CassazionesentenzaSezione 4Decisione del 1 luglio 1983
Cassazione n. 28325/2022
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
osto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del 07/02/2022 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; lette le conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), del P.G., in persona del Sost. Proc. Gen. [OSCURATO:PERSONA], che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con ordinanza del 7/2/2022 (dep. il 22/2/2022) il Tribunale del Rie-same di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame personale avverso l'ordinanza emessa in data 29/12/2021 con la quale il GIP del Tribunale di Salerno aveva applicato la misura della custodia cautelare in carcere nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] in quanto indagato, insieme a numerosi altri soggetti, del reato di cui all'art. 74, co. 1,2,3,4, del D.P.R. nr. 309/90, perché in numero superiore a dieci si associavano fra loro allo scopo di commettere più delitti tra quelli previsti dall'art. 73 del medesimo D.P.R. 309/90 e, in particolare, al fine di detenere, ce-dere o vendere sostanze stupefacenti del tipo cocaina (come meglio specificato nei singoli capi di imputazione) costituendo in tal modo una associazione dotata di mezzi e di una stabile organizzazione, con accurata ripartizione di compiti nell'at-tività, promossa e diretta da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] che rifornivano stabil-mente i pusher gestori delle rispettive piazze di spaccio organizzando e gestendo in tal modo la capillare distribuzione delle sostanze stupefacenti nel territorio di [OSCURATO:PERSONA] e in tutto il territorio dell'agro nocerino sarnese. Con l'aggravante di cui all'art. 74 commi 3 e 5 del DPR 309/1990, essendo gli associati più di dieci e per aver ceduto in più occasioni sostanze adulterate o commiste ad altre. [OSCURATO:PERSONA] e comuni limitrofi dell'agro [OSCURATO:PERSONA] accer-tato dal mese di Agosto 2019 a Marzo 2020, con condotta perdurante. Secondo la prospettazione accusatoria il [OSCURATO:PERSONA] e la convivente [OSCURATO:PERSONA], si ponevano a disposizione del gruppo a base familiare in qualità di pusher partecipando attivamente nella vendita della cocaina in orario diurno, uti-lizzando un'utenza cellulare ceduta da [OSCURATO:PERSONA] e da questi utilizzata per lo spaccio, nonché un'ulteriore utenza nella disponibilità di [OSCURATO:PERSONA], desti-nate ad alimentare la base di spaccio gestita da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], nonché quella di [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] risulta indagato e sottoposto a misura anche in relazione ad una pluralità di ipotesi di cessione di stupefacente riconducibili al reato fine di cui agli artt. 110 c.p. - 73 c.1 e 1 bis e 81cpv del D.P.R. 9.01.1990, nr. 309, come modi-ficato dal D.L. n. 272/2005, convertito con legge n. 49/2006, 2. Ricorre il [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del proprio difensore di fiducia, deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'art. 173, comma 1, disp. att., cod. proc. pen. Con il primo motivo il ricorrente lamenta illegittimità e/o manifesta illogi-cità della motivazione in ordine alla sussistenza dei gravi indizi di colpevolezza relativamente all'associazione di cui al capo 1) dell'imputazione. 2Per il difensore ricorrente il contributo portato dal proprio assistito è sicu-ramente circoscritto, limitato e fine a se stesso, il che escluderebbe in maniera categorica l'attribuzione a questi di un ruolo partecipativo al gruppo. Il Tribunale del Riesame -ci si duole- ha ritenuto sussistente tale associa-zione dedita allo spaccio di stupefacenti in maniera molto superficiale e frettolosa, ed esclusivamente sulla base della mera sommatoria degli episodi di spaccio con-testati, e senza doverosamente considerare gli altri elementi costitutivi necessari per la rilevanza giuridica ditale consorteria. Il giudicante cautelare avrebbe omesso di indicare in maniera dettagliata gli elementi che, nel caso di specie, potrebbero rendere configurabile una associa-zione ex art. 74 D.P.R. n. 3091 1990 e dedita al traffico di droga nel territorio di riferimento. Ed invero, non emergerebbero affatto elementi positivi circa la seria-lità degli episodi di cessione, sarebbero assenti canali stabili di rifornimento, né tantomeno sarebbe contestabile al [OSCURATO:PERSONA] l'impiego di un linguaggio criptico, sintomatico dell'esistenza di un codice precostituito, condiviso e collaudato tra gli indagati. In ogni caso, non sarebbe possibile attribuire ruoli precisi ai coindagati, tra i quali, tra l'altro, da nessuna captazione telefonica e/o ambientale vagliata, sa-rebbe possibile desumere che questi agissero in maniera unitaria e concorde. Il tribunale della libertà -si legge in ricorso- non avrebbe chiarito affatto le motivazioni che hanno determinato la ritenuta sussistenza della fattispecie asso-ciativa, seppur non siano emerse regole ben precise quanto all'approvvigiona-mento, alla comunanza dello stupefacente ed ai prezzi da imporre ai clienti. Si tratterebbe di episodi di spaccio fine a se