CassazionesentenzaSezione 5Decisione del 2 novembre 1980
Cassazione n. 48103/2023
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: [OSCURATO:PERSONA] D'APPELLO DI CAMPOBASSOnel procedimento a carico di: [OSCURATO:PERSONA].: 04EYV1Z nato il 02/11/1980 avverso la sentenza del 03/03/2023 del TRIBUNALE di ISERNIAvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]; letto il parere del Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale [OSCURATO:PERSONA] che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata i [OSCURATO:PERSONA] 1. Con sentenza del 3 marzo 2023, il Tribunale di Isernia aveva ritenuto [OSCURATO:PERSONA] colpevole del delitto di cui all'art. 495 cod. pen., per avere declinato false generalità ai funzionari dell'Ufficio immigrazione della Questura di Isernia, in quanto le stesse erano risultate inesistenti nei registri del Paese indicato come di appartenenza, la Lituania, irrogando la pena indicata in dispositivo. 2. Propone ricorso il pubblico ministero deducendo, con l'unico motivo, la violazione di legge per essere state concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche senza in alcun modo motivare al riguardo. 3. Il Procuratore generale della Repubblica, nella persona dell'Avv. gen. [OSCURATO:PERSONA], ha chiesto l'annullamento della sentenza senza rinvio per non essere certa l'identità dell'imputato. 4. Il difensore dell'imputato ha chiesto il rigetto del ricorso del pubblico ministero ed ha condiviso le conclusioni del Procuratore generale. [OSCURATO:PERSONA] Il ricorso della pubblica accusa è inammissibile. 1. Vero è che il Tribunale aveva piuttosto sinteticamente motivato la concessione al prevenuto delle circostanze attenuanti generiche, ma le stesse si dovevano considerare iscritte nella complessiva valutazione della congruità del trattamento sanzionatorio, operata dal Tribunale, considerando come è orientamento consolidato di questa Corte (ex plurimis Sez. 1, n. 12624 del 12/02/2019, Dulan, Rv. 275057) che persino il diniego delle stesse - e quindi la decisione sfavorevole al reo - possa essere adottato con motivazione implicita allorché sia adeguatamente motivato il punto relativo al complessivo trattamento sanzionatorio. 2. Si è poi dubitato della corretta identificazione dell'odierno imputato - che aveva declinato false generalità, senza che fossero poi individuate quelle autentiche - e si è così richiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, in conformità con quanto affermato dalla sentenza Sez. 5, n. 32082 del 08/07/2014, Pizzimenti, Rv. 262390, secondo cui, qualora sia stata processata una persona che ha fornito false generalità, e non sia possibile ricorrere all'istituto • della correzione di errore materiale (non disponendosi delle reali generalità dell'autore del fatto), la sentenza impugnata deve essere annullata senza rinvio, con trasmissione degli atti al procuratore della Repubblica competente, affinché proceda ritualmente nei confronti dell'imputato esattamente identificato. L'eccezione è priva di concreto fondamento. Nella fattispecie giudicata con la citata sentenza Pizzimenti si era proceduto all'annullamento della sentenza perché la stessa era stata pronunciata nei confronti di un imputato la cui identificazione era affidata alle sole false generalità che questi aveva declinato. Nell'odierna fattispecie, invece, l'imputato-ricorrente, non era stato identificato solo con le false generalità indicate in epigrafe ma anche attraverso la procedura di identificazione fisica culminata nell'attribuzione al medesimo del Codice CUI ([OSCURATO:PERSONA] di Identificazione) n. 04EYV1Z - parimenti riportato in epigrafe - atto a distinguerlo, inequivocabilmente, da ogni altro consociato, posto che il codice CUI viene comunicato all'autorità giudiziaria dalla polizia giudiziaria procedente e rimanda ai rilievi dattiloscopici, fotografici ed antropometrici effettuati in ossequio alle disposizioni contenute nell'art. 349 cod. proc. pen.. Non vi è pertanto dubbio che l'odierno imputato sia correttamente identificato attraverso il CUI 04EYV1Z indicato in epigrafe della sentenza impugnata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso del PG. Così deci