CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 7 maggio 1997
Cassazione n. 20317/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 07/05/1997 avverso la sentenza del 15/06/2021 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo che ha confermato la dichiarazione di responsabilità dello stesso pronunciata dal Tribunale di Sciacca per il reato di guida senza patente con recidiva nel biennio (commesso il 21/10/2016). 2. Deduce l'assenza di motivazione con riguardo alla mancata concessione dell'invocata sospensione condizionale della pena. 3. Osserva il Collegio che sussistono i presupposti per rilevare, ai sensi -dell'art. 129, comma 1, cod. proc. pen., l'intervenuta causa estintiva del reato per cui si procede, essendo spirato in data 21/10/2021 il relativo termine di prescrizione. 4. Deve rilevarsi che il ricorso in esame non presenta profili di inammissibilità tali da non consentire di rilevare l'intervenuta prescrizione. Sussistono, pertanto, i presupposti, discendenti dalla intervenuta instaurazione di un valido rapporto processuale di impugnazione, per rilevare e dichiarare le cause di non punibilità a norma dell'art. 129 cod. proc. pen. 4.1. È poi appena il caso di sottolineare che risulta superfluo qualsiasi approfondimento al riguardo, proprio in considerazione della intervenuta prescrizione: invero, a prescindere dalla fondatezza o meno degli assunti del ricorrente, è ben noto che, secondo consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità, qualora già risulti una causa di estinzione del reato, non rileva la sussistenza di eventuali nullità, pur se di ordine generale, in quanto l'inevitabile rinvio al giudice di merito è incompatibile con il principio dell'immediata applicabilità della causa estintiva (Sez. U, n. 1021 del 28.11.2001, dep. 2002, Cremonese, Rv. 220511) e non sono rilevabili in sede di legittimità vizi di motivazione della sentenza impugnata in presenza, come nel caso di specie, di una causa di estinzione del reato, quale la prescrizione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244275). 4.2. Si osserva, infine, che non ricorrono le condizioni per una pronuncia assolutoria di merito, ai sensi dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen., in considerazione delle congrue e non illogiche valutazioni rese dalla Corte di appello nella sentenza impugnata: non emergendo, dunque, all'evidenza circostanze tali da imporre, quale mera "constatazione" cioè presa d'atto, la necessità di assoluzione (Sez. U, n. 35490 del 28/05/2009, Tettamanti, Rv.244274), discende di necessità la pronunzia in dispositivo. 5. Si impone, pertanto, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per essere il reato estinto per prescrizione. Deve trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Palermo per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds. P.Q.M. Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per prescrizione. Dispone trasmettersi copia della presente sentenza al Prefetto di Palermo per quanto di competenza ex art. 224 comma 3 cds. Così deciso il 28 febbraio 2022 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA] !- dente [OSCURATO:PERSONA] la Feri--anti 40t [OSCURATO:PERSONA] E