della prova testimoniale, l'attendibilità della persona offesa dal reato è questione di fatto, non censurabile in sede di legittimità, salvo che la motivazione della sentenza impugnata sia affetta da manifeste contraddizioni, o abbia fatto ricorso a mere congetture, consistenti in ipotesi non fondate sullo "id quod plerunnque accidit", ed insuscettibili di verifica empirica, od anche ad una pretesa regola generale che risulti priva di una pur minima plausibilità (da ultimo, Sez. 4, n. 10153 del 11/02/2020, C., Rv. 278609).1.1.Quanto ai reati di tentata estorsione e tentata rapina ai danni di [OSCURATO:PERSONA], di cui ai capi A e B, dalla ricostruzione dei fatti offerta dalla Corte di appello, conforme a quella del Tribunale anche sotto il profilo della consequenzialità e cronologia delle condotte, risulta che il ricorrente aveva minacciato la persona offesa al fine di farsi consegnare somme di danaro, successivamente tentando di impadronirsi del suo borsello non riuscendovi per l'opposizione della persona offesa, che era stata colpita con uno schiaffo al viso e con un colpo alla mano, circostanze sulle quali il ricorso sorvola e che risultano decisive ai fini della configurazione di entrambi i reati, escludendo ogni diversa qualificazione giuridica dei fatti. Il ricorrente, peraltro, a dimostrazione della attendibilità del racconto della persona offesa, aveva reiterato le sue minacce anche in presenza di un rappresentante delle forze dell'ordine, poi sentito come teste al processo. 1.2. Anche le censure che ineriscono alla sussistenza del reato di tentata estorsione in danno di [OSCURATO:PERSONA] di cui al capo D sono manifestamente infondate, dal momento che la Corte ha sottolineato come la vittima avesse dichiarato di aver subito minacce dall'imputato al fine di costringerla a corrispondergli una somma di danaro, la cui modesta entità non esclude la sussistenza del reato, perfezionatosi, a livello di tentativo, attraverso condotte idonee ed inequivocabilmente dirette ad ottenere un profitto di tipo economico con minaccia alla persona offesa e violenza concretizzatasi in uno spintone. Le scuse porte dal ricorrente alla persona offesa, oltre che oggettivamente inconsistenti nella loro intrinseca significatività, erano intervenute allorquando il reato, allo stato di tentativo, era del tutto compiuto, così escludendosi l'ipotesi di desistenza o recesso. Tanto assorbe ogni altra censura difensiva rivolta a contestare il giudizio di responsabilità. 1.3. E' inammissibile il motivo di ricorso inerente alla mancata applicazione dell'art. 131-bis cod. pen., non consentita in relazione al tentativo di estorsione, che prevede una pena massima superiore a cinque anni di reclusione. 1.4. Il motivo relativo al trattamento sanzionatorio è del tutto generico e non tiene conto che al ricorrente è stata inflitta una sanzione prossima al minimo edittale, che la Corte ha ritenuto congrua. Nell'ipotesi in cui la determinazione della pena non si discosti eccessivamente dai minimi edittali, il giudice ottempera all'obbligo motivazionale di cui all'art. 125, comma 3, cod. pen., anche ove adoperi espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congruo aumento", ovvero si richiami alla gravità del reato o alla personalità del reo (Sez. 3, n. 33773 del 29/05/2007, Ruggieri, Rv. 237402).Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende, commisurata all'effettivo grado di colpa dello stesso ricorrente nella determinazione della causa di inammissibilità. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila alla Cassa delle Ammende. Così deliberato in Roma, udienza pubblica del 23.09.2022. Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]