stessi, laddove i soggetti agivano esclu-sivamente per meri interessi illeciti personali, e non certamente in favore dei più ampi obiettivi che potrebbero essere perseguiti da un sodalizio precostituito. Per il ricorrente, in aggiunta all'affectio societatis ed al pactum sceleris, il tribunale del riesame avrebbe dovuto dimostrare la sussistenza di specifici profili di organizzazione e controllo che possono trarsi da fatti concludenti, quali i continui contatti tra i correi, le forme organizzative utilizzate, la suddivisione gerarchica dei compiti e delle modalità esecutive comuni. Circostanze queste ultime rimaste del tutto prive di riscontro nelle intercet-tazioni telefoniche ed ambientali portate dall'attività investigativa a carico degli indagati e soprattutto quelli inerenti [OSCURATO:PERSONA], non potendosi cogliere elementi sintomatologici di una qualche disponibilità offerta da questi al presunto gruppo organizzato. Non sarebbe possibile, in effetti, leggersi di gravi indizi individualizzanti qualsivoglia legame di dipendenza tra il [OSCURATO:PERSONA] e gli altri coindagati, in particolare con [OSCURATO:PERSONA], ovvero [OSCURATO:PERSONA], né tantomeno è possibile ritenersi che il 3ricorrente potesse essere a conoscenza di una presunta realtà associativa, ovvero chi fossero effettivamente i consociati della stessa. Ed in effetti, secondo la tesi proposta in ricorso, l'analisi complessiva degli elementi indiziari posti a carico del [OSCURATO:PERSONA] evidenzierebbe senz'altro la sussi-stenza di episodi di cessione di stupefacente, ma questi non potrebbero ritenersi eccedere i limiti della responsabilità concorsuale in relazione alla disposizione ex art. 73 D.P.R. n. 309/1990. Non sarebbe dato sapere, altresì, quale sia stata la genesi, l'operatività e la struttura portante della presunta consorteria criminale, né tantomeno sono state individuate le disponibilità finanziarie da parte del gruppo, nonché quali siano state le destinazioni dei proventi raccolti e/o le specifiche fonti di approvvigionamento della sostanza. E assolutamente indimostrata sarebbe rimasta qualsivoglia dispo-nibilità comune di denaro da utilizzare per i presunti fini illeciti, né tantomeno sarebbe emerso che gli indagati detenessero in comune lo stupefacente da ven-dere. Anzi, dalle intercettazioni risulterebbe, invece, proprio il contrario, ovvero che ciascuno degli indagati detenesse un proprio autonomo quantitativo di so-stanza e che ognuno di essi soddisfacesse i propri clienti attingendo esclusiva-mente alle proprie scorte personali. Con un secondo motivo il ricorrente denuncia violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato in relazione all'esclusione dell'ipotesi di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 con riguardo alle singole condotte di cessione contestate e del sesto comma dell'art. 74 co. 6 Dpr. 309/90 quanto al reato associativo. Per il ricorrente il tribunale del riesame nulla avrebbe motivato circa l'ope-rata ed automatica esclusione della minima offensività e, quindi, circa la lieve en-tità dei singoli reati-fine contestati agli indagati nei limiti dell'art. 73 comma 5 D.P.R. n. 30911990. In ogni caso, la lieve entità non potrebbe essere automaticamente esclusa in ragione della reiterazione nel tempo di una pluralità di condotte di cessione di droga, essendo il giudicante tenuto, infatti, a valutare complessivamente sia l'a-zione (mezzi, modalità, circostanze) sia l'oggetto materiale del reato ovvero la qualità e quantità dello stupefacente compravenduto. Ebbene, per il ricorrente, in ossequio a tali principi, il giudice del riesame avrebbe dovuto riconoscere l'ipotesi di cui all'art. 73 co. 5 D.P.R. 309/1990 in quanto dalle emergenze investigative è emerso che le singole condotte contestate non superavano mai, sotto il profilo quantitativo-qualitativo, i limiti del "piccolo spaccio" ed erano realizzate, sotto il profilo delle modalità, in maniera alquanto rudimentale. tramite contatto immediato e diretto tra spacciatore e consumatore 4finale appartenente. Modalità queste che, indubbiamente, rileverebbero una mi-nore offensività rispetto alle tradizionali forme di spaccio da strada e che, certo, non travalicherebbero i limiti del quinto comma dell'art. 73 DPR 309/1990, rispetto ai quali nessun parametro può dirsi negativamente assorbente. Si tratterebbe, comunque, di un'attività di spaccio di minimi quantitativi, per quanto frenetica e continuativa possa essere, e che non ha richiesto delle provviste significative di stupefacente, non essendo stati operati sequestri di par-ticolarmente rilevante quantitativo di sostanza. In ogni caso si tratterebbe di minimi quantitativi di stupefacente di volta in volta ceduti, sicché non emergerebbero elementi tali da connotare in termini di maggiore offensività gli accertati reati fine ed in grado di legittimare l'esclusione dell'ipotesi di lieve entità. Non sarebbe dato sapere, altresì, da quali elementi i giudici cautelari ab-biano desunto la consapevolezza che la presunta organizzazione in esame non avesse comunque escluso fin dal momento genetico la commissione di fatti di non lieve entità, da cui il