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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 23260/2026

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O,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando la mancanza della motivazione con riferimento al motivo di appello che chiedeva riconoscersi l'insussistenza dell'elemento soggettivo, trattandosi di un'ipotesi di illecito civilistico, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez.

U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come le condotte poste in essere dall'imputato nella fase di esecuzione del contratto, finalizzate ad ottenere dalla persona offesa il versamento di diversi acconti per la fornitura di serramenti, che non erano stati neppure prodotti, integrassero pienamente, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di truffa contestata in rubrica e non già una semplice ipotesi di inadempimento contrattuale (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M P.Q.M

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
O,[OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] 1avverso la sentenza del 23/04/2025 della CORTE APPELLO di GENOVA dato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];[OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] Letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA]; ritenuto che l'unico motivo di ricorso, con cui si contesta la correttezza della motivazione posta a base della dichiarazione di responsabilità per il reato di cui all'art. 640 cod. pen., denunciando la mancanza della motivazione con riferimento al motivo di appello che chiedeva riconoscersi l'insussistenza dell'elemento soggettivo, trattandosi di un'ipotesi di illecito civilistico, è manifestamente infondato poiché il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e) cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto dello sviluppo argomentativo della sentenza con le massime di esperienza o con le altre affermazioni contenute nel provvedimento; che, invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); che la motivazione della sentenza impugnata non presenta alcun vizio riconducibile alla nozione delineata dalla norma, avendo rilevato, in conformità con i principi della giurisprudenza di legittimità ivi richiamati, come le condotte poste in essere dall'imputato nella fase di esecuzione del contratto, finalizzate ad ottenere dalla persona offesa il versamento di diversi acconti per la fornitura di serramenti, che non erano stati neppure prodotti, integrassero pienamente, tanto sotto al profilo materiale quanto a quello soggettivo, la fattispecie di truffa contestata in rubrica e non già una semplice ipotesi di inadempimento contrattuale (si vedano le pagine da 3 a 5 della sentenza impugnata); rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M P.Q.M
Sentenza Cassazione n. 23260/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris