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CassazionedecretoSezione 7Decisione del 6 febbraio 2025

Cassazione n. 17420/2025

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a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA];

7. -____ ._ - — -'70.7,------ Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 06/02/2025, con la quale la Corte di appello di Campobasso, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, emessa dalla Corte di appello di L'Aquila con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in ordine al mancato avviso dell'udienza alle parti è del tutto generico (si fa riferimento «al difensore legittimato e alle parti interessate», senza specificare quali siano quelle che non hanno avuto conoscenza dell'udienza) e peraltro non trova riscontro negli atti al fascicolo; che il secondo motivo che eccepisce l'incompetenza della Corte di appello di Campobasso in favore della Corte di appello de L'Aquila è inammissibile, perché il provvedimento impugnato è stato emesso in sede di giudizio di rinvio dopo che la Corte di Cassazione ha annullato una precedente decisione sulla stessa istanza di revisione emessa dalla Corte di appello de L'Aquila, ritenuta con quella pronuncia incompetente in favore dell'autorità giudiziaria di Campobasso; che tutti i successivi motivi tra loro connessi, che, invocando la revoca della confisca in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, lamentano l'assenza di correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità e l'acquisto dei beni, il mancato accertamento dei reati produttivi di reddito e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ripropongono questioni già esaminate dal giudice di merito e non si confrontano con la dettagliata disamina contenuta nel provvedimento impugnato, nel quale per un verso si evidenzia che la pericolosità sociale presupposto per la confisca era riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) d.lgs.n. 159/2011, non interessata dalla declaratoria di incostituzionalità limitata all'ipotesi di cui alla lett. a), e per altro verso si ripercorrono le motivazioni della confisca basata su elementi concludenti di condotta e tenore di vita assicurati da proventi di attività delittuosa, segnalando che non vengono prospettate né prove nuove né concrete ipotesi di cause suscettibili di incidere sul giudicato; Per queste ragioni, Kricorsi; devétéssere dichiarate inammissibild, con la conseguente condanna de(, ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Così dec o il 17 aprile 2025 Il C li esfe

Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] [OSCURATO:PERSONA] [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] il [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] della CORTE APPELLO di CAMPOBASSOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; 7. -____ ._ - — -'70.7,------ Esaminato il ricorso proposto avverso il decreto del 06/02/2025, con la quale la Corte di appello di Campobasso, in sede di giudizio di rinvio, ha dichiarato l'inammissibilità dell'istanza di revocazione della misura di prevenzione patrimoniale della confisca, emessa dalla Corte di appello di L'Aquila con decreto del [OSCURATO:DATA_NASCITA] a carico di [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA]; Ritenuto che il primo motivo in ordine al mancato avviso dell'udienza alle parti è del tutto generico (si fa riferimento «al difensore legittimato e alle parti interessate», senza specificare quali siano quelle che non hanno avuto conoscenza dell'udienza) e peraltro non trova riscontro negli atti al fascicolo; che il secondo motivo che eccepisce l'incompetenza della Corte di appello di Campobasso in favore della Corte di appello de L'Aquila è inammissibile, perché il provvedimento impugnato è stato emesso in sede di giudizio di rinvio dopo che la Corte di Cassazione ha annullato una precedente decisione sulla stessa istanza di revisione emessa dalla Corte di appello de L'Aquila, ritenuta con quella pronuncia incompetente in favore dell'autorità giudiziaria di Campobasso; che tutti i successivi motivi tra loro connessi, che, invocando la revoca della confisca in conseguenza della sentenza della Corte Costituzionale n. 24/2019, lamentano l'assenza di correlazione temporale tra i fatti costitutivi della pericolosità e l'acquisto dei beni, il mancato accertamento dei reati produttivi di reddito e la mancanza, contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione, ripropongono questioni già esaminate dal giudice di merito e non si confrontano con la dettagliata disamina contenuta nel provvedimento impugnato, nel quale per un verso si evidenzia che la pericolosità sociale presupposto per la confisca era riconducibile all'ipotesi di cui all'art. 1, comma 1 lett. b) d.lgs.n. 159/2011, non interessata dalla declaratoria di incostituzionalità limitata all'ipotesi di cui alla lett. a), e per altro verso si ripercorrono le motivazioni della confisca basata su elementi concludenti di condotta e tenore di vita assicurati da proventi di attività delittuosa, segnalando che non vengono prospettate né prove nuove né concrete ipotesi di cause suscettibili di incidere sul giudicato; Per queste ragioni, Kricorsi; devétéssere dichiarate inammissibild, con la conseguente condanna de(, ricorrentt al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec o il 17 aprile 2025 Il C li esfe
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