riconoscimento della fattispecie autonoma ex art. 74 comma [OSCURATO:PERSONA] n. 309190, atteso che la complessiva attività posta in essere da tale pre-sunta struttura organizzativa è condivisibilmente caratterizzata dalla lieve entità. Con un terzo motivo si lamenta violazione degli artt. 237, 274 e 275 cod. proc. pen. e vizio di motivazione sub specie di travisamento della prova con ri-guardo alla valutazione della pericolosità sociale del ricorrente, non essendo dato conoscere quali siano le motivazioni sottese alla determinazione raggiunta dal giu-dicante cautelare in ordine all'attualità e concretezza del rischio di recidiva a carico del [OSCURATO:PERSONA], senonché l'inefficacia deterrente di misure meno afflittive quali, ad esempio gli arresti domiciliari, anche con l'ulteriore applicazione del braccialetto elettronico. Ed in effetti, l'insussistenza di gravi indizi di colpevolezza in relazione alla configurabilità a proprio carico dell'ipotesi di reato mezzo ex art. 74 D.P.R. n. 309/1990, se non nei limiti ai soli reati satellite di cui all'imputazione, e che evi-dentemente non eccedono i limiti della fattispecie autonoma della lieve entità ex art. 73 co. 5 DPR n. 309190, non può certamente legittimare la protrazione della misura cautelare di tipo custodiale in regime carcerario, attesa anche la sussi-stenza, in termini attuali, in via del tutto limitata del periculum libertatis ascrivibile al ricorrente. In relazione alle condizioni soggettive del [OSCURATO:PERSONA], contrariamente a quanto si legge nel provvedimento impugnato, per il ricorrente appare operabile un giudizio prognostico negativo in ordine alla gravità del pericolo di reiterazione del reato, da salvaguardarsi solo con la misura inframuraria e, invece, ampiamente praticabile apparirebbe ogni altra misura meno afflittiva, ivi compresi gli arresti 5domiciliari, in considerazione anche della positiva personalità sino ad oggi rivelata dall'odierno ricorrente. In ogni caso, l'ordinanza impugnata non permetterebbe di individuare mo-tivazioni condivisibili che in qualche modo potrebbero giustificare la permanenza del [OSCURATO:PERSONA] ancora in regime di massimo rigore, non manifestando lo stesso ele-menti sintomatici di una particolare attitudine al crimine, apparendo sostanzial-mente un soggetto del tutto recettivo degli effetti inibitori ad oggi patiti. Chiede pertanto che questa Corte annulli l'ordinanza impugnata, con tutte le conseguenze di legge. 3. Nei termini di legge ha rassegnato le proprie conclusioni scritte per l'udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020 conv. dalla I. n. 176/2020, come prorogato ex art. 16 d.l. 228/21 conv. con modif. dalla 1.15/22), il P.G., che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. I motivi sopra illustrati appaiono manifestamente infondati e pertanto il proposto ricorso va rigettato. 2. Va rilevato, in primis, che il difensore ricorrente ripropone, tout court, quelli che sono stati i motivi di riesame, contestando genericamente, in realtà senza confrontarvisi criticamente, le argomentazioni addotte dal tribunale del rie-same a sostegno del rigetto del proposto gravame. 3. Va premesso che questa Corte Suprema è ferma nel ritenere che, in tema di impugnazione delle misure cautelari personali, il ricorso per cassazione con il quale si lamenti l'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza è ammissibile soltanto se denuncia la violazione di specifiche norme di legge, ovvero la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento, secondo i canoni della logica ed i principi di diritto, ma non anche quando (...) propone e sviluppa censure che ri-guardano la ricostruzione dei fatti, ovvero che si risolvono in una diversa valuta-zione delle circostanze esaminate dal giudice di merito (Sez. 6, n. 11194 dell'8/3/2012, Lupo, Rv. 252178). In altra pronuncia, che pure si condivide, si è sottolineato che, allorquando si censuri la motivazione del provvedimento emesso dal tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza, alla Corte Suprema spetta solo il compito di verificare, in relazione alla peculiare natura del giudizio di legit-timità e ai limiti che ad esso ineriscono, se il giudice di merito abbia dato adegua-tamente conto delle ragioni che l'hanno indotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato e di controllare la congruenza della motivazione 6riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie (Sez. 4, n. 26992 del 29/5/2013, Rv. 255460; conf. Sez. 4, n. 37878 del 6/7/2007, Cuccaro e altri, Rv. 237475); Spetta dunque a questa Corte di legittimità il solo compito di verificare se il giudice di merito abbia dato adeguatamente conto delle ragioni che l'hanno in-dotto ad affermare la gravità del quadro indiziario a carico dell'indagato, control-lando la congruenza della motivazione riguardante la valutazione degli elementi indizianti rispetto ai canoni della logica e ai principi del diritto che governano l'ap-prezzamento delle risultanze probatorie. Il controllo di logicità, peraltro, deve rimanere interno al provvedimento impugnato, non essendo possibile procedere a una nuova o diversa valutazione