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CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 1 dicembre 2025

Cassazione n. 08860/2026

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, per un verso, contrasta il giudizio speso nel confermare la sussistenza del dolo proprio della calunn49— contestata al ricorrente attraverso una non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità a fronte della logicità del ritenere tracciato dalla decisione gravata e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, per altro verso, contesta la valutazione spesa nell'escludere le generiche malgrado, anche sul punto, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.

Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 30/01/2025 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di [OSCURATO:PERSONA] avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché, per un verso, contrasta il giudizio speso nel confermare la sussistenza del dolo proprio della calunn49— contestata al ricorrente attraverso una non consentita rilettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità a fronte della logicità del ritenere tracciato dalla decisione gravata e avulse dalla pertinente individuazione di specifici travisamenti di emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito e, per altro verso, contesta la valutazione spesa nell'escludere le generiche malgrado, anche sul punto, la sentenza impugnata sia sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così è deciso, 01/12/2025 Il Consigliere estensore [OSCURATO:PERSONA]
Sentenza Cassazione n. 08860/2026 — Fons Iuris — Fons Iuris