CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 02218/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
guente Ordinanza sul ricorso iscritto al n.881/2024proposto da [OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso, dall’avv. [OSCURATO:PERSONA], che ha indicato recapito PEC, presso il cui studio elettivamente domicilia; -ricorrente- contro Agenzia delle Entrate e Agenzia delle Entrate - Riscossione, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p.t. rappresentatee difese, ex lege, dall’Avvocatura Generale dello Stato, e domiciliate presso i suoi uffici, alla via dei Portoghesi n. 12 in Roma; -controricorrenti - nonché Regione Lazio e Camera di Commercio di Roma, in persona dei legali rappresentanti p.t.; -intimate- Impugnazione estratto di ruolo –Pronuncia di inammissibilità in appello –Spese di giudizio . avverso la sentenza n. 3133/2023 resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di II grado del Lazio, depositata il 24.05.2023, non notificata sentita, nella camera di consiglio, la relazione del consigliere [OSCURATO:PERSONA]; la Corte osserva Fatti di causa [OSCURATO:PERSONA] impugnava gli estratti di ruolo relativi alle cartelle esattoriali nn.1252016000893789 e 12520170002430 704 (tassa auto anni 2013 e 2014), nn. 12520170006912589 e 12520140015340064 (Registro varie proporzionali e IRPEF relative agli anni 2011 e 2012) e n. 12520150000941930 (Diritto annuale camerale anno 2012) , nonché all’ avviso di accertamento n.TKL01I301262 (Irpef anno 2010), deducendo l’omessa notifica dei titoli e il decorso della prescrizione estintivadei tributi. Con sentenza n. 180/2020, depositata il 23.7.2020, la [OSCURATO:PERSONA] di Viterbo rigettava il ricorso, riconoscendo la regolarità e tempestività della notifica sia dei titoli che di successivi atti interruttivi della prescrizione, condannando la ricorrente al pagamento delle spese processuali. Interponeva appello la contribuente chiedendo la riforma della sentenza, con vittoria di spese relative ad entrambi i gradi di giudizio, censurando la sentenza del giudice prossimale per omessa pronuncia sul decorso deltermine di prescrizione dopo la notifica delle cartelle impugnate e/o erroneità della motivazione in punto di durata del termine prescrizionale, da individuare in relazione alle singole tipologie di imposte (tre anni per la tassa auto, cinque anni per quelle richieste dalla [OSCURATO:PERSONA]) nonché per assenza di riferibilità delle relate di notifica versate in atti alle cartelle impugnate. Si costituivano in sede di gravame l’Agenzia delle Entrate - Riscossione e, quali enti impositori, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] I di Viterbo, l’Agenzia delle [OSCURATO:PERSONA] I di Roma, la Camera di Commercio di Roma, chiedendo la conferma dell’impugnata sentenza. Con la sentenza n. 3133/2023, depositata il 24.05.2023, la Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha rigettato l’appello così motivando “Posto che le cartelle in valutazione sono state tutte impugnate attraverso estratto di ruolo (testualmente “delle cartelle il ricorrente ha avuto conoscenza indiretta attraverso la comunicazione degli estratti di ruolo avvenuta il 17.10.2018”), l’appello deve conseguentemente essere respinto per inammissibilità del ricorso introduttivo”, compensando le spese del grado di giudizio “per la novità della questione riportata in motivazione”. Il giudice di secondo grado ha richiamato, conformandosi ad esso, l’arresto delle SS.UU. n. 26283 del 20 22 che ha affermato il principio dell’applicazione ai processi pendenti dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3 bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), poiché, selezionando specifici casi in cui l'invalida notificazione della cartella ingenera di per sé il bisogno di tutela giurisdizionale, ha plasmato l'interesse ad agire, condizione dell'azione avente natura "dinamica", che, come tale, può assumere una diversa configurazione, anche per norma sopravvenuta, fino al momento della decisione. La CTR ha evidenziato come la contribuente non avesse dimostrato lo specifico interesse ad agire, da qui la valutazione di inammissibilità del ricorso introduttivo del giudizio. [OSCURATO:PERSONA] ha proposto ricorso per cassazione avverso la predetta sentenza, affidandosi a due motivi , chiedendo la cassazione della sentenza impugnata con espressa statuizione di inammissibilità del ricorso e la compensazione integrale delle spese per tutti i gradi del giudizio. Hanno resistito con controricorso l’Agenzia delle Entrate e l’Agenzia delle Entrate-Riscossione, chiedendo dichiararsi inammissibile il primo motivo di ricorso , per carenza di interesse, essendosi arrestata la pronuncia al preliminare profilo processuale dell’inammissibilità del ricorso avverso l’estratto di ruolo, senza attingere il merito delle censure. Invia gradata, chiedendo il rigetto per infondatezza anche del secondo motivo di ricorso, giustificandosi la compensazione solo delle spese di secondo grado stante la sopravvenuta entrata in vigore della modifica dell’art.12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973. [OSCURATO:PERSONA] e la Camera di Commercio di Roma sono rimaste intimate. La difesa della ricorrente ha depositato memoria ex art.380bis c.p.c.. Motivi della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, la contribuente contesta la violazione dell’art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. 