CassazionesentenzaSezione 7Decisione del 27 ottobre 2022
Cassazione n. 15062/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso la sentenza del 04/11/2020 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; [OSCURATO:PERSONA] E IN DIRITTO 1. Con sentenza emessa il 4 novembre 2020 la Corte di Appello di Catanzaro, giudicando in sede di rinvio della Corte di cassazione, in parziale riforma della sentenza emessa dal Tribunale di Cosenza in data 18 luglio 2014, appellata da BARTOLETTI Sergio e BEVILACQUA Massimo, ferme restando le statuizioni irrevocabili maturate per effetto delle precedenti sentenze, rideterminava la pena irrogata a BARTOLETTI Sergio, in ordine ai reati residui, in anni 1, mesi 10 e giorni 15 di reclusione; confermava la sentenza nei confronti di [OSCURATO:PERSONA] Massimo. 2. Avverso detta sentenza hanno proposto ricorso per Cassazione - nelle forme di legge - BARTOLETTI Sergio e BEVILACQUA Massimo. 2.1 BARTOLETTI Sergio deduce: I. vizio di motivazione in relazione al negato beneficio della sospensione condizionale della pena ex art. 163 cod. pen.; II. vizio di motivazione in relazione al negato beneficio della non menzione della condanna nel casellario giudiziale ex art. 175 cod. pen.; III. vizio di motivazione in relazione all'art. 132 cod. pen. per avere la sentenza argomentato in punto di trattamento sanzionatorio con una motivazione meramente apparente. I motivi sono stati ribaditi con il deposito di memoria difensiva. 2.2 BEVILACQUA Massimo deduce violazione di legge in relazione all'art. 157 cod. pen., con riferimento agli artt. 129, 642, co.2 e 482 cod. pen. (quest'ultimo in relazione all'art. 476, co. 2, cod. pen.), laddove la sentenza non ha dichiarato l'intervenuta prescrizione dei reati contestati ai capi 21, 22, 32 e 33, nonché vizio di motivazione in riferimento alla riaffermata sussistenza della recidiva. 3. I ricorsi vanno dichiarato inammissibili per la manifesta infondatezza dei motivi addotti. Ed invero, quanto alle doglianze del Bartoletti va rilevato che non è stata mai formulata la richiesta di sospensione condizionale della pena, il che esclude la possibilità di ravvisare un vizio della decisione. Inoltre le restanti doglianze risultano in fatto, a fronte di motivazione del tutto congrua sui punti oggetto di giudizio di rinvio. Quanto alle doglianze del Bevilacqua va rilevata la manifesta infondatezza della doglianza in punto di ricorrenza della recidiva, congruamente motivata in sede di rinvio; ne deriva la manifesta infondatezza della doglianza relativa alla pretesa estinzione dei reati per prescrizione. - Z 4. Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento a favore della cassa delle ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro tremila ciascuno, ai sensi dell' art. 616 cod. proc. pen.. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende. Così deciso in data 27 ottobre 2022 [OSCURATO:PERSONA]