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CassazionesentenzaSezione 3

Cassazione n. 39120/2023

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o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] netto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la se ntenza del 07/11/2022 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla continuazione del reato, eliminando la porzione di pena corrispondente nella misura di giustizia; inammissibilità nel resto. lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 07 novembre 2022, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 659 cod. pen. - per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando di strumenti sonori, disturbato il riposto delle persone (e, in particolare, per aver organizzato, quale gestore del locale denominato "Cheers", serate di intrattenimento musicale mediante l'utilizzo di strumenti sonori e non impedendo gli schiamazzi e il vociare degli avventori del locale, in Cosenza negli anni 2018 e 2019) - e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati.

Con il primo motivo deduce errata applicazione e inosservanza della legge penale in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare circa i fatti posti a fondamento della responsabilità, le risultanze istruttorie ed i criteri utilizzati per la valutazione della prova, esprimendo una motivazione generica in violazione delle regole stabilite dall'art. 546 cod. proc. pen.

Con il secondo motivo deduce errata applicazione e inosservanza della legge penale in relazione all'art. 606 lett b) cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) per avere il Tribunale ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 659 cod. pen., avendo tuttavia omesso di considerare che i fatti commessi fino al 2018 erano già stato oggetto di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per oblazione pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza (n.375/2018), con la conseguenza che la successiva sentenza del Tribunale, pronunciandosi nuovamente su tali fatti, avrebbe violato il disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., che vieta la reiterazione del procedimento penale per il medesimo fatto.

Con il terzo motivo deduce carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., senza rispondere ai motivi difensivi relativi alla tenuità del fatto, sotto i profili delle modalità commissive, dell'esiguità del danno, nonché della particolare tenuità dell'offesa.

Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Va osservato in premessa, valutando d'ufficio la questione della procedibilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all'art. 659 cod.pen., che il reato contestato deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio, atteso che la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa (d.lgs. n. 150/2022) è esclusa se il fatto ha ad oggetto, come nella specie, "spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici" (cfr il nuovo terzo comma del predetto articolo che prevede la procedibilità d'ufficio in siffatte ipotesi).

2. Tanto premesso, i primi due motivi di ricorso sono fondati ed assorbenti dell'ulteriore censura.

3. Il Tribunale ha basato l'affermazione di responsabilità su argomentazioni carenti, senza valutare il materiale probatorio in atti ma limitandosi ad affermare, in maniera assertiva, che le immissioni erg'Fión accettabili perché superiori ai limiti di legge.

La motivazione, inoltre, risulta anche carente in quanto meramente assertiva in ordine alla valutazione dei fatti oggetto di un precedente giudicato.

4. Difetta del tutto, quindi, la motivazione relativa alla sussistenza del reato contestato e tale carenza motivazionale vizia sul punto la sentenza impugnata che va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza.

5. Resta assorbita, come anticipato, la doglianza relativa all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosen

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
o la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] netto, [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la se ntenza del 07/11/2022 del Tribunale di Cosenza visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio limitatamente alla continuazione del reato, eliminando la porzione di pena corrispondente nella misura di giustizia; inammissibilità nel resto. lette per l'imputato le conclusioni scritte dell'avv. [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento della sentenza. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 07 novembre 2022, il Tribunale di Cosenza ha dichiarato [OSCURATO:PERSONA] responsabile del reato di cui all'art. 659 cod. pen. - per avere, con più azioni esecutive di un medesimo disegno criminoso, abusando di strumenti sonori, disturbato il riposto delle persone (e, in particolare, per aver organizzato, quale gestore del locale denominato "Cheers", serate di intrattenimento musicale mediante l'utilizzo di strumenti sonori e non impedendo gli schiamazzi e il vociare degli avventori del locale, in Cosenza negli anni 2018 e 2019) - e lo ha condannato alla pena di euro 200,00 di ammenda. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA], a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce errata applicazione e inosservanza della legge penale in relazione all'art. 606 lett. b) cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) cod. proc. pen., per avere il Tribunale omesso di motivare circa i fatti posti a fondamento della responsabilità, le risultanze istruttorie ed i criteri utilizzati per la valutazione della prova, esprimendo una motivazione generica in violazione delle regole stabilite dall'art. 546 cod. proc. pen. Con il secondo motivo deduce errata applicazione e inosservanza della legge penale in relazione all'art. 606 lett b) cod. proc. pen., nonché carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) per avere il Tribunale ritenuto applicabile la disposizione di cui all'art. 659 cod. pen., avendo tuttavia omesso di considerare che i fatti commessi fino al 2018 erano già stato oggetto di sentenza dichiarativa dell'estinzione del reato per oblazione pronunciata dal G.I.P. presso il Tribunale di Cosenza (n.375/2018), con la conseguenza che la successiva sentenza del Tribunale, pronunciandosi nuovamente su tali fatti, avrebbe violato il disposto dell'art. 649 cod. proc. pen., che vieta la reiterazione del procedimento penale per il medesimo fatto. Con il terzo motivo deduce carenza, contraddittorietà o illogicità della motivazione in relazione agli artt. 606 lett. e) cod. proc. pen. per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile la causa di esclusione della punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., senza rispondere ai motivi difensivi relativi alla tenuità del fatto, sotto i profili delle modalità commissive, dell'esiguità del danno, nonché della particolare tenuità dell'offesa. Chiede, pertanto, l'annullamento della sentenza impugnata.[OSCURATO:PERSONA] 1.Va osservato in premessa, valutando d'ufficio la questione della procedibilità del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone di cui all'art. 659 cod.pen., che il reato contestato deve ritenersi tuttora procedibile d'ufficio, atteso che la procedibilità a querela disposta dalla novella legislativa (d.lgs. n. 150/2022) è esclusa se il fatto ha ad oggetto, come nella specie, "spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici" (cfr il nuovo terzo comma del predetto articolo che prevede la procedibilità d'ufficio in siffatte ipotesi). 2. Tanto premesso, i primi due motivi di ricorso sono fondati ed assorbenti dell'ulteriore censura. 3. Il Tribunale ha basato l'affermazione di responsabilità su argomentazioni carenti, senza valutare il materiale probatorio in atti ma limitandosi ad affermare, in maniera assertiva, che le immissioni erg'Fión accettabili perché superiori ai limiti di legge. La motivazione, inoltre, risulta anche carente in quanto meramente assertiva in ordine alla valutazione dei fatti oggetto di un precedente giudicato. 4. Difetta del tutto, quindi, la motivazione relativa alla sussistenza del reato contestato e tale carenza motivazionale vizia sul punto la sentenza impugnata che va annullata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Cosenza. 5. Resta assorbita, come anticipato, la doglianza relativa all'omessa motivazione in ordine alla richiesta di applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.pen. P.Q.M. Annulla la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Cosen
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