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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 26376/2023

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 88/2003 Trib.

Catania, Sez.

Belpasso, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 648 commesso il 6/10/2001; sent. Trib.

Catania irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], reati art. 619 cod. pen. e 416-bis.1 commessi aprile maggio 2002, 629 e 416-bis.1 commesso dal 1997 al 2002; sent. [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:REA] cod. pen. commesso il 13/7/2000; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando che i reati, pure commessi per lo più con [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero inseriti tutti nel contesto associativo e non sarebbero stati nella sostanza commessi al fine di agevolare il clan, circostanza questa che escluderebbe l'esistenza del medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato il contesto nel quale sono stati commessi i reati e la costante contiguità con [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che emergerebbe anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; Rilevato giudice dell'esecuzione, con il riferimento alla disomogeneità delle condotte criminose e alla totale assenza di elementi dai quali poter desumere che la ricettazione e la rapina rientrassero tra i programmi dell'organizzazione o, comunque, che fossero il frutto di una preventiva ideazione criminosa dello stesso Petralia, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto, conformandosi correttamente ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr. Sez.

U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CATANIAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; Rilevato che con il provvedimento impugnato la Corte di Appello di Catania, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta proposta ex art. 671 cod. proc. pen. da [OSCURATO:PERSONA] di riconoscere la continuazione tra i reati oggetto delle sentenze: sent. 88/2003 Trib. Catania, Sez. Belpasso, irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], art. 648 commesso il 6/10/2001; sent. Trib. Catania irrevocabile 1'[OSCURATO:DATA_NASCITA], reati art. 619 cod. pen. e 416-bis.1 commessi aprile maggio 2002, 629 e 416-bis.1 commesso dal 1997 al 2002; sent. [OSCURATO:PERSONA] irrevocabile il [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:REA] cod. pen. commesso il 13/7/2000; Rilevato che il giudice ha respinto la richiesta evidenziando che i reati, pure commessi per lo più con [OSCURATO:PERSONA], non sarebbero inseriti tutti nel contesto associativo e non sarebbero stati nella sostanza commessi al fine di agevolare il clan, circostanza questa che escluderebbe l'esistenza del medesimo disegno criminoso; Rilevato che con il ricorso si denuncia la violazione di legge e il vizio di motivazione evidenziando che il giudice non avrebbe adeguatamente considerato il contesto nel quale sono stati commessi i reati e la costante contiguità con [OSCURATO:PERSONA], circostanza questa che emergerebbe anche dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia; Rilevato giudice dell'esecuzione, con il riferimento alla disomogeneità delle condotte criminose e alla totale assenza di elementi dai quali poter desumere che la ricettazione e la rapina rientrassero tra i programmi dell'organizzazione o, comunque, che fossero il frutto di una preventiva ideazione criminosa dello stesso Petralia, ha dato adeguato e coerente conto delle ragioni poste a fondamento della conclusione cui è pervenuto, conformandosi correttamente ai principi enucleati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di reato continuato (cfr. Sez. U, n. 28659 del 18/05/2017, Gargiulo, Rv. 270074 - 01); Ritenuto pertanto che il ricorso è inammissibile in quanto manifestamente infondato e teso a sollecitare una diversa e alternativa lettura che non è consentita in questa sede (Sez. 6, n. 5465 del 04/11/2020, dep. 2021, F., Rv 280601; Sez. 2, n. 19411 del 12/03/2019, Furlan, Rv. 276062); Considerato che alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, nonché - valutato il contenuto del ricorso e in mancanza di elementi atti a escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità - al versamento della somma, ritenuta congrua, di euro tremila in favore della cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende
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