602/73 e dell’art. 2945 c.c.e nullità della sentenza per violazione degli artt. 112 e 132 n. 4 e 5 c.p.c.. Sostiene che, poiché l’art. 3 bis del d.l. n. 146del 2021, conv. in l. n. 215 del 20 21 , ha stabilito l’inammissibilità dell’impugnazione dell’estratto di ruolo al di fuori di specifiche ipotesi, che nel caso di specie non ricorrono, la Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio avrebbe dovuto dichiarare inammissibile il ricorso e non rigettarel’appello. Asserisce di avere interesse alla declaratoria espressa di inammissibilità “in quanto la sentenza di merito qui impugnata cristallizza con effetto di giudicato la legittimità delle cartelle impugnate senza che vi sia stato uno scrutinio nel merito della pretesa fatta valere e delle eccezioni sollevate sulla regolarità delle notifiche eccepita ai fini del compimento della prescrizione”, e che “la dichiarazione di inammissibilità dell’originario ricorso avrebbe comportato un effetto interruttivo della prescrizione solamente istantaneo, limitato al momento della notifica del ricorso di primo grado (avvenuta il 15.11.2018), senza alcun effetto sospensivo ex art. 2945 c.c., consentendo così alla ricorrente, nel preventivabile caso di successiva notifica di un nuovo atto della riscossione, la proposizione di una valida impugnazione avverso la regolarità delle notifiche chiedendo nuovamente la verifica del compimento della prescrizione, verifica che è stata del tutto pretermessa dai giudici di secondo grado nella sentenza qui impugnata” .Deduce, in ogni caso, il mancato pronunciamento sull’eccezione di irregolarità delle notifiche e sul compimento della prescrizione, con violazione dell’art.112 c.p.c.. 2. Con il secondo motivo di ricorso contesta la violazione degli artt. 15 del d.lgs. 546 del 92 e 92 c.p.c., sostenendo che i motivi che i giudici di secondo grado hanno posto a fondamento dell’impugnata sentenza avrebbero dovuto comportare la compensazione integrale delle spese di tutti i gradi di giudizio e non soltanto di quelle del gravame, ricorrendo l’ipotesi prevista dall’art. 92, comma 2c.p.c., per assoluta novità della questione trattata. 3.Il primo motivo di ricorso è, infondato, e va rigettato. La sentenza impugnata, premessa la chiara individuazione da parte del giudice di appello del thema decidendum concernente l’impugnativa di un “estratto di ruolo e tramite di esso della cartella di pagamento”,ha fatto corretta applicazione dei principi affermati dalle S.U. con la sentenza citata n. 26283 del 2022, avendo individuato l’insussistenza dell’interesse ad agire in base allo “ius superveniens” di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973, con conseguente rilievo dell’inammissibilità del ricorso, per come chiaramente emerge dalla motivazione della sentenza sopra riportata , non sconfinando in alcuna indebita valutazione dei motivi di appello afferenti il merito (ossia il profilo della validità delle notifiche delle cartelle e della prescrizione dei tributi ), ciò che gli era precluso dall’improponibilità originaria dell’impugnazione degli estratti di ruolo, dovendo essere letto dispositivo della sentenza in coordinamento con le enunciazioni contenute nella motivazione. Unica è la ratio decidendi della sentenza impugnata, riguardante la non autonoma impugnabilità dell’estratto di ruolo, non recando né in parte motiva né in parte dispositiva alcuna espressa statuizione di conferma della sentenza di primo grado, sicchè sotto tale profilo non si ravvisa neppure l’interesse ad impugnare della contribuente che, neppure in questa sede, ha specificato lo specifico interesse all’impugnazione delle cartelle di pagamento che si assumono non ritualmente notificate, come declinato dal legislatore, ciò che era possibile secondo il citato arresto delle Sezioni Unite. Ed infatti, Sez. U, n. 26283 del 06/09/2022, Rv. 665660-01, insegna che, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo, l'art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602 del 1973 (introdotto dall'art. 3-bis del d.l. n. 146 del 2021, come convertito dalla l. n. 215 del 2021), si applica anche nei processi pendenti, nei quali lo specifico interesse ad agire deve essere dimostrato, nelle fasi di merito attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini (istituto applicabile anche al processo tributario), nel grado di legittimità mediante deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione (prima dell'inizio della relazione) o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio. 4. E’ infondato e va, pertanto, rigettato anche il secondo motivo di ricorso. La CTP aveva liquidato le spese del primo grado secondo soccombenza, in coerenza con la decisione di rigetto nel merito del ricorso della contribuente. Il giudice del gravame ha , invece, fondato il rigetto dell’appello sulla sopravvenuta inammissibilità ex lege dell’impugnazione dell’estratto di ruolo, sicchè correttamente ha statuito solo sulle spese del grado, compensandole in ragione dell’applicazione dello “ius superveniens” di cui all’art. 12, comma 4-bis, del d.P.R. n. 602/1973. 5. In definitiva, il ricorso va rigettato. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo che segue, tenuto conto che le controricorrenti sono state difese da un unico patrono. Sussistono i presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma del comma 1bis delcitato art. 13, se dovuto. P.Q.M Rigetta il ricorsoe condanna parte ricorrente al pagamento, in favore delle controricorrentidelle spese del presente giudizio, che liquida in Euro 2.400,00, oltre spese prenotate a debito. Dà atto della sussistenza dei presupposti, ai sensi dell’articolo 13 comma 1quater del d.P.R. n. 115/2002, per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore imp