CassazionedecretoSezione 6Decisione del 12 aprile 1960
Cassazione n. 28124/2025
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da [OSCURATO:PERSONA], [OSCURATO:IDENTITA_RESIDUA] [OSCURATO:DATA_NASCITA] avverso l'ordinanza emessa il 12/12/2024 dal Tribunale di Salerno; udita la relazione svolta dal Consigliere, [OSCURATO:PERSONA] lette le conclusioni del [OSCURATO:PERSONA] Procuratore Generale, dott. [OSCURATO:PERSONA], che ha concluso chiedendo che il ricorso sia dichiarato inammissibile; lette le conclusioni e la memoria dell'avv. [OSCURATO:PERSONA], difensore dell'indagato, con cui si insiste per l'accoglimento dei motivi di ricorso; [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Salerno ha rigettato la richiesta di riesame proposta da [OSCURATO:PERSONA] avverso il decreto di sequestro probatorio e di corrispondenza disposto il 3.12.2024 avente ad oggetto supporti telematici e, in particolare, due telefonici e di ciò che è individuato a seguito di estrazione di copia forense e dell'esame del contenuto di due telefonini; si tratta di un sequestro che richiama due precedenti sequestri disposti 1'11.10.2024 e il 30.10.2024, già disposti nel presente procedimento, rispetto ai quali pure è stato proposti ricorsi per cassazione avverso l'ordinanza di rigetto del Tribunale del riesame e che sono stati trattati all'odierna udienza.A differenza degli altri due precedenti sequestri del 11.10.2024 e del 30.10.2024, per i quali si procede solo per i reati di cui agli artt. 353- 353 bis cod. pen., l'odierno sequestro ha come reato oggetto di prova anche quello di cui all'art. 416 cod. pen. I fatti attengono alla gestione di alcune gare di appalto. 2. Ha proposto ricorso per cassazione [OSCURATO:PERSONA] articolando un unico motivo con cui si deduce violazione di legge. Si assume che nella specie mancherebbe il pericolo di dispersione perché i beni oggetto del vincolo per cui si procede, disposto il 3.12.2024, sarebbero stati già oggetto dei due precedenti provvedimenti di sequestro, di cui si è detto, e che l'estensione del sequestro è stata disposta per ragioni di "opportunità". Il pericolo di dispersione non sarebbe nella specie concreto ed attuale. [OSCURATO:PERSONA] 1.11 ricorso è infondato. 2. Il Tribunale ha spiegato come: a) la domanda cautelare sia stata articolata attraverso il richiamo ad una serie di atti, tutti indicati espressamente; b) dall'esame di tali atti emergano i fatti e le ragioni per cui è stato disposto il sequestro probatorio 1'11.10.2024; c) successivamente, con il decreto del 30.10.2.2024 per cui si procede, il Pubblico Ministero, dopo aver dato atto che con il precedente decreto erano stati sottoposti a sequestro nei confronti di [OSCURATO:PERSONA], alcuni supporti informatici - in precedenza indicati- oltre la copia forense di altri cinque file, aveva riferito di avere nominato un consulente per la estrazione di copia forense dei dati contenuti nei cellulari e negli altri supporti sequestrati, al fine di sequestrare soltanto quelli ritenuti utili per le indagini e con conseguente restituzione di tutti i supporti informatici e della stessa copia forense dei dati "una volta estrapolati quelli ritenuti utili". In tale contesto si colloca anche il sequestro in esame che, a differenza degli altri, fa riferimento, come detto, anche al reato di associazione per delinquere. 3. Sulla base di tale quadro di riferimento il motivo di ricorso rivela la sua infondatezza, ai limiti della inammissibilità. Sotto un primo profilo, diversamente dagli assunti difensivi, è stato chiarito come l'oggetto e la ragione giustificativa del sequestro in esame sia diverso sia da quello disposto 1'11.10.2024, atteso che con questo si è proceduto ad apporre il vincolo reale sul supporto, cioè sul contenitore all'interno del quale sono raccolte una serie di informazioni, sia rispetto a quello del 30.10.2024 che ha ad oggetto il solo contenuto, selezionato correttamente dal Pubblico Ministero, estratto dal contenitore e ritenuto utile ai fini delle indagini con conseguente restituzione non solo del supporto esterno ma anche dalla copia forense. Con il sequestro in esame, infatti, si è semplicemente esteso l'oggetto della attività di ricerca della prova anche ad un altro reato, ulteriore rispetto a quelli originariamente ipotizzati. Dunque, nessuna inutile duplicazione di titoli. Il ricorrente, da una parte, sovrappone profili giuridici distinti, e, dall'altra non si confronta con la motivazione del provvedimento impugnato 4. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P. Q. M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così