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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 12 aprile 2023

Cassazione n. 21226/2023

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 13 settembre 2022 che- per quanto di interesse- ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vercelli del 24 luglio 2020 in sede di giudizio abbreviato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all' affermazione di responsabilità risulta manifestamente infondato perché completamente versato in fatto risolvendosi in censure nel merito non valutabili in sede di legittimità; -Ritenuto il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena risulta generico e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza di questa Corte non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (si veda pag.2 della sentenza impugnata). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende.

Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Pres

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 13/09/2022 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; -Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ricorre avverso la sentenza emessa dalla Corte di Appello di Torino del 13 settembre 2022 che- per quanto di interesse- ha confermato la pronuncia del Tribunale di Vercelli del 24 luglio 2020 in sede di giudizio abbreviato per il reato di cui agli artt. 477 e 482 cod. pen. -Considerato che il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia vizio di motivazione in relazione all' affermazione di responsabilità risulta manifestamente infondato perché completamente versato in fatto risolvendosi in censure nel merito non valutabili in sede di legittimità; -Ritenuto il secondo motivo con il quale il ricorrente contesta l'eccessività della pena risulta generico e che, comunque, il giudizio sulla pena è stato congruamente motivato in considerazione delle modalità del fatto, ove si consideri che per costante giurisprudenza di questa Corte non vi è margine per il sindacato di legittimità quando la decisione sia motivata in modo conforme alla legge e ai canoni della logica, in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.; d'altra parte non è necessario, a soddisfare l'obbligo della motivazione, che il giudice prenda singolarmente in osservazione tutti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen., essendo invece sufficiente l'indicazione di quegli elementi che assumono eminente rilievo nel discrezionale giudizio complessivo (si veda pag.2 della sentenza impugnata). -Rilevato che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 12 aprile 2023 Il Consigliere estensore I Pres
Sentenza Cassazione n. 21226/2023 — Fons Iuris — Fons Iuris