Torna alla ricerca
CassazionedecretoSezione 5Decisione del 25 febbraio 2022

Cassazione n. 39001/2022

Testo disponibile della fonte

Testo disponibile della fonte

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/19E8 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15.

Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza deliberata in data 11/06/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14/06/2018 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Varese aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato dal numero degli agenti (capo A) e del reato di uso di targhe false (capo B) e lo aveva condannato alla pena di giustizia.

2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1.

Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 56 cod. pen., dell'art.530 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie, nonché vizi di motivazione.

La motivazione della sentenza impugnata si basa non su argomentazioni giuridiche, ma su presunzioni apodittiche e sull'illegittima valorizzazione del silenzio dell'imputato.

Con riguardo al tentato furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non sussistono i requisiti per la configurabilità del tentato furto in abitazione, in quanto ALrora Naitana, unico teste oculare, ha riferito di aver visto una persona suonare insistentemente al citofono, ma che, non avendo ricevuto risposta, si era allontanato; di lì a poco la ragazza aveva visto alcune persone che provavano ad aprire il cancelletto, ma non ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] né come la persona che aveva suonato al citofono, né come una delle persone che avevano cercato di aprire il cancelletto.

Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, nessuno - tantomeno [OSCURATO:PERSONA] - è mai entrato nella proprietà di Cafagna e ha effettivamente tentato di aprire il cancelletto, privo di alcuna forzatura, effrazione o danneggiamento.

Nulla viene riferito sull'allontanamento dei soggetti posizionati davanti al cancelletto dell'abitazione, sicché unici dati certi sono che qualcuno si era allontanato dopo aver suonato al citofono, che successivamente più di una persona ha sostato davanti al cancelletto senza entrare nella proprietà della persona offesa e che più di una persona, tra le quali [OSCURATO:PERSONA], dopo essere caduta a terra con la moto in una via poco distante, ha tentato di fuggire a piedi scavalcando altrui proprietà, sicché si è al più in presenza di meri atti preparatori, che non hanno superato la soglia del tentativo, tanto più che, in ogni caso, l'azione di [OSCURATO:PERSONA] è stata volontariamente interrotta, versandosi pertanto in ipotesi di desistenza volontaria.Quanto all'utilizzo di targhe false, la Corte di appello si basa su presunzioni arbitrarie, non essendovi alcuna prova che consenta di attribuire tali targhe al ricorrente, mero passeggero del motociclo al momento della fuga.

2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 625, primo comma, n. 5) cod. pen. e vizi di motivazione, non essendo possibile affermare con assoluta certezza quale fosse il numero delle persone che si avvicinarono all'abitazione di Cafagna. [OSCURATO:PERSONA]

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Il primo motivo è infondato.

2.1. La sentenza impugnata, inastrema sintesi, ha ricostruito la vicenda, che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] avvertire una pattuglia dela [OSCURATO:PERSONA] di Venegono che qualcuno stava entrando nella propria abitazione, dove vi era, da sola, la figlia diciottenne [OSCURATO:PERSONA].

Giunti sul posto, gli operatori della [OSCURATO:PERSONA] notavano due uomini in fuga a bordo di un ciclomotore che riuscirono a bloccare; i due uomini che viaggiavano a bordo dello stesso, si diedero alla fuga, inseguiti dagli operanti, che, in una strada parallela, vedevano tre uomini salire a bordo di un altro motociclo e un quarto che cercava di salire a sua volta, non riuscendovi.

Quest'ultimo veniva bloccato e identificato in [OSCURATO:PERSONA], mentre a bordo della moto abbandonata furono rinvenuti oggetti tipicamente utilizzati dagli autori di furti organizzati, mentre in uno dei giardini attraversati da [OSCURATO:PERSONA] e dal complice in fuga furono rinvenuti, tra l'altro, un metal detector (utilizzato per la ricerca di metalli e casseforti) e un'agenda con codici numerici. [OSCURATO:PERSONA] ha poi raccontato che aveva sentito suonare insistentemente al citofono e, attraverso il video, aveva visto un cappellino con visiera indossato da qualcuno che si nascondeva dietro un pilastro.

Osserva la Corte distrettuale che la sequenza dei fatti accaduti conferma la ricostruzione del giudice di primo grado.

Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sottolinea che egli era a bordo del motociclo che aveva invano cercato di allontanarsi dal luogo del tentato furto, si era poi dato a una rocambolesca fuga, cercando di salire sulla moto insieme con gli altri tre complici. [OSCURATO:PERSONA] era inoltre consapevole dell'utilizzo illecito delle targhe, montate su un motociclo intestato a una donna residente allo stesso indirizzo dell'imputato.

2.2. Le doglianze del ricorrente non inficiano la tenuta della motivazione impugnata.La tesi secondo cui il fatto si sarebbe arrestato solo alla soglia degli atti preparatori è infondata, posto che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, del fine perseguito dall'agente, fermo restando che il requisito dell'idoneità degli atti che deve essere valutato con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269932).

La motivazione della sentenza impugnata dà conto, in particolare, dell'univocità degli atti in termini immuni da vizi logici, valorizzando - a fronte della lettura atomistica proposta dall'impugnazione - il convergere di più dati, ossia, da un lato, l'insistita citofonata (volta a verificare se la casa fosse o meno occupata) e, dall'altra, il tentativo di aprire il cancello interrotto dal suono delle sirene.

Lungi, dunque, dal far leva su mere congetture, la Corte distrettuale ha valorizzato i dati - non contestati - tratti dal racconto dei testi, mentre privo di consistenza è il riferimento al silenzio dell'imputato, posto che il giudice di appello si è limitato a registrare la mancata emersione, nel compendio probatorio acquisito, di spiegazioni alternative a quella accusatoria.

Non dirimente è il mancato riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], a fronte, per un verso, di quanto riferito dalla ragazza in ordine alla posizione dell'autore della citofonata e, per altro verso, del fatto che l'imputato era uno dei due uomini a bordo della moto intercettata e inseguita dalla [OSCURATO:PERSONA].

Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del rilievo che nessuno aveva superato il cancelletto: da una parte, infatti, i giudici di merito hanno dato conto dell'univocità degli atti richiamando gli elementi sopra evidenziati (la sequenza citofonata/tentativo di entrare), oltre ai plurimi oggetti funzionali al furto rinvenuti; dall'altra, l'azione si è interrotta per il sopraggiungere dell'auto della polizia locale a sirene spiegate, il che priva di consistenza la deduzione difensiva circa la prospettata desistenza di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che una vicina di casa della persona offesa ha udito l'imputato gridare di allontanarsi "che stanno arrivando".

3. Il secondo motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha puntualmente replicato al corrispondente motivo di appello, ladove il ricorso è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849).