degli elementi indizianti o a un diverso esame degli elementi materiali e fattuali delle vicende indagate. In altri termini, è consentito in questa sede esclusivamente verificare se le argomentazioni spese sono congrue rispetto al fine giustificativo del provvedi-mento impugnato. Se, cioè, in quest'ultimo, siano o meno presenti due requisiti, l'uno di carattere positivo e l'altro negativo, e cioè l'esposizione delle ragioni giu-ridicamente significative su cui si fonda e l'assenza di illogicità evidenti, risultanti cioè prima facie dal testo del provvedimento impugnato. Questa Corte di legittimità, ha peraltro ribadito come la nozione di gravi indizi di colpevolezza in sede cautelare non sia omologa a quella che serve a qua-lificare il quadro indiziario idoneo a fondare il giudizio di colpevolezza finale (Sez. 5 n. 36079 del 5//.2012, Fracassi ed altri, rv. 253511). Al fine dell'adozione della misura cautelare, infatti, è sufficiente l'emersione di qualunque elemento probatorio idoneo a fondare "un giudizio di qualificata pro-babilità" sulla responsabilità dell'indagato» in ordine ai reati addebitati. In altri termini, in sede cautelare gli indizi non devono essere valutati se-condo gli stessi criteri richiesti, per il giudizio di merito, dall'art. 192, co. 2, cod. proc. pen. Ciò lo si desume con chiarezza dal fatto che l'art. 273, co. 1bis, cod. proc. pen. richiama i commi 3 e 4 dell'art. 192, cod. proc. pen., ma non il comma 2 del medesimo articolo, il quale oltre alla gravità, richiede la precisione e concordanza degli indizi (così univocamente questa Corte, ex plurimis Sez. 2, n. 26764 del 15.3.2013, Ruga, rv. 256731; sez. 6 n. 7793 del 5.2.2013, Rossi, rv. 255053; sez. 4 n. 18589 del 14.2.2013, Superbo, rv. 255928). 4. Se questi sono i canoni ermeneutici cui questa Corte di legittimità è ancorata, va rilevato che nel caso all'odierno esame non risulta essersi verificata 7né violazione di legge e nemmeno vizio di motivazione rilevante ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen. La motivazione del tribunale del riesame è stata prospettata in concreto e diffusamente in modo logico, senza irragionevolezze, con completa e coerente giu-stificazione di supporto alla affermata persistenza della misura e della sua ade-guatezza. I giudici del gravame della cautela, nell'esaminare il provvedimento impu-gnando, dedicano ampio spazio alla ricostruzione degli indizi sulla base dei quali ritiene sussistente la costituzione e l'operatività dell'associazione dedita al narco-traffico facente capo a [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], in qualità di promotori ed a [OSCURATO:PERSONA], quale organizzatore del sodalizio e collabo-ratore dei suoi vertici, dai quali riceveva quotidianamente rilevanti quantitativi di cocaina, da distribuire, sia personalmente, che attraverso una rete di pusher, ali-mentando anche due piazze di spaccio collocate in due abitazioni. Per il tribunale del riesame le fonti di prova sviscerate dal GIP e accurata-mente descritte nell'informativa conclusiva dei CC. di [OSCURATO:PERSONA] e negli atti ad essa allegati non lasciano margini di dubbio circa l'esistenza di un gruppo di soggetti, organizzato e strutturato, dedito al traffico di sostanza stupefacente del tipo cocaina nel territorio dei Comuni dell'[OSCURATO:PERSONA][OSCURATO:PERSONA]. Le conversazioni intercettate, soprattutto attraverso lo strumento tecnico del captatore informatico dello spyware, che registrano le conversazioni intratte-nute dall'interlocutore anche in ambientale, quando le cautele nel discutere non sono più seguite, perché si è certi di non essere ascoltati, consentono di condividere le determinazioni dell'ordinanza generica - che legittimamente il tribunale del rie-same richiama adesivamente, laddove analizza il delitto associativo e la partecipa-zione ad esso di [OSCURATO:PERSONA] da pag. 85 a pag. 95 e, in particolare, ritiene la sussistenza dell'associazione ex art. 74 DPR. 309/90 evidenziando, a tal fine, la presenza di un programma criminoso, che accomunava l'agire di tutti gli indagati con una struttura organizzata sia pur in modo rudimentale, oltre che individuando i principali protagonisti della vicenda sopra ricordati, come gli indagati non avessero bisogno di accordarsi sugli aspetti essenziali di ogni singola operazione di approv-vigionamento o cessione di stupefacenti, ma ogni attività venisse attuata "in auto-matico". Il che, secondo la logica motivazione dei giudici della cautela, significava la preventiva adesione ad un programma delinquenziale già delineato per un tempo indefinito; e questo spiegava, anche, perché gli indagati avessero continuato ad operare anche a seguito degli interventi repressivi delle forze dell'ordine, e delle restrizioni delle libertà personali subite da alcuni sodali. 