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CassazionesentenzaSezione 7

Cassazione n. 49159/2022

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA]

1. Con sentenza del 17 febbraio 2020 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 16 aprile 2018, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi nove e giorni quindici di reclusione - confermando la condanna alla pena pecuniaria di euro 2.000,00 di multa ciascuno - in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen. (capo A); 61 n. 2, 110, 635, comma 2 n. 1, cod. pen. (capo B); 61 n. 2, 110, 624, 625, commi 1 n. 2 e 2, cod. pen. (capo C).

Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori, deducendo, con doglianze del tutto coincidenti e, pertanto, trattabili congiuntamente: violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., eccependo che i giudici di merito non avrebbero indicato le prove utilizzate per motivare l'assunta decisione di condanna; violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto.

2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità.

2.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena loro inflitta.

Il primo motivo proposto dai ricorrenti è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata.

2.2. Con riferimento, poi, all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento.

Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento.

Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01).

Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. 3.

All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000).

P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore d

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 17/02/2020 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA] D'ANDREA; [OSCURATO:PERSONA] E [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 17 febbraio 2020 la Corte di appello di Messina, in parziale riforma della pronuncia del locale Tribunale del 16 aprile 2018, ha rideterminato la pena inflitta a [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] nella misura di mesi nove e giorni quindici di reclusione - confermando la condanna alla pena pecuniaria di euro 2.000,00 di multa ciascuno - in ordine ai reati di cui agli artt. 110, 633, 639-bis cod. pen. (capo A); 61 n. 2, 110, 635, comma 2 n. 1, cod. pen. (capo B); 61 n. 2, 110, 624, 625, commi 1 n. 2 e 2, cod. pen. (capo C). Avverso tale sentenza hanno proposto due distinti ricorsi per cassazione gli imputati, a mezzo dei loro rispettivi difensori, deducendo, con doglianze del tutto coincidenti e, pertanto, trattabili congiuntamente: violazione degli artt. 125 e 546 cod. proc. pen., eccependo che i giudici di merito non avrebbero indicato le prove utilizzate per motivare l'assunta decisione di condanna; violazione di legge in riferimento all'art. 131-bis cod. pen., lamentando la mancata applicazione della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto. 2. I ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, in quanto proposti con motivi non deducibili in questa sede di legittimità. 2.1. [OSCURATO:PERSONA] rileva, in primo luogo, che la motivazione resa dai giudici di merito ben rappresenta e giustifica, in punto di diritto, con argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici, le ragioni di riconoscimento della penale responsabilità degli imputati e la congruità della pena loro inflitta. Il primo motivo proposto dai ricorrenti è, pertanto, manifestamente inammissibile ai sensi dell'art. 591, comma 1, lettera c), cod. proc. pen., in quanto del tutto generico ed aspecifico, non puntualizzando le ragioni di doglianza in fatto e in diritto e non confrontandosi in modo adeguato con le argomentazioni espresse dalla sentenza impugnata. 2.2. Con riferimento, poi, all'invocata esclusione della punibilità per particolare tenuità del fatto, deve essere osservato come la norma che si assume violata preveda, quali condizioni applicative (congiuntamente e non alternativamente, come si desume dal tenore letterale della disposizione), la particolare tenuità dell'offesa e la non abitualità del comportamento. Si richiede, pertanto, al giudice di rilevare se, sulla base dei due «indici requisiti» delle modalità della condotta e dell'esiguità del danno e del pericolo, valutati secondo i criteri direttivi di cui all'art. 133, primo comma, cod. pen., sussista l'indice- criterio della particolare tenuità dell'offesa e, con questo, coesista quello della non abitualità del comportamento. Solo in questo caso si potrà considerare il fatto di particolare tenuità ed escluderne, conseguentemente, la punibilità (cfr., in questi termini, Sez. 3, n. 47039 del 08/10/2015, Derossi, Rv.265449-01). Senza ampliare il tema oltre quanto strettamente attinente al caso concreto, risulta, dunque, alla luce di quanto sopra, che tutti gli indici indicati nella sentenza impugnata siano elementi correttamente evidenziati dal giudice di merito per negare la possibilità di sussumere il fatto oggetto di esame nell'ipotesi disciplinata dall'art.131-bis cod. pen. 3. All'inammissibilità dei ricorsi segue, per legge, la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali ed alla somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi ragioni di esonero (Corte Cost., sent. n. 186/2000). P. Q. M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00 ciascuno in favore d
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