CassazionesentenzaSezione 6
Cassazione n. 11990/2022
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 191-2021 proposto da: [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 95, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - ricorrenti - contro [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA], elettivamente domiciliati in Roma, [OSCURATO:PERSONA] 99, presso lo studio dell'avvocato [OSCURATO:PERSONA], che li rappresenta e difende unitamente all'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; - controricorrenti - avverso la sentenza n. 2384/2020 della Corte d'appello di Milano, depositata il 25/09/2020; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non partecipata del 03/12/2021 dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; rilevato che: -i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] impugnano per cassazione la sentenza della Corte d'appello di Milano che ha respinto il gravame dai medesimi proposto nei confronti della sentenza di prime cure, così confermando il rigetto della domanda di riduzione del prezzo e di restituzione del maggior importo versato a fronte dell'acquisto dì [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] di una porzione di fabbricato su cinque livelli in Cortenova; - gli odierni ricorrenti avevano originariamente convenuto in giudizio [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] allegando che la prozione immobiliare acquistata si era rivelata affetta da vizi tali da legittimare la proposizione di una, ceicni_, estimatoria ex art. 1492 cod. civ. , facendo valere la garanzie del venditore; - l'adito tribunale di Milano, espletata ctu e senza l'ammissione di prove orali respingeva la domanda ed avverso detta statuizione gli attori proponevano gravame che la corte d'appello respingeva; -in particolare, e per quanto ancora rileva, il giudice d'appello disattendeva la censura riguardante l'asserito vizio occulto costituito dall'onere a carico degli acquirenti di provvedere alla rimozione della parziale copertura in eternit del tetto, la cui presenita non era stata segnalata dai venditori, con conseguente fondatezza della domanda di riduzione del prezzo in ragione dei costi sostenuti dagli acquirenti per detto intervento che, invece, avrebbe dovuto essere a carico dei precedenti proprietari; Ric. 2021 n. 00191 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -2- -la corte d'appello ha ritenuto che gli appellanti non avevano assolto all'onere di provare la loro tesi circa il soggetto obbligato alla rimozione dell'eternit in base alla normativa vigente in Lombardia e che non prevedza in via generale l'obbligo a carico dei proprietari dello smaltimento dell'amianto salvo che sia stata rilevata una situazione di pericolosità nella dispersione delle fibre; la corte dava atto inoltre che nessuna delle parti aveva comunicato l'indice di degrado, con la conseguente impossibilità di verificare se la copertura era obbligatoriamente da rimuovere e con quali tempistiche; -la cassazione della sentenza d'appello è chiesta dai sigg.ri Pizzi e Bertolla con ricorso affidato ad un unico motivo, cui resistono con controricorso, illustrato da memoria, i sigg.ri [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; considerato che: -con l'unico motivo di ricorso i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 2697 cod. civ. per avere la corte d'appello attribuito agli attori l'onere di provare il valore di ID dell'amianto rimosso in modo da poter accertare se la copertura fosse obbligatoriamente da rimuovere con le tempistiche previste dalla normativa in materia ( come previsto dalla normativa nei casi in cui l'ID sia uguale o maggiore di 44); -la censura è inammissibile per difetto di specificità; -i ricorrenti assumono infatti l'errore della corte d'appello nell'applicazione dell'onere della prova in relazione all'indicazione dell'ID, indice di degrado, necessario per stabilire se la rimozione dell'eternit presente sul tetto di copertura dell'immobile acquistato costituiva un intervento obbligatorio o meno e quindi configurava o meno un vizio imputabile al venditore; Ric. 2021 n. 00191 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -3- -ebbene, premesso che la corte territoriale ha evidenziato che la legge n. 257/1992; la legge regionale Lombardia n.17/2003 e la legge regionale Lombardia n.14/2012 non prevedono l'obbligo dei proprietari di rimuovere i materiali contenenti amianto a meno che non sia sta rilevata la pericolosità di dispersione delle fibre (con un ID uguale o maggiore a 44), parte ricorrente non ha indicato se e quale ID aveva allegato a sostegno del motivo di impugnazione della sentenza di primo grado; -consegue che la mancanza di specificità della doglianza rende la censura inammissibile, e comunque destituita di fondamento con riguardo alla distribuzione dell'onere probatorio, posto che la prova dei vizi nelle azioni edilizie grava sul compratore (cfr. Cass. Sez. Un. 11748/2019); -stante l'inammissibilità del ricorso ed in applicazione del principio della soccombenza i ricorrenti sono tenuti alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti nella misura liquidata in dispositivo; -sussistono i presupposti processuali per il versamento - ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater, del d.p.r. 30 maggio 2002, n. 115 -, da parte dei ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e dichiara i ricorrenti tenuta alla rifusione delle spese di lite a favore dei controricorrenti e liquidate in euro 3000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre 1 5 % per rimborso spese generali ed accessori di legge. Ai sensi dell'art. 13, comma 1-quater del d.p.r. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il Ric. 2021 n. 00191 sez. M2 - ud. 03-12-2021 -4- versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, se dovuto. Così deciso a Roma, nella camera di consiglio della Sesta sezione civile-2, il 3 dicembre 2021. Il