8Dalle conversazioni intercettate, ampiamente richiamate nei provvedimenti cautelari, emergeva, inoltre, che l'attività era divisa in precisi turni di lavoro not-turni e diurni. Le conversazioni registrate dalla PG - ribadisce il provvedimento impugnato che analizza alle pagg. 18-24 quelle più significative- danno conto delle seguenti circostanze: 1. l'esistenza di telefoni dedicati all'attività di spaccio e che i pusher consegnano una volta terminato il proprio turno di "lavoro"; 2. la disponibilità di mezzi di trasporto, garantita sempre dai [OSCURATO:PERSONA]; 3. che i pusher fossero assoldati a pagamento, ricevendo una retribuzione settimanale; 4. l'esistenza di canali fissi di smercio della droga in un rapporto di reciproca costante collaborazione tra fornitori e acquirenti spacciatori. 5. Orbene, tale motivazione, con cui il ricorrente non si confronta, evidenzia la manifesta infondatezza del primo motivo di ricorso, con cui si contesta che il giudice del gravame cautelare abbia dato adeguatamente conto della sussistenza del grave quadro indiziario per poter affermare sussistente, almeno in questa fase, un'associazione ex art. 74 DPR 309/90. Ed invero, quanto alla sussistenza dell'organizzazione dedita allo spaccio di stupefacenti riconducibile alla norma sanzionatrice di cui all'art. 74 DPR 309/90, il provvedimento impugnato opera un buon governo della costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità circa gli elementi che caratterizzano l'associazione di cui all'art. 74 del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74, per la configurabilità della quale non è richiesta la presenza di una complessa ed articolata organizzazione, dotata di notevoli disponibilità economiche, ma è sufficiente l'esistenza di una struttura, anche rudimentale, desumibile dalla predisposizione di mezzi e dalla suddivisione dei ruoli, per il perseguimento del fine comune, idonea a costituire un supporto stabile e duraturo alla realizzazione delle singole attività delittuose (cfr., ex pluri-mis, Sez. 1, n. 30463 del 7/7/2011, Cali, Rv. 251011; Sez. 1, n. 4967 del 22/12/2009, dep. 2010, Galioto, Rv. 246112). Nemmeno è necessaria l'esistenza di un'articolata e complessa organizza-zione, connotata da una struttura gerarchica con specifici ruoli direttivi e dotata di disponibilità finanziarie e strumentali per un'estesa attività di commercio di stupe-facenti, ma è sufficiente anche un'elementare predisposizione di mezzi, pur occa-sionalmente forniti da taluno degli associati o compartecipi, sempre che gli stessi siano in concreto idonei a realizzare in modo permanente il programma delinquen-ziale oggetto del vincolo associativo (Sez. 6, n. 25454 del 13/2/2009, Mammoliti e altri, Rv. 244520, fattispecie nella quale la Corte ha ravvisato il reato con ri- 9guardo alla partecipazione ad un piccolo ed autonomo sodalizio, collegato ad un'or-ganizzazione criminale più vasta, al fine di assicurarsi consistenti forniture di stu-pefacenti da destinare alla rivendita). In altri termini, ai fini della configurabilità del delitto associativo ex art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, l'elemento organizzativo assume un rilievo secon-dario, essendo sufficiente anche un'organizzazione minima perché il reato si per-fezioni (cfr. sul punto Sez. 2, n. 16540 del 27/3/2013, Piacentini e altri che ha ritenuto corretta la sentenza di merito che, ai fini dell'esclusione del reato, aveva giudicato irrilevante e, comunque, non provato il fatto che i correi non avessero stabile organizzazione e fossero sempre alla ricerca di mezzi per la commissione dei delitti scopo). L'elemento aggiuntivo e distintivo del reato associativo rispetto alla conti-gua fattispecie del concorso di persone nel reato continuato (di detenzione e spac-cio di sostanze stupefacenti) è stato correttamente ravvisato nel carattere dell'ac-cordo criminoso che contemplava la commissione di una serie non previamente determinata di delitti, con permanenza del vincolo associativo tra i partecipanti che, anche al di fuori dell'effettiva commissione dei singoli reati programmati, as-sicuravano la propria disponibilità duratura e indefinita nel tempo al persegui-mento del programma criminoso proprio del sodalizio (in tal senso Sez. 5, n. 42635 del 4/10/2004, Collodo ed altri, Rv. 229906). Ai fini della configurabilità di un'associazione finalizzata al narcotraffico, è dunque necessario: a) che almeno tre persone siano tra loro vincolate da un patto associativo (sorto anche in modo informale e non contestuale) avente ad oggetto un programma criminoso nel settore degli stupefacenti, da realizzare attraverso il coordinamento degli apporti personali; b) che il sodalizio abbia a disposizione, con sufficiente stabilità, risorse umane e materiali adeguate per una credibile attua-zione del programma associativo; c) che ciascun associato, sia a conoscenza, quanto meno, dei tratti essenziali del sodalizio, e si metta stabilmente a disposi-zione di quest'ultimo (in tali termini la condivisibile Sez. 6, n. 7387 del 3/12/2013 dep. 2014, Pompei, Rv. 258796). 6. Manifestamente infondate sono anche le doglianze che attengono al ruolo del [OSCURATO:PERSONA] rispetto al quale il tribunale del riesame indica analiticamente, nel dar conto delle intercettazioni maggiormente rilevanti, i riscontri che vanno ad integrare i dati già descritti dal GIP, da cui ritiene la gravità indiziaria del suo coinvolgimento nel gruppo criminale capeggiato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] col ruolo di sistematico pusher, ovvero di delegato allo spaccio al dettaglio nelle ore diurne in sostituzione di [OSCURATO:PERSONA]. 