CassazionesentenzaSezione L
Cassazione n. 02997/2026
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Anonimizzato ex art. 52 D.Lgs. 196/2003
la seguente ORDINANZA sul ricorso 15559-2022 proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ope legis dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO; -ricorrente principale - contro [OSCURATO:PERSONA], rappresentato e difeso dall'avvocato [OSCURATO:PERSONA]; -controricorrente – ricorrente incidentale - nonché contro [OSCURATO:PERSONA]; -intimato - Oggetto [OSCURATO:PERSONA] R.G.N.15559/2022 Cron. Rep. Ud.18/11/2025 avverso la sentenza n. 5662/2021 della CORTE D'APPELLO di NAPOLI, depositata il 13/12/2021 R.G.N. 272/2018; udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/11/2025 dal Consigliere [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA]. [OSCURATO:PERSONA] 1. Il Tribunale di Napoli accoglieva il ricorso presentato da [OSCURATO:PERSONA] e [OSCURATO:PERSONA] dichiarando l’illegittimità della reiterazione dei contratti a termine stipulati a decorrere dal 02.01.2008 fino al 31.12.2016 in virtù di una pluralità di proroghe dell’originario contratto a termine condannando l’Amministrazione dell’interno al pagamento del c.d. danno comunitario commisurato a sei mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto percepita oltre interessi e spese compensate per la metà. 2. La Corte di Appello di Napoli confermava la sentenza di primo grado rilevando l’abusivo ricorso ai contratti a termine in considerazione della circostanza che la gestione della immigrazione non rispondesse più a esigenze temporanee ed emergenziali, “per cui l’utilizzo di personale a tempo determinato per l’espletamento dei servizi relativi all’immigrazione non trovava più giustificazione sulla base di un’esigenza temporanea dato che ogni esigenza connessa all’immigrazione doveva ormai considerarsi permanente e durevole al punto che è stato deciso di procedere ad assunzioni stabili”. 3. Avverso tale pronuncia ricorreva per cassazione il Ministero dell’Interno con due motivi, cui resistevano i lavoratori con controricorso. [OSCURATO:PERSONA] 1. Con il primo motivo si lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2043 c.c., nonché dell’art. 36 del D.Lgs. 165/2001, dell’art. 5, comma 4 bis del D.Lgs. 368/2001 e dell’art. 32, comma 5 della legge n. 183/2010 per come interpretati dalle sentenze della Corte n. 5072/16, nonché 22552/16, 211/17 e 16336/17 nonché dell’art. 4, comma 9-ter del decreto L egge 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125, dell’art. 20, comma 1 del D.Lgs. n. 75/2017 e dell’art. 1, comma 302 della legge n. 205 del 27 dicembre 2017. 1.1 La Corte territoriale ha del tutto omesso di valutare l’avvenuta stabilizzazione dei ricorrenti avvenuta con D.M. 6/12/2018 allegata prima dell’udienza del [OSCURATO:DATA_NASCITA] con nota di deposito del 4/10/2019 nella quale si rappresentava quanto segue: “L’amministrazione sopra rappresentata e difesa deposita nota della P.A. prot. N. 73256 del 03/10/19, contenente la data di avvenuta stabilizzazione degli appellati. Pertanto, si chiede a codesta Corte di dichiarare che l’avvenuta stabilizzazione dell’appellato ha fatto venire meno i presupposti per la condanna al risarcimento per equivalente della P.A., posto che essa ha già autonomamente provveduto a ristorare in forma specifica l’appellata conformemente alla normativa europea e agli insegnamenti della Corte di Giustizia dell’UE. Si conclude pertanto per la riforma della sentenza di primo grado nella parte in cui ha condannato la P.A. al risarcimento dei danni”. Ciò anche in considerazione dello specifico motivo di gravame in cui si è dedotta “L’insussistenza di qualsivoglia danno in capo ai lavoratori anche in considerazione della prossima stabilizzazione in ruolo prevista per l’anno 2019”. Al riguardo, il Ministero rappresenta come la procedura di stabilizzazione inaugurata con il D.L. n. 101/2013 di autorizzazione ad assumere a tempo indeterminato i lavoratori in questione si è utilmente conclusa per gli originari ricorrenti con l’adozione del DM [OSCURATO:DATA_NASCITA]. Conseguentemente, la Corte distrettuale avrebbe dovuto rilevare l’intervenuta cancellazione dell’illecito con conseguente rigetto della domanda risarcitoria afferente al c.d. danno comunitario. 2. Con il secondo motivo di ricorso si deduce l’omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell’art. 360, comma 1 nn. 4 e 5 c.p.c.. 2.1 La Corte di appello ha omesso ogni valutazione in ordine alla questione della dedotta stabilizzazione. 3. I motivi possono essere trattati congiuntamente in quanto entrambi aventi ad oggetto la questione della dedotta stabilizzazione asseritamente non esaminata dalla Corte di appello e sono entrambi inammissibili. 3.1 Va premesso che, come già affermato da questa Corte (Cass., n. 37377 del 2022),la stabilizzazione opera come fatto modificativo del diritto al risarcimento del danno da illegittima reiterazione del contratto a termine ed impedisce, al soggetto che agisce, di rivendicare il “danno comunitario” nei termini indicati dalla sentenza delle Sezioni Unite n. 5072 del 2016, resosi necessario al fine di assicurare la doverosa conformazione del diritto nazionale ai principi dell'ordinamento eurounitario. Ne discende che l’onere di allegare e provare l’intervenuta stabilizzazione, ossia l’operare di una misura che soddisfi i requisiti richiesti dalla clausola 5 dell'[OSCURATO:PERSONA] allegato alla direttiva 1999/70/CE, grava sul datore di lavoro che abbia commesso l’abuso perché si è in presenza di un'eccezione in senso lato, non di una mera difesa (cfr. Cass., n. 21355/2022). Sulla base della regola residuale fissata dall'art. 2697 c.c., comma 2, gli effetti della mancata allegazione del fatto estintivo,modificativo o impeditivo ricadono sulla parte onerata, ove quel fatto non risulti dagli atti. 3.2 Questa Corte ha, altresì , chiarito che occorre una reale assunzione, causalmente riconducibile con nesso di causa- effetto dalla reiterazione dei contratti a termine, e va escluso che abbia rilievo la sola possibilità o probabilità di stabilizzazione, anche perché, a ben vedere, il prospettarsi di una mera chance di stabilizzazione medio tempore protrae e non elimina la condizione di precarietà che è ragione del danno di cui si riconosce il risarcimento, sicché non può attribuirsi a tale situazione meramente possibilistica o probabilistica, in linea generale, un qualche effetto sanante (v., Cass., n. 881 del 2023, n. 5244 del 2024)”. 3.3 Nella specie, il Ministero (v. fine pag. 6 e inizio pag. 7 del ricorso) deduce di aver allegato la stabilizzazione producendo in appello, con nota di deposito del 9 giugno 2020, il D.M. 6 dicembre 2018, che disponeva per la stabilizzazione, e riproduce nelricorso per cassazione il contenuto della suddetta mera nota di deposito (già sopra riportato), che tuttavia rinvia per la data della stabilizzazione ad altro atto, nota PA prot. 73256 del 3/10/2019, di cui non è riprodotto in ricorso il contenuto. Ed invero, la nota 9 giugno 2020 depositata telematicamente in data 4/10/2019 è stata depositata, altresì, anche nel fascicolo telematico del presente giudizio di cassazione - benchè si sia scelto il regime di deposito cartaceo del ricorso attesa la obbligatorietà del deposito telematico solo dal 1° gennaio 2023 - senza peraltro allegare la nota della P.A. a cui si fa riferimento. Le censure, dunque risultano generiche e pertanto inammissibili rispetto ai requisiti di cui all’art. 366 cpc., atteso che le Sezioni Unite, con la sentenza n. 8077 del 2012, hanno precisato che, in ogni caso, la proposizione del motivo di censura resta soggetta alle regole di ammissibilità e di procedibilità stabilite dal codice di rito, nel senso che la parte ha l'onere di rispettare il principio di autosufficienza del ricorso e le condizioni di procedibilità di esso (in conformità alle prescrizioni dettate dall'art. 366, co. 1, n. 6 e 369, co. 2, n. 4, c.p.c.), “sicché l'esame diretto degli atti che la Corte è chiamato a compiere è pur sempre circoscritto a quegli atti ed a quei documenti che la parte abbia specificamente indicato ed allegato” anche quando è devoluto la censura di cui all’art,360, n.4 cpc. Le stesse risultano altresì inammissibili per difetto di rilevanza in ragione dei principi già enunciati da questa Corte in materia. La Corte d’Appello per un verso, sostenendo l’illegittimità di ulteriori proroghe a fronte di una situazione non più emergenziale, e il Ministero per altro verso in quanto - riferendosi ad essa l’assunzione del lavoratore - escluderebbe, il danno comunitario, richiamano la procedura concorsuale riservata di cui all’art. 4, comma 9-ter, d.l. 31 agosto 2013 n. 101, conv., con mod, dalla legge n. 125 del 2013 (v. pag. 7 del ricorso e pag. 5 e 6 sentenza di appello). Tuttavia, questa Corte, quanto alla prospettazione del Ministero, ha già affermato (Cass., 14815 del 2021) che la stessa non costituisce una procedura agevolata di immissione in ruolo - quale effetto della abusiva reiterazione dei contratti a termine - mala possibilità per le amministrazioni pubbliche interessate di bandire procedure concorsuali per titoli ed esami, ancorchè interamente riservate al personale già assunto a tempo determinato, con la conseguenza che, mancando la stretta correlazione tra l'abuso commesso dalla amministrazione e la stabilizzazione ottenuta dal dipendente l’efficacia riparatoria dell'illecito non ricorre. Infine,si osserva che deve ritenersi non configurabile il vizio di omesso esame di una questione (connessa a una prospettata tesi difensiva), quando debba ritenersi che tale questione sia stata esaminata e decisa -sia pure con una pronuncia implicita della loro irrilevanza o di infondatezza - in quanto superate e travolte, anche se non espressamente trattate, dalla incompatibile soluzione di altra questione - nella specie la conferma dell’attribuzione del cd. danno comunitario, rigettando l’appello dell’Amministrazione che aveva dedotto la mancanza di danno, anche in ragione della prossima stabilizzazione -il cui solo esame comporti e presupponga, come necessario antecedente logico-giuridico, la detta irrilevanza o infondatezza (cfr., Cass., n. 12131 del 2023). Va infine ritenuto assorbito il ricorso incidentale attesa la inammissibilità del ricorso principale. Come ritenuto dalle Sezioni Unite della Corte, con sentenza n. 9938 del 2014, stante la non debenza delle amministrazioni pubbliche del versamento del contributo unificato, non deve darsi atto della sussistenza dei presupposti di cui al primo periodo del dPR 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1- quater, introdotto dal comma 17 della legge 24 dicembre 2012,n.228, art. 1 ai fini del raddoppio del contributo per i casi di impugnazione respinta integralmente o dichiarata inammissibile o improcedibile. P.Q.M La Corte dichiara inammissibile il ricorso principale, assorbito il ricorso incidentale. Condanna la parte ricorrente al pagamento in favore della controricorrente costituita delle spese di lite che liquida in € 3.000,00 per compensi professionali oltre € 200,00 per esborsi, nonché al rimborso forfeta