CassazionesentenzaSezione 5
Cassazione n. 14957/2026
Testo disponibile della fonte
Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
ppello di AnconaVisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;udita la relazione svolta dal [OSCURATO:PERSONA];udito il Pubblico Ministero, in persona del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale AntonioBalsamo, che ha concluso per il rigetto del ricorso;udito, per la ricorrente, l’avv. [OSCURATO:PERSONA] che, riportandosi al ricorso, ha insistitoparticolarmente per l’accoglimento del primo motivo;[OSCURATO:PERSONA] FATTO1.Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Ancona ha confermato lapronuncia di condanna della ricorrente per il delitto di bancarotta fraudolentadistrattiva della società fallita [OSCURATO:PERSONA] s.r.l. commesso nella veste diamministratore delegato della stessa stipulando contratti di affitto d’azienda,nelle date del 9 maggio e del 29 maggio 2013, in favore della società Primulas.r.l., legalmente rappresentata dalla stessa imputata, dietro il versamento dicanoni non congrui (rispettivamente pari ad euro 11.000,00 e ad euro 18.000,00annui) e per finalità estranee all’oggetto sociale.2. Avverso la richiamata sentenza l’imputata propone ricorso per cassazione,affidandosi, con il difensore di fiducia, a tre motivi di impugnazione, di seguitoripercorsi entro i limii strettamente necessari per la decisione.2.1. Con il primo, denuncia difetto di competenza territoriale dell’autoritàgiudiziaria di Macerata in favore di quella di Ancona, assumendo violazionedell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione agli artt. 12, lett.b), e 16 cod. proc. pen.A fondamento di tale motivo espone che la vicenda si colloca in quelle chehanno riguardato la crisi del c.d. gruppo [OSCURATO:PERSONA], con conseguente strettaconnessione del presente con il procedimento penale n. 4351/2017 RGNRprendente presso il Tribunale di Ancona, sussistendo un vincolo di connessioneoggettiva ex art. 12, lett. b), cod. proc. pen.Osserva al riguardo che si tratta di plurimi reati analoghi, attuativi di unmedesimo disegno criminoso e commessi da uno stesso soggetto ed assume, diqui, che, a differenza di quanto affermato dalla pronuncia impugnata, il vincolo diconnessione in questione è integrato non solo quando l’identità del disegnocriminoso è comune a tutti i partecipi, ma anche se sussiste in ordine ad unosolo dei concorrenti.2.2. Con il secondo motivo denuncia inosservanza ed erronea applicazionedell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen. in relazione agli artt. 223, 216,comma 1, n. 1, l. fall. e vizio di motivazione rispetto alla sussistenza deglielementi costitutivi del delitto di bancarotta fraudolenta. In proposito pone inrilievo che: il canone di affitto era stato ritenuto dalla decisione censurata noncongruo senza oggettivi elementi di riscontro; i relativi contratti erano stati unamodalità per ritrarre reddito in un periodo nel quale la società fallita versava giàin una situazione di difficoltà economica; l’affitto dell’azienda era stato inoltre untentativo volto ad evitare di disperdere l’avviamento aziendale, anche a tuteladei creditori, e la società affittuaria, della quale pure essa ricorrente era legalerappresentante, era estranea alle vicende del [OSCURATO:PERSONA].2.3. Con il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamentoprobatorio rispetto allo specifico motivo di gravame con il quale aveva chiestol’assoluzione per mancanza dell’elemento soggettivo del reato, per non averealcuna competenza del settore né consapevolezza della situazione delle società,nelle quali era stata coinvolta con cariche formali dal [OSCURATO:PERSONA], in quanto suacompagna.