CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 13 febbraio 2026
Cassazione n. 09723/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] nato il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 27/05/2025 della CORTE APPELLO di MILANOudita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in appello ex art. 599-bis cod. proc. pen. (Corte di appello di Milano, 27 maggio 2025), per reati in materia di stupefacenti, lamentando, con un unico motivo, violazione di legge in ordine alla erronea valutazione delle emergenze processuali, ovvero mancata valutazione di prova decisiva. Considerato che il ricorso è inammissibile, in quanto le uniche doglianze proponibili contro una sentenza emanata all'esito del concordato ex art. 599-bis cod. proc. pen. sono quelle relative ad eventuali vizi della sentenza rispetto alla volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta, al contenuto difforme della pronuncia e all'applicazione della pena illegale; che, nel caso di specie, il ricorrente pone questioni inammissibili per avervi già rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena in appello; che, dunque, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile senza formalità di procedura, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis, cod. proc. pen.; che, tenuto conto della sentenza del 13 giugno 2000, n. 86, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 13 febbraio 2026 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]