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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 22 novembre 1998

Cassazione n. 26129/2026

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posto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il 22/11/1998 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di furto in abitazione anziché di furto, è aspecifico, atteso che si limita a reiterare gli stessi motivi proposti in appello, non confrontandosi con la motivazione fornita dalla Corte di appello, la quale ha chiarito nel dettaglio le ragioni per cui sussiste il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen.

Invero, il motivo è manifestamente infondato prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che non vale a escludere il furto in abitazione la circostanza che il fatto sia stato commesso in un luogo che non sia nella esclusiva disponibilità della persona offesa.

In tal senso, questa Corte ha più volte affermato che integra il reato dì furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno dì aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080); nel caso di specie nella corte di pertinenza dell'ab itazione, esterna ma adiacente ad essa; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
posto da: [OSCURATO:PERSONA] ([OSCURATO:PERSONA]) nato il 22/11/1998 avverso la sentenza del 04/11/2025 della CORTE APPELLO di FIRENZE dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];- Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Firenze, che ha confermato la sentenza del Tribunale di Lucca, con cui è stato ritenuto responsabile del delitto di furto in abitazione e condannato alla pena ritenuta di giustizia; - Ritenuto che il primo ed unico motivo di ricorso, che lamenta violazione di legge in ordine alla qualificazione giuridica del fatto nel delitto di furto in abitazione anziché di furto, è aspecifico, atteso che si limita a reiterare gli stessi motivi proposti in appello, non confrontandosi con la motivazione fornita dalla Corte di appello, la quale ha chiarito nel dettaglio le ragioni per cui sussiste il delitto di cui all'art. 624-bis cod. pen. Invero, il motivo è manifestamente infondato prospettando enunciati ermeneutici in palese contrasto con la giurisprudenza di legittimità, la quale ha chiarito che non vale a escludere il furto in abitazione la circostanza che il fatto sia stato commesso in un luogo che non sia nella esclusiva disponibilità della persona offesa. In tal senso, questa Corte ha più volte affermato che integra il reato dì furto in abitazione la sottrazione illecita di beni mobili posti all'interno dì aree condominiali, anche quando le stesse non siano nella disponibilità esclusiva dei singoli condomini (Sez. 4, n. 4215 del 10/01/2013, B., Rv. 255080); nel caso di specie nella corte di pertinenza dell'ab itazione, esterna ma adiacente ad essa; - Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P.Q.M
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