[OSCURATO:PERSONA] DIRITTO1. Il primo motivo è manifestamente infondato.La Corte territoriale ha invero fatto applicazione del consolidato principio inforza del quale, in tema di competenza determinata dall'ipotesidi connessione oggettiva fondata sull'astratta configurabilità del vincolo dellacontinuazione fra le analoghe, ma distinte, fattispecie di reato ascritte ai diversiimputati, l'identità del disegno criminoso perseguito è idonea a determinare lospostamento della competenza per connessione, sia per materia, siaper territorio, solo se l'episodio o gli episodi in continuazione riguardino lo stessoo - se sono più di uno - gli stessi imputati, giacché l'interesse di un imputato allatrattazione unitaria dei fatti in continuazione non può pregiudicare quello delcoimputato a non essere sottratto al giudice naturale secondo le regole ordinariedella competenza (ex ceteris, Sez. 2, n. 57297 del 20/11/2018, Bianco,Rv. 275519; Sez. 2, n. 17090 del 28/02/2017, Bilalaj, Rv. 269960).Anche a prescindere da tale aspetto, occorre sottolineare che nel caso inesame il delitto contestato e ritenuto a carico della ricorrente attiene ad unafattispecie con evidenza circoscritta ai rapporti tra la fallita e la società Primulas.r.l., che non coinvolge in alcuna misura altre società facenti parte del c.d.gruppo [OSCURATO:PERSONA], come attestato dalla mancanza di qualsivoglia deduzione concretain tale direzione da parte dell’imputata. Occorre anzi rimarcare, in proposito, chenel secondo motivo di ricorso, l’imputata sottolinea che la società affittuariadell’azienda era completamente estranea alle vicende del precedente giudizio.2.Il secondo motivo non è fondato, per le ragioni di seguito indicate.E’ ben vero che la decisione impugnata riconosce che non sono stateeffettuate adeguate valutazioni sulla congruità del canone pattuito nei duecontratti di affitto di azienda.Tuttavia, l’avvenuta distrazione è stata argomentata avendo riguardo ad unaserie di ulteriori indici - con i quali del resto la difesa della ricorrente omette diconfrontarsi - quali l’assenza di caparre e di garanzie, la previsione delpagamento posticipato dei canoni, la coincidenza del legale rappresentante nellapersona della ricorrente.A questo riguardo, è opportuno rilevare che, se l’ipotesi tipica di distrazioneè quella del trasferimento dell’azienda ovvero dell’affitto della stessa senza laprevisione o il pagamento di un corrispettivo, nondimeno il delitto restaintegrato, più in generale, tutte le volte che il contratto di affitto d'aziendavenga stipulato in previsione del fallimento allo scopo di trasferire la disponibilitàdi tutti o dei principali beni aziendali ad altro soggetto giuridico (Sez. 5, n. 16748del 13/02/2018, Morelli, Rv. 272841). Deve dunque essere valutata, oltre allacongruità del canone, ogni altra condizione, che consenta di ritenere che icontratti siano stati conclusi senza un’effettiva contropartita (Sez. 5, n. 10742del 15/02/2008, Cattoli, Rv. 239480).Pertanto, deve essere affermato il principio per il quale integra il delitto dibancarotta fraudolenta distrattiva il contratto di affitto di azienda con il qualel’impresa prossima alla decozione trasferisca ad un altro soggetto i propri benianche se è previsto un canone congruo laddove si accerti, come avvenuto nellafattispecie per cui è processo, dall’esame complessivo delle clausole negoziali,che l’operazione è volta in realtà a sottrarre i predetti beni, senza alcunaeffettiva contropartita, alla garanzia del ceto creditorio.3.Il terzo motivo è anch’esso privo di fondamento: poiché la Sabatini eraamministratore formale della società fallita, è stato correttamente ritenuto che lastessa avesse contezza delle attività aziendali, considerato che è sufficiente adintegrare il dolo, in forma diretta o eventuale, dell'amministratore formale lagenerica consapevolezza, pur non riferita alle singole operazioni, delle attivitàillecite compiute dalla società per il tramite dell'amministratore di fatto (exceteris, Sez. 5, n. 32413 del 24/09/2020, Loda, Rv. 279831; Sez. 5, n. 50348del 22/10/2014, Serpetti, Rv. 263225).Il che, del resto, è attestato dalla diretta sottoscrizione di contratti, del cuicontenuto dei quali, si è congruamente osservato, poteva ben comprendere ilsignificato, con conseguente irrilevanza, dunque, ai fini dell’elemento soggettivodel reato, della sua veste di compagna del [OSCURATO:PERSONA], vieppiù in quanto ella eralegale rappresentante di entrambe le società contraenti.4. Il ricorso deve dunque essere rigettato, con condanna della ricorrente alpagamento delle spese processuali. P.Q.MRigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.Così è deciso, 13/02/2026Il Consigliere Estensore Il PresidenteRosaria [OSCURATO:PERSONA]