10Riguardo alla posizione del [OSCURATO:PERSONA], i giudici del gravame cautelare evi-denziano che egli conosce il capo del gruppo da cui riceve le utenze dedicate all'at-tività di spaccio ed a cui si sostituisce a decorrere dal dicembre 2019 insieme alla compagna lannelli, e che entrambi vengono riforniti direttamente dal [OSCURATO:PERSONA]. Si ricorda, anche, che il [OSCURATO:PERSONA] aveva gli stessi acquirenti del gruppo cri-minale; era in contatto con agli altri pusher ed utilizzava il loro stesso linguaggio criptico. Inoltre, il [OSCURATO:PERSONA] veniva collaborato - in detta attività - dalla lannelli, la quale, nel corso delle indagini, dimostrava, al pari del [OSCURATO:PERSONA], di essere a cono-scenza delle metodiche associative e che intratteneva rapporti sia con acquirenti che con altri pusher del gruppo, come avveniva in occasione della conversazione intercorsa con il pusher [OSCURATO:PERSONA] e dalla quale emerge chiara la conoscenza delle due delle problematiche del gruppo. Sempre a conferma della attività di spaccio, ma anche della detta parteci-pazione associativa, il tribunale dei riesame ricorda che il [OSCURATO:PERSONA] subiva, in data 6 settembre, il sequestro di un cospicuo numero di dosi di cocaina (24) rinvenute sulla sua persona e che altro sequestro lo subiva in data 11.12.2019, quest'ultimo anche in concorso con la [OSCURATO:PERSONA]. Infine, la coppia [OSCURATO:PERSONA]/[OSCURATO:PERSONA] aveva pacifici rapporti con gli altri indagati, tra i quali [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA], rapporti tutti riconducibili a scambi di droga ed accordi di natura associativa. Orbene, in presenza di siffatte emergenze e dei colloqui richiamati, che confermano la conoscenza del linguaggio in uso al gruppo, la disponibilità di stu-pefacente rifornito da [OSCURATO:PERSONA] oltre che delle sue utenze cellulari, nonché la natura dei contatti intrattenuti dal [OSCURATO:PERSONA] con i pusher del gruppo, immune dalle proposte censure di legittimità appare la conclusione cui è pervenuta il tribunale del riesame nel ritenere che nel caso in esame ricorrano gravi ed evidenti indizi di colpevolezza circa, non solo l'attività di spaccio, neppure negata dal [OSCURATO:PERSONA], ma anzi confermata, ma, anche, in ordine alla sua chiara consapevolezza di operare all'interno di un gruppo della cui organizzazione si avvaleva. Va ricordato che la partecipazione dell'imputato al sodalizio criminoso può essere desunta anche dalla commissione di singoli episodi criminosi, purché sif-fatte condotte, per le loro connotazioni, siano in grado di attestare, al di là di ogni ragionevole dubbio e secondo massime di comune esperienza, un ruolo specifico della persona, funzionale all'associazione e alle sue dinamiche operative e di cre-scita criminale (Sez. 6, n. 50965 del 2/12/2014, Rv. 261379) sempre che risultino compiute con l'immanente coscienza e volontà dell'autore di fare parte dell'orga-nizzazione. E che per la configurabilità della condotta di partecipazione ad un'as-sociazione finalizzata al traffico illecito di stupefacenti non è richiesto un atto di investitura formale, ma è necessario che il contributo dell'agente risulti funzionale 11per l'esistenza stessa dell'associazione in un dato momento storico (Sez. 3, n. 22124 del 29/4/2015; Borraccino, Rv. 263662 in cui la Corte ha riconosciuto il ruolo di partecipe a soggetto abituale acquirente e successivo rivenditore della droga fornitagli dall'organizzazione). Peraltro, diversamente da quanto opina il ricorrente, questa Corte di legitti-mità, ancora di recente, ha precisato che, in tema di associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, la ripetuta commissione, in concorso con altri partecipi, di reati-fine dell'associazione, può integrare l'esistenza di indizi gravi, precisi e concordanti in ordine alla partecipazione al reato associativo, su-scettibili di essere superati solo con la prova contraria dell'assenza di un vincolo preesistente con i correi, fermo restando che, stante la natura permanente del reato associativo, detta prova non può consistere nella limitata durata dei rapporti con costoro. (Sez. 3, n. 20003 del 10/1/2020, [OSCURATO:PERSONA], Rv. 279505, in cui la partecipazione al reato associativo era stata desunta non solo dal dato storico della reiterata commissione di reati fine in concorso tra gli associati, ma anche dall'esi-stenza di un rapporto di collaborazione collaudato e destinato a produrre effetti ben oltre i singoli episodi delittuosi). 7. Manifestamente infondato, per la sua genericità, è il motivo di ricorso con cui si lamenta che il provvedimento impugnato avrebbe dovuto motivare in rela-zione alla riconducibilità, sia della fattispecie associativa che dei singoli reati fine, alle ipotesi di reato meno gravi di cui all'art. 74 co. 6 e 73 co. 5 Dpr. 309/90. Numerosi sono i passaggi del tessuto motivazionale del provvedimento im-pugnato (ad esempio a pag. 25 ove si legge che "i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] si presentano particolarmente gravi, atteso il consistente quantitativo di stupefacente di cui il gruppo è provvisto e la frenetica attività di spaccio cui è finalizzato, attività che coinvolge lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna lannelli [OSCURATO:PERSONA]: condizione questa, che - evidentemente- costituisce stimolo ulteriore per entrambi" e che "per l'accortezza con cui il ricorrente, come ogni altro correo, agisce per non essere scoperto, ossia ricorrendo ad un linguaggio allusivo in uso al gruppo: "macchine grandi", "macchine piccole", "andare a caricare", sempre funzionale a brevi accordi finalizzati ad incontri) che depongono implicitamente per l'insussistenza delle ipo-tesi di reato meno grave. Va ricordato che la fattispecie associativa prevista dall'art. 74, co. 6, DPR 309/90 è configurabile a condizione che i sodali abbiano programmato esclusiva-mente la commissione di fatti di lieve entità, predisponendo modalità strutturali ed operative incompatibili con fatti di maggiore gravità e che, in concreto, l'attività associativa si sia manifestata con condotte tutte rientranti nella previsione dell'art.73 co. 5 DPR 309/90 (così Sez. 6, n. 12537 del 19/1/2016, Biondi ed altri, 12Rv. 267267 in cui la Corte ha escluso la sussistenza dell'associazione minore valo-rizzando la concreta capacità operativa, il numero delle condotte, la diversa tipolo-gia di sostanze trattate ed il quantitativo delle cessioni). In altri termini, l'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attua-zione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n. 309. (così Sez. 1, n. 4875 del 19/12/2012 dep. 2013, Abate ed altri, Rv. 254194 che, in applicazione del principio, ha escluso detta ipotesi in un caso in cui le sole condotte di spaccio potevano essere considerato di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati). E che, in tema di reati concernenti gli stupefacenti, l'attenuante di cui al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90 è configurabile nelle ipotesi del cosiddetto "piccolo spaccio", che, diversamente da quello che appare per il caso che ci occupa, si caratterizza per una complessiva minore portata dell'attività dello spacciatore e dei sui eventuali complici, con una ridotta circolazione di mere e di denaro nonché guadagni limitati e che riconnprende anche la detenzione d una provvista per la vendita che comunque, non sia superiore - tenendo conto del valore e della tipolo-gia della sostanza stupe facente- a dosi conteggiate a decine" (cfr. ex multis Sez. 6, n. 41090 del 18/7/2013, Airano, Rv. 256609). 8. Del tutto destituito di fondamento è il terzo motivo di ricorso, in ragione della sua genericità e del fatto che esso presuppone, il che non è per i motivi dianzi esposti, l'esclusione dell'ipotesi associativa e la sussistenza, quanto alle ammesse cessioni di stupefacente, di ipotesi riconducibili al quinto comma dell'art. 73 DPR 309/90. Invece, qualora si versi nelle ipotesi di cui all'art. 275, co. 3, cod. proc. pen., e cioè di presunzione di pericolosità sociale, desunta dalla natura dei reati oggetto dell'imputazione, vige la presunzione relativa di pericolosità sociale che determina, in chiave di motivazione del provvedimento cautelare, la necessità - correttamente adempiuta nel provvedimento impugnato- non già di dar conto in positivo della ricorrenza dei "pericula libertatis", ma soltanto di apprezzarne le ragioni di esclusione e ciò solo se queste siano state evidenziate dalla parte o siano direttamente evincibili dagli atti. (ex multis Sez. 5, Sentenza n. 57580 del 14/09/2017, P.M. in proc. Lupia, Rv. 272435). Come ricorda Sez. 2 n. 19431/2018, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art.74 Dpr. 309/90 la prognosi di pericolosità non si rapporta solo all'operatività dell'associazione, né alla data ultima dei reati fine 13dell'associazione stessa, ma ha ad oggetto la possibile commissione di delitti che siano espressione della medesima professionalità e del medesimo grado di inseri-mento in circuiti criminali che caratterizzano l'associazione di appartenenza. Va anche ricordato che, in tema di misure coercitive disposte per il reato associativo di cui all'art. 74 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, in relazione a condotte risalenti nel tempo, l'affievolimento delle esigenze cautelari, confacente a superare la presunzione di adeguatezza della sola custodia in carcere, deve risultare da specifici elementi di fatto idonei a dimostrare lo scioglimento del gruppo ovvero il recesso individuale e il ravvedimento del soggetto sottoposto alla misura" (Sez. 3, n. 23367 del 17/12/2015 - dep. 2016, P.M. in proc. Marzoli, Rv. 267341). La presunzione di adeguatezza della custodia in carcere di cui all'art. 275, comma terzo, cod. proc. pen., dunque, accompagna la misura non solo nel mo-mento di adozione del provvedimento genetico della misura coercitiva ma anche nelle successive vicende che attengono alla permanenza delle esigenze cautelari, e, pertanto, solo fatti nuovi -anche se apprezzati congiuntamente a quelli origina-riamente esaminati, dai quali risulti un mutamento in melius del complessivo qua-dro che ha dato origine alla misura- possono condurre alla sostituzione della mi-sura con altra meno afflittiva. Nel caso in esame la pretesa è quella di vincere la presunzione relativa di pericolosità ed adeguatezza della misura della custodia in carcere, con l'assenza di un significativo curriculum criminale pregresso. Il che appare opzione del tutto avulsa dal significato della norma. Il tribunale salernitano dà atto che il [OSCURATO:PERSONA] 6Ia ha dedotto e/o documen-tato per superare la presunzione di legge e che, diversamente deve ritenersi sus-sistente il pericolo, concreto e attuale, di condotte recidivanti posto che: 1. gli ultimi reati fine contestati al ricorrente risalgono a dicembre 2019; 2. il sodalizio si è presentato particolarmente organizzato e strutturato ed ha proseguito ad ope-rare nonostante gli intervenuti arresti di diversi sodali e nonostante i plurimi se-questri di stupefacente, restando del tutto indifferente al fatto di essere attenzio-nato dalle FF.00. Questi elementi unitamente agli arresti e ai deferimenti per spac-cio, anche di altri sodali eseguiti fino ai primi mesi del 2020, in uno ai guadagni corposi prodotti dall'illecita attività, lasciano fondatamente ipotizzare che il gruppo abbia continuato ad operare anche dopo la chiusura delle indagini, fino all'attua-lità; 3. i reati contestati al [OSCURATO:PERSONA] si presentano particolarmente gravi, atteso il consistente quantitativo di stupefacente di cui il gruppo è provvisto e la frenetica attività di spaccio cui è finalizzato, attività che coinvolge lo stesso [OSCURATO:PERSONA] e la sua compagna lannelli [OSCURATO:PERSONA]: condizione questa, che - evidentemente- costi-tuisce stimolo ulteriore per entrambi; 4. per l'accortezza con cui il ricorrente, come 14ogni altro correo, agisce per non essere scoperto, Ossia ricorrendo ad un linguag-gio allusivo in uso al gruppo: "macchine grandi", "macchine piccole", "andare a caricare", sempre funzionale a brevi accordi finalizzati ad incontri; 5. i precedenti penali, ancorchè non specifici, afferiscono in ogni caso a reati contro il patrimonio o, comunque, destinati a favorire guadagni illeciti, circostanza questa che, in uno alla facilità con cui veniva individuato per subentrare a [OSCURATO:PERSONA], riscontra come il [OSCURATO:PERSONA] sia da tempo addentro a tale sistema illecito, piuttosto che inse-rito nel gruppo in modo occasionale, sistema che egli ha scelto come fonte siste-matica di guadagno. Secondo la logica e congrua motivazione dei giudici del gravame cautelare, rilevante è, anche, la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] si sia posto immediatamente a disposizione del [OSCURATO:PERSONA], consentendogli così di proseguire nello svolgimento dell'il-lecita attività senza interruzioni, come pure la circostanza che il [OSCURATO:PERSONA] abbia dimostrando di essere ben inserito anche in altri rapporti, come ad esempio con la [OSCURATO:PERSONA], con la quale sono risultate pregresse relazioni. Coerente è la conclusione che entrambi i detti profili possono agevolmente indurlo, come in passato, alla commissione di condotte recidivanti, in grado di garantirgli facili e ingenti guadagni. E che egli, pertanto, se lasciato libero di muo-versi sul territorio, non mancherebbe di ricercare nuove occasioni per proseguire nel traffico di stupefacenti e di esse ne approfitterà costituendo la stessa, come detto, una fonte di facile e cospicuo guadagno. Nel medesimo senso è il rilievo che non vi è, dunque, dato alcuno da cui desumere che il [OSCURATO:PERSONA], che neppure docu-menta la dichiarata attività lavorativa, abbia modificato il suo stile di vita, teso all'acquisizione di facili guadagni attraverso il mercato degli stupefacenti, e, quindi, che lo stesso non sia tuttora disponibile a raccogliere sollecitazioni provenienti da un contesto a lui ormai noto. Il tribunale del riesame evidenzia, infine, che nemmeno la difesa ha indicato o allegato circostanze idonee a rappresentare un' effettiva dissociazione del Fer-rante dai suddetti contesti, risultando, perciò, passibile di raccogliere nuove solle-citazioni, ovvero presentando un fattore di rischio elevato che si aggiunge alla detta presunzione. La misura cautelare di massimo rigore per i giudici campani s'impone per-ché nulla ha superato la presunzione di adeguatezza della stessa a tutelare la paventata esigenza cautelare e, dunque, diversamente è ben probabile che il Fer-rante possa, anche da casa, riorganizzare lo spaccio veicolandovi i clienti, potendo, a tal fine, usufruire di pregresse conoscenze e contatti, quali instaurati nel corso della sua partecipazione associativa. 159. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi-bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san-zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo. Vanno dati gli avvisi di cui all'art. 94 co. 1-ter disp. att. cod. proc. pen. P.Q.Mmende. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter disp. att. cod. proc. pen. Così deciso in Roma il 7 giugno 2022 Il C igliere estensore Il Presidente 9nzo [OSCURATO:PERSONA] overe [OSCURATO:PERSONA] 1 9 LUC 2022' 16