4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Rigetta

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] 18/09/19E8 avverso la sentenza del 11/06/2021 della CORTE APPELLO di MILANOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] Rilevato che il ricorrente ha formulato richiesta di discussione orale ex art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, prorogato, quanto alla disciplina processuale, in forza dell'art. 16 del decreto-legge 30 dicembre 2021, n. 228, convertito, con modificazioni, nella legge 25 febbraio 2022, n. 15. Udito in pubblica udienza il [OSCURATO:PERSONA] Procuratore generale della Repubblica presso questa Corte di cassazione [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza deliberata in data 11/06/2021, la Corte di appello di Milano ha confermato la sentenza del 14/06/2018 con la quale, all'esito del giudizio abbreviato, il Tribunale di Varese aveva dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di tentato furto in abitazione aggravato dal numero degli agenti (capo A) e del reato di uso di targhe false (capo B) e lo aveva condannato alla pena di giustizia. 2. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Milano ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], attraverso il difensore Avv. [OSCURATO:PERSONA], articolando due motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen. 2.1. Il primo motivo denuncia inosservanza dell'art. 56 cod. pen., dell'art.530 cod. pen. e vizio di motivazione per travisamento dei fatti e delle risultanze probatorie, nonché vizi di motivazione. La motivazione della sentenza impugnata si basa non su argomentazioni giuridiche, ma su presunzioni apodittiche e sull'illegittima valorizzazione del silenzio dell'imputato. Con riguardo al tentato furto ai danni di [OSCURATO:PERSONA], non sussistono i requisiti per la configurabilità del tentato furto in abitazione, in quanto ALrora Naitana, unico teste oculare, ha riferito di aver visto una persona suonare insistentemente al citofono, ma che, non avendo ricevuto risposta, si era allontanato; di lì a poco la ragazza aveva visto alcune persone che provavano ad aprire il cancelletto, ma non ha riconosciuto [OSCURATO:PERSONA] né come la persona che aveva suonato al citofono, né come una delle persone che avevano cercato di aprire il cancelletto. Diversamente da quanto sostenuto dalla Corte di appello, nessuno - tantomeno [OSCURATO:PERSONA] - è mai entrato nella proprietà di Cafagna e ha effettivamente tentato di aprire il cancelletto, privo di alcuna forzatura, effrazione o danneggiamento. Nulla viene riferito sull'allontanamento dei soggetti posizionati davanti al cancelletto dell'abitazione, sicché unici dati certi sono che qualcuno si era allontanato dopo aver suonato al citofono, che successivamente più di una persona ha sostato davanti al cancelletto senza entrare nella proprietà della persona offesa e che più di una persona, tra le quali [OSCURATO:PERSONA], dopo essere caduta a terra con la moto in una via poco distante, ha tentato di fuggire a piedi scavalcando altrui proprietà, sicché si è al più in presenza di meri atti preparatori, che non hanno superato la soglia del tentativo, tanto più che, in ogni caso, l'azione di [OSCURATO:PERSONA] è stata volontariamente interrotta, versandosi pertanto in ipotesi di desistenza volontaria.Quanto all'utilizzo di targhe false, la Corte di appello si basa su presunzioni arbitrarie, non essendovi alcuna prova che consenta di attribuire tali targhe al ricorrente, mero passeggero del motociclo al momento della fuga. 2.2. Il secondo motivo denuncia inosservanza dell'art. 625, primo comma, n. 5) cod. pen. e vizi di motivazione, non essendo possibile affermare con assoluta certezza quale fosse il numero delle persone che si avvicinarono all'abitazione di Cafagna. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il ricorso non merita accoglimento. 2. Il primo motivo è infondato. 