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CassazionesentenzaSezione LDecisione del 15 giugno 2026

Cassazione n. 19991/2026

Testo integrale del provvedimento

Testo integrale del provvedimento

[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoANNA FERRARIS;2026- controricorrente -2514avverso la sentenza n. 274/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 1426/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO che:1.

Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 14992/2022Numero sezionale 2514/2026proprio e quale legale rappresentante della M.C. di CaNnutmaetroo dri era ccolta generale 19991/2026Data pubblicazione 15/06/2026Marta s.a.s., contro la sentenza del Tribunale della medesimasede n. 2849/2021, che aveva respinto la loro opposizione exart. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 30.6.2021, con ilquale era stato intimato di pagare a [OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 23.349,17, in forza della precedente sentenza delTribunale di Milano n. 447/2020 e della sentenza del medesimoTribunale n. 2709/2019.2.

Avverso tale decisione la M.C. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.3.

L’intimata ha resistito con controricorso.CONSIDERATO che:1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale ildifensore della parte ricorrente, all’uopo munito di mandatospecie, ha depositato in data 29.4.2026 atto in cui dichiara dirinunciare al ricorso per cassazione in questione; atto che nellaspecie si appalesa regolare;2. la controricorrente non ha esplicitamente aderito a talerinuncia;3. nondimeno, dev’essere dichiarata l'estinzione del processoex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazioneproduce effetti processuali anche in assenza di accettazione, inquanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato dellasentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse acontrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n.11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);Numero registro generale 14992/20224. rileva ora il Collegio: a) che nelle premesse dell’atto dNi umero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 19991/2026rinuncia è specificato che: “- [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoscritto unData pubblicazione 15/06/2026accordo transattivo volto alla definizione bonaria e tombale dellacontroversia, de qua, con conseguente venir meno di ogniinteresse alla prosecuzione del giudizio di legittimità”; b) chenelle relative conclusioni dell’atto si legge: “Le parti si dannoreciprocamente atto che, in virtù dell’intervenuta transazione,le spese del presente giudizio s’intendono integralmentecompensate tra le stesse”; c) che l’atto di rinuncia in questionerisulta essere stato regolarmente comunicato dalla Cancelleriadi questa Sezione alla controricorrente, secondo quanto oraprevisto dall’art. 390, ult. comma, c.p.c. novellato, applicabilein questo procedimento giusta l’art. 35, comma 6, d.lgs. n.149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), L.n. 197/2022; d) che, nonostante tale regolare comunicazione,la controricorrente nulla ha osservato a riguardo: non solo circala rinuncia, ma anche rispetto alla prospettata transazione dellelite ed alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione;il che induce a concludere nel senso dell’accoglimento dellarichiesta di compensazione di tali spese;5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma siapplica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e didichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, nonè suscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo.

Compensa interamentetra le parti le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 14992/2022Numero sezionale 2514/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20.5.N2u0m2er6o .d i r a c c o l ta g e n e ra le 1 9 9 9 1 /2 0 2 6Data pubblicazione 15/06/2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
[OSCURATO:PERSONA];- ricorrente -contro[OSCURATO:PERSONA], rappresentata e difesa dall'avvocatoANNA FERRARIS;2026- controricorrente -2514avverso la sentenza n. 274/2022 della CORTE D'APPELLO diMILANO, depositata il 28/03/2022 R.G.N. 1426/2021;udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del20/05/2026 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA];RILEVATO che:1. Con la sentenza in epigrafe indicata la Corte d’appello diMilano rigettava l’appello proposto da [OSCURATO:PERSONA], inNumero registro generale 14992/2022Numero sezionale 2514/2026proprio e quale legale rappresentante della M.C. di CaNnutmaetroo dri era ccolta generale 19991/2026Data pubblicazione 15/06/2026Marta s.a.s., contro la sentenza del Tribunale della medesimasede n. 2849/2021, che aveva respinto la loro opposizione exart. 615 c.p.c. al precetto notificato in data 30.6.2021, con ilquale era stato intimato di pagare a [OSCURATO:PERSONA] lasomma di € 23.349,17, in forza della precedente sentenza delTribunale di Milano n. 447/2020 e della sentenza del medesimoTribunale n. 2709/2019.2. Avverso tale decisione la M.C. di [OSCURATO:PERSONA] s.a.s. haproposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.3. L’intimata ha resistito con controricorso.CONSIDERATO che:1. a seguito della fissazione dell'adunanza camerale ildifensore della parte ricorrente, all’uopo munito di mandatospecie, ha depositato in data 29.4.2026 atto in cui dichiara dirinunciare al ricorso per cassazione in questione; atto che nellaspecie si appalesa regolare;2. la controricorrente non ha esplicitamente aderito a talerinuncia;3. nondimeno, dev’essere dichiarata l'estinzione del processoex art. 391 c.p.c., perché la rinuncia al ricorso per cassazioneproduce effetti processuali anche in assenza di accettazione, inquanto tale atto, determinando il passaggio in giudicato dellasentenza impugnata, comporta il venir meno dell'interesse acontrastare l'impugnazione (cfr. fra le tante Cass. n.11033/2019, Cass. n. 9611/2016, Cass. n. 3971/2015);Numero registro generale 14992/20224. rileva ora il Collegio: a) che nelle premesse dell’atto dNi umero sezionale 2514/2026Numero di raccolta generale 19991/2026rinuncia è specificato che: “- [OSCURATO:PERSONA] hanno sottoscritto unData pubblicazione 15/06/2026accordo transattivo volto alla definizione bonaria e tombale dellacontroversia, de qua, con conseguente venir meno di ogniinteresse alla prosecuzione del giudizio di legittimità”; b) chenelle relative conclusioni dell’atto si legge: “Le parti si dannoreciprocamente atto che, in virtù dell’intervenuta transazione,le spese del presente giudizio s’intendono integralmentecompensate tra le stesse”; c) che l’atto di rinuncia in questionerisulta essere stato regolarmente comunicato dalla Cancelleriadi questa Sezione alla controricorrente, secondo quanto oraprevisto dall’art. 390, ult. comma, c.p.c. novellato, applicabilein questo procedimento giusta l’art. 35, comma 6, d.lgs. n.149/2022, come modificato dall’art. 1, comma 380, lett. a), L.n. 197/2022; d) che, nonostante tale regolare comunicazione,la controricorrente nulla ha osservato a riguardo: non solo circala rinuncia, ma anche rispetto alla prospettata transazione dellelite ed alla compensazione delle spese del giudizio di cassazione;il che induce a concludere nel senso dell’accoglimento dellarichiesta di compensazione di tali spese;5. non sussistono le condizioni processuali di cui al D.P.R. n.115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, perché la norma siapplica nei soli casi, tipici, di rigetto dell'impugnazione e didichiarazione di inammissibilità o di improcedibilità e,trattandosi di misura eccezionale, lato sensu sanzionatoria, nonè suscettibile di interpretazione estensiva o analogica. P.Q.MLa Corte dichiara estinto il processo. Compensa interamentetra le parti le spese del giudizio di legittimità.Numero registro generale 14992/2022Numero sezionale 2514/2026Così deciso in Roma nell’adunanza camerale del 20.5.N2u0m2er6o .d i r a c c o l ta g e n e ra le 1 9 9 9 1 /2 0 2 6Data pubblicazione 15/06/2026La PresidenteMargherita [OSCURATO:PERSONA]
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