2.1. La sentenza impugnata, inastrema sintesi, ha ricostruito la vicenda, che aveva visto [OSCURATO:PERSONA] avvertire una pattuglia dela [OSCURATO:PERSONA] di Venegono che qualcuno stava entrando nella propria abitazione, dove vi era, da sola, la figlia diciottenne [OSCURATO:PERSONA]. Giunti sul posto, gli operatori della [OSCURATO:PERSONA] notavano due uomini in fuga a bordo di un ciclomotore che riuscirono a bloccare; i due uomini che viaggiavano a bordo dello stesso, si diedero alla fuga, inseguiti dagli operanti, che, in una strada parallela, vedevano tre uomini salire a bordo di un altro motociclo e un quarto che cercava di salire a sua volta, non riuscendovi. Quest'ultimo veniva bloccato e identificato in [OSCURATO:PERSONA], mentre a bordo della moto abbandonata furono rinvenuti oggetti tipicamente utilizzati dagli autori di furti organizzati, mentre in uno dei giardini attraversati da [OSCURATO:PERSONA] e dal complice in fuga furono rinvenuti, tra l'altro, un metal detector (utilizzato per la ricerca di metalli e casseforti) e un'agenda con codici numerici. [OSCURATO:PERSONA] ha poi raccontato che aveva sentito suonare insistentemente al citofono e, attraverso il video, aveva visto un cappellino con visiera indossato da qualcuno che si nascondeva dietro un pilastro. Osserva la Corte distrettuale che la sequenza dei fatti accaduti conferma la ricostruzione del giudice di primo grado. Con particolare riferimento alla posizione di [OSCURATO:PERSONA], la sentenza impugnata sottolinea che egli era a bordo del motociclo che aveva invano cercato di allontanarsi dal luogo del tentato furto, si era poi dato a una rocambolesca fuga, cercando di salire sulla moto insieme con gli altri tre complici. [OSCURATO:PERSONA] era inoltre consapevole dell'utilizzo illecito delle targhe, montate su un motociclo intestato a una donna residente allo stesso indirizzo dell'imputato. 2.2. Le doglianze del ricorrente non inficiano la tenuta della motivazione impugnata.La tesi secondo cui il fatto si sarebbe arrestato solo alla soglia degli atti preparatori è infondata, posto che, come questa Corte ha avuto modo di puntualizzare, in tema di delitto tentato, anche gli atti preparatori possono integrare gli estremi del tentativo punibile, purché in sé univoci, ossia oggettivamente rivelatori, per il contesto nel quale si inseriscono e per la loro natura ed essenza, secondo le norme di esperienza e l'id quod plerumque accidit, del fine perseguito dall'agente, fermo restando che il requisito dell'idoneità degli atti che deve essere valutato con giudizio ex ante, tenendo conto delle circostanze in cui opera l'agente e delle modalità dell'azione, in modo da determinarne la reale adeguatezza causale e l'attitudine a creare una situazione di pericolo attuale e concreto di lesione del bene protetto dalla norma incriminatrice (Sez. 5, n. 18981 del 22/02/2017, Macori, Rv. 269932). La motivazione della sentenza impugnata dà conto, in particolare, dell'univocità degli atti in termini immuni da vizi logici, valorizzando - a fronte della lettura atomistica proposta dall'impugnazione - il convergere di più dati, ossia, da un lato, l'insistita citofonata (volta a verificare se la casa fosse o meno occupata) e, dall'altra, il tentativo di aprire il cancello interrotto dal suono delle sirene. Lungi, dunque, dal far leva su mere congetture, la Corte distrettuale ha valorizzato i dati - non contestati - tratti dal racconto dei testi, mentre privo di consistenza è il riferimento al silenzio dell'imputato, posto che il giudice di appello si è limitato a registrare la mancata emersione, nel compendio probatorio acquisito, di spiegazioni alternative a quella accusatoria. Non dirimente è il mancato riconoscimento di [OSCURATO:PERSONA] da parte di [OSCURATO:PERSONA], a fronte, per un verso, di quanto riferito dalla ragazza in ordine alla posizione dell'autore della citofonata e, per altro verso, del fatto che l'imputato era uno dei due uomini a bordo della moto intercettata e inseguita dalla [OSCURATO:PERSONA]. Né in senso contrario può argomentarsi sulla base del rilievo che nessuno aveva superato il cancelletto: da una parte, infatti, i giudici di merito hanno dato conto dell'univocità degli atti richiamando gli elementi sopra evidenziati (la sequenza citofonata/tentativo di entrare), oltre ai plurimi oggetti funzionali al furto rinvenuti; dall'altra, l'azione si è interrotta per il sopraggiungere dell'auto della polizia locale a sirene spiegate, il che priva di consistenza la deduzione difensiva circa la prospettata desistenza di [OSCURATO:PERSONA], tanto più che una vicina di casa della persona offesa ha udito l'imputato gridare di allontanarsi "che stanno arrivando". 3. Il secondo motivo è inammissibile. La Corte di merito ha puntualmente replicato al corrispondente motivo di appello, ladove il ricorso è del tutto carente della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849). 4. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali. P.Q.M. Rigetta
Decreto Cassazione n. 39001/2022 — Fons Iuris